Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno gravi infiltrazioni d’acqua provenienti dal predetto suolo pubblico.
La pronuncia – ravvisato il nesso di causalità tra la pavimentazione della piazza pubblica e le infiltrazioni nel sottostante garage – conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il cittadino dinanzi all’inerzia manutentiva della P.A. sui beni di cui ha il controllo diretto ex art. 2051 c.c.



