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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; spese processuali</title>
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		<title>Compenso irrisorio all&#8217;avvocato? Liquidazione illegittima</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 30/11/2016 n° 24492 E’ illegittimo liquidare compensi irrisori all’avvocato. E&#8217; quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 30 novembre 2016, n. 24492. L’art. 2233, comma 2, codice civile preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Secondo il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 30/11/2016 n° 24492</p>
<p>E’ illegittimo liquidare compensi irrisori all’avvocato. E&#8217; quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l&#8217;ordinanza 30 novembre 2016, n. 24492. L’art. 2233, comma 2, codice civile preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.<br />
Secondo il giudice di prime cure, in una causa vertente materia fallimentare, all’avvocato andavano liquidate competenze solo per le fasi necessarie dell’attività svolta ed ai valori minimi, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Avverso il decreto del Tribunale, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione.<br />
Laddove il giudice riconosca l’attività svolta dal legale della procedura, non può liquidare compensi lesivi sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione.<br />
Il Supremo Collegio aveva già osservato che la facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Civ. Sez. VI 22 dicembre 2015 n. 25804); in altra recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI 31 marzo 2016 n. 6306), aveva aggiunto che i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.<br />
Per completezza, si aggiunga monolitico principio (non ricordato nella sentenza in commento) secondo il quale il giudice ha sempre l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (perché chieste in misura eccessiva), o elimina (perché non dovute) (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748); al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350), che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Compensazione delle spese processuali: no a motivazione generica</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 18:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[spese processuali]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[onorari]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 17/09/2015 n° 18276 Stretto giro di vite alla possibilità di compensare le spese di giudizio. L’esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nel tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., alla riforma contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 17/09/2015 n° 18276</p>
<p>Stretto giro di vite alla possibilità di compensare le spese di giudizio.<br />
L’esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nel tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell&#8217;art. 92 cod. proc. civ., alla riforma contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. 263 (altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione), a quella della legge 18 giugno 2009 n. 6969 (altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella morivazione), sino alla recente modifica introdotta con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha limitato la possibilità di compensazione alla “soccombenza reciproca” o al “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere. </p>
<p>Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva avuto modo di chiarire che l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art, 45, comma 11, nella specie ratione temporis applicabile), nella parte in cui permetteva la compensazione delle spese di lite allorché concorrevano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituiva una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore aveva  previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass,, Sez. Un., n. 2572 del 22 febbraio 2012).  </p>
<p>Su questa linea, la Cassazione aveva precisato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, in presenza di determinate condizioni, le spese di lite, espressamente indicate in motivazione. In questo caso, si discute se sia giusta la compensazione delle spese processuali per peculiare connotazione della vicenda esaminata oltre che in considerazione della qualità delle parti (trattasi di una vertenza di recesso intimato prima della fine del periodo di prova e senza alcuna motivazione). </p>
<p>Si premette che siamo in terzo grado, ove l’unico sindacato ammesso concerne la motivazione sul carattere grave ed eccezionale di esse, essendo la relativa statuizione incensurabile in sede di legittimità se la motivazione risulti effettiva e non apparente e, dunque, non si sostanzi in una mera formula di stile violativa del precetto di legge, non potendo la Corte di Cassazione sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento relativo alla gravità ed all’eccezionalità delle ragioni addotte, che resta comunque a lui riservato. </p>
<p>Ebbene, la Corte riduce fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per converso rafforza, quale strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della soccombenza, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ.</p>
<p>La “natura della controversia”, la “qualità delle parti” e la “peculiarità della vicenda”, sono  espressioni di contenuto indeterminato, assimilabili a clausole di stile,  comunemente riscontrabili in altre controversie che non consentono il controllo sulla motivazione e sulla congruità della disamina logico-giuridica. </p>
<p>Tuttavia la sentenza incide nel solco di altre pronunce precedenti, nelle quali la Corte di Cassazione aveva già ritenuto di non compensare le spese su motivazioni di giudici di merito del tipo  &#8220;complessità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti&#8221; (Cass. Civ. Sez. II 30 aprile 2012 n. 6608), “particolarità del riesame giuridico in appello” (Cass. Civ. Sez. II, 14 giugno 2011, n. 13020), &#8220;valore assai esiguo della causa&#8221; (Cass. Civ. Sez. VI 10 giugno 2011 n. 12893), “per motivi di equità” non altrimenti specificati (Cass. Civ. Sez. lav. 20 ottobre 2010, n. 21521; Cass. Civ. Sez. II 27 aprile 2009, n. 9886; Cass. Civ. Sez. II 23 luglio 2007, n. 16205), &#8220;peculiarità della fattispecie&#8221; (Cass. Civ. Sez. I 30 maggio 2008, n. 14563), &#8220;fattispecie concreta nel suo complesso&#8221; (Cass. Civ. Sez. I 18 dicembre 2007, n. 26673), “per giusti  motivi” (Cass. Civ. Sez. VI 21 novembre 2013, n. 26147; Cass. Civ. Sez. II 21 marzo 2007, n. 6681; Cass. Civ. Sez. III 06 marzo 2007, n. 5108), tutte motivazioni non plausibili per disporre una compensazione.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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