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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; separazione tra coniugi</title>
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		<title>Software spia sul cellulare della moglie? E&#8217; reato</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071 E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071</p>
<p>E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato che l&#8217;evoluzione tecnologica consente di approntare strumenti informatici del tipo “software”, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un pc, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche (Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889).</p>
<p>Tali spy-software rientrano appieno nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all&#8217;intercettazione o all&#8217;impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.</p>
<p>Tale reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l&#8217;incriminazione di fatti prodromici all&#8217;effettiva lesione del bene, punendo l&#8217;installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici loro parti, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva di intercettazione o di impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta (Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3061).</p>
<p>L&#8217;eventuale sussistenza di un consenso all&#8217;intrusione, da parte della vittima, non rileva in quanto si riferisce ad una situazione di post factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l&#8217;installazione del software.</p>
<p>Fonte: Altalex, 18 aprile 2019. Nota di Simone Marani</p>
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		<title>Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287 Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287</p>
<p>Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all&#8217;età dell&#8217;avente diritto.</p>
<p>Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.</p>
<p>Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l&#8217;unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.</p>
<p>La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p>Molto soddisfatti della pronuncia gli avvocati matrimonialisti; per essi l&#8217;Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell&#8217;Associazione avvocati matrimonialisti italiani, secondo il quale quanto stabilito dalla Corte Suprema “non lascia più spazio a dubbi perché finalmente si chiarisce che non è possibile equiparare tutti i matrimoni.</p>
<p>Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione. Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Fallimento, revocatoria, atto a titolo gratuito, spirito di liberalità, coniuge, separazione</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087 Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087</p>
<p>Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.</p>
<p>Ne consegue che, l&#8217;attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell&#8217;altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Assegno di divorzio, Cassazione: addio al &#8220;tenore di vita&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile.<br />
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio dell&#8217;autoresponsabilità economica&#8221; di ciascuno degli ex coniugi quali &#8220;persone singole&#8221;, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall&#8217;accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all&#8217;assegno di divorzio fatto valere dall&#8217;ex coniuge richiedente &#8211; se la domanda di quest&#8217;ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica&#8221; dello stesso, desunta dai principali &#8220;indici&#8221; &#8211; salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie &#8211; del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all&#8217;età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all&#8217;eccezione ed alla prova contraria dell&#8217;altro ex coniuge; nella fase del quantum debeatur &#8211; informata al principio della «solidarietà economica» dell&#8217;ex coniuge obbligato alla prestazione dell&#8217;assegno nei confronti dell&#8217;altro in quanto &#8220;persona&#8221; economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell&#8217;assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all&#8217;esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto &#8211; di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e &#8220;valutare&#8221; «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell&#8217;assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell&#8217;onere della prova (art. 2697 cod. civ.).&#8221;<br />
In altri termini, la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione pare aver definitivamente superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura “assistenziale”, l&#8217;”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede.</p>
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		<title>Unioni civili: il testo della riforma pubblicato in Gazzetta</title>
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		<pubDate>Mon, 23 May 2016 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Legge, 20/05/2016 n° 76, G.U. 21/05/2016 Via libera alla legge sulle unioni civili proposta della senatrice Cirinnà. E&#8217; stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso, la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante &#8220;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze&#8221;. Le principali novità riguardano: l&#8217;obbligo di assistenza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Legge, 20/05/2016 n° 76, G.U. 21/05/2016</p>
<p>Via libera alla legge sulle unioni civili proposta della senatrice Cirinnà.</p>
<p>E&#8217; stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso, la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante &#8220;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze&#8221;.</p>
<p>Le principali novità riguardano:</p>
<p>l&#8217;obbligo di assistenza morale e materiale;<br />
l’obbligo di coabitazione;<br />
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;<br />
l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza;<br />
regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, della comunione dei beni;<br />
in caso di scioglimento dell&#8217;unione si applicano alcune norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla separazione;<br />
diritto all&#8217;eredità per il partner superstite e garanzia di fatto della reversibilità della pensione;<br />
subentro nell’affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del suo decesso;<br />
diritto agli alimenti in caso di scioglimento dell&#8217;unione qualora l&#8217;ex partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.<br />
La svolta nel iter del provvedimento è avvenuta con l&#8217;approvazione del maxi-emendamento con le modifiche chieste dai centristi: lo stralcio della stepchild adoption e l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo di fedeltà.</p>
<p>Il provvedimento entrerà in vigore il 5 giugno 2016.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Separazione: anche la violazione del dovere di lealtà è causa di addebito</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2015 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta alla base del vincolo coniugale, viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione. La Cassazione – sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 – annulla la decisione della Corte d’Appello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta alla base del vincolo coniugale, viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione.</p>
<p>La Cassazione – sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 – annulla la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’addebitabilità della separazione non ritenendo provato il nesso causale tra il comportamento del marito, contrario al dovere di lealtà nei confronti della moglie, e l&#8217;irreversibile crisi coniugale.</p>
<p>La moglie aveva ottenuto ragione dal Tribunale, ma in appello i fatti narrati erano stati considerati privi di rilevanza ai fini dell’addebito per violazione di uno dei doveri matrimoniali.</p>
<p>La moglie lamentava, in primo luogo, che il marito avesse interrotto a sua insaputa il progetto di fecondazione assistita dopo che la stessa si era sottoposta a molteplici cure e a terapie invasive. In secondo luogo, il marito aveva nascosto originariamente la sua dipendenza dagli alcolici e successivamente, la ricaduta nel vizio, nonostante l&#8217;assistenza e la solidarietà della moglie.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la donna faceva rilevare che la Corte d&#8217;Appello, nell&#8217;escludere il nesso di causalità, non avrebbe considerato l’incidenza delle due violazioni sulla fiducia reciproca che invece deve caratterizzare un’unione coniugale.</p>
<p>La Cassazione accoglie le censure della ricorrente. La Corte d’Appello ha errato nel considerare separatamente le condotte e non ritenerle quali cause della violazione del dovere di lealtà che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell&#8217;affectio coniugalis.</p>
<p>Il fatto che il marito avesse tenuto nascosto alla moglie di essere lui a non poter procreare e il fatto di aver abbandonato, a sua insaputa, il progetto di fecondazione assistita che avevano inizialmente condiviso, senza neppure avvertire la moglie, deve essere considerato come condotta causale dell’intollerabilità della convivenza. Le stesse considerazioni valgono in relazione all’alcolismo dell’uomo, tenuto celato alla moglie dopo che la stessa si era adoperata per far superare la dipendenza al marito.</p>
<p>Entrambe le condotte costituiscono una reiterata e costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà nei confronti del coniuge e hanno causato la crisi matrimoniale.</p>
<p>Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali posta dall’art. 143 c.c. (Cass. civ. n. 18074/2014).</p>
<p>Di recente il Tribunale di Milano ha dato una chiara definizione dei doveri che nascono dal matrimonio, includendovi il dovere di lealtà che impone di mantenere, anche nei momenti di difficoltà e criticità – siano esse soggettive o oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive – un comportamento improntato alla correttezza e alla coerenza con i valori condivisi che hanno portato all’unione della coppia.</p>
<p>Violazione di un dovere coniugale è anche tradire la fiducia personale del coniuge, intesa come aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia, che impone di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle proprie condotte e che pretende la sincerità, non il ricorso alla menzogna e all&#8217;inganno (Trib. Milano n. 15400/2014).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Danno endofamiliare: quando e come risarcirlo. Sì alle tabelle di Milano</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tribunale Milano, sez. IX civile, sentenza 23.07.2014 La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell&#8217;illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un&#8217;autonoma azione dei medesimi figli volta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale Milano, sez. IX civile, sentenza 23.07.2014<br />
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell&#8217;illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un&#8217;autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c.</p>
<p>La sentenza della sex. IX del Tribunale di Milano affronta la complessa e delicata tematica del c.d. danno endofamiliare derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni.</p>
<p>Il caso esaminato dal Tribunale di Milano è quello di una figlia nata dall’unione di due coniugi che hanno convissuto fino al 2000, dopo pochi mesi dalla nascita il padre abbandona il domicilio familiare lasciando la sola madre ad occuparsi della minore, provvedendo, soprattutto, a sostenerla integralmente dal punto di vista economico senza alcun aiuto da parte dell’altro coniuge.</p>
<p>Al di là del giusto riconoscimento dell’obbligo di mantenimento e del conseguente accoglimento della domanda di regresso, il Tribunale di Milano è chiamato anche a valutare l’azione di risarcimento danni contro il padre per il disinteresse manifestato dal 2000 e quindi per l’abbandono morale della minore provato da diverse circostanze. Basti pensare che dopo il giugno del 2000, il padre ha rivisto la figlia solo in occasione della cresima e, nel tempo, nemmeno ha dato la disponibilità necessaria per consentirle di ottenere i documenti amministrativi necessari per le attività più semplici. L’assenza del padre, nella fattispecie, è particolarmente rilevante. Difatti la figlia, pur avendo un padre inserito nel mercato del lavoro (prima dipendente, poi imprenditore) è stata costretta a vivere con il solo (basso) reddito della madre, aiutata dalla nonna materna, così conducendo una vita «qualitativamente» inferiore a quella che sarebbe spettata, privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Di conseguenza ha subito, indubbiamente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre. Tale voce risarcitoria trova tutela ex artt. 2043, 2059 cod. civ.</p>
<p>Come giustamente sostiene il Tribunale di Milano è acquisizione da tempo, ormai condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. Si tratta di un disegno della “nuova famiglia” completato e arricchito dalla L. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013 che hanno ulteriormente amplificato il “valore” del singolo membro nella comunità familiare, in particolare sottolineando come i genitori non esercitano una “potestà genitoriale” ma sono titolari di una “responsabilità genitoriale”: concetto che già in sé richiama il dovere piuttosto che il diritto. Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente dei nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare.</p>
<p>In particolare la sentenza della Cassazione n. 9801/2005 ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo – pacificamente &#8211; anche all&#8217;interno dell&#8217;istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2013, n. 15481). Si tratta, appunto, dei cd. illeciti endofamiliari come nel caso di specie. Difatti, un’ ipotesi di illecito endofamiliare è proprio quella da privazione del rapporto genitoriale, in cui soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione e soggetto passivo è il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori. La “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi; non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E’ perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale.</p>
<p>Secondo l’Organo giudicante questa è una situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c.: Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 – 26975). La conclusione, quindi, è che senz’altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell’assenza del genitore.</p>
<p>La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. In particolare può essere applicata, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”).</p>
<p>Fonte: Altalex, 15 settembre 2014. Nota di Michele Iaselli</p>
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		<title>Facebook e separazione: sì alla rimozione delle foto dal profilo del coniuge</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Tribunale Napoli, sentenza 31.07.2014 Il Tribunale di Napoli, pendente un giudizio di separazione, esamina uno dei primi casi di richiesta di rimozione delle immagini di un marito dal profilo facebook della moglie e approfondisce la tematica del diritto all&#8217;immagine e alla riservatezza alla luce dei nuovi strumenti tecnologici. Un marito, pendente un procedimento di separazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale Napoli, sentenza 31.07.2014</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, pendente un giudizio di separazione, esamina uno dei primi casi di richiesta di rimozione delle immagini di un marito dal profilo facebook della moglie e approfondisce la tematica del diritto all&#8217;immagine e alla riservatezza alla luce dei nuovi strumenti tecnologici.</p>
<p>Un marito, pendente un procedimento di separazione dalla moglie, ricorreva al giudice al fine di richiedere l’adozione del provvedimento di urgenza ex art. 700 di rimozione delle fotografie inserite dalla stessa sul proprio profilo facebook ed il risarcimento del danno.</p>
<p>Le fotografie riprendevano marito e moglie in atteggiamenti affettuosi in luoghi di vacanze o ricorrenze familiari.</p>
<p>Il giudice ha ritenuto sussistente nel caso in esame sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.</p>
<p>La moglie, infatti, attraverso la pubblicazione delle sopra citate fotografie ha violato la normativa in materia di diritto all’immagine (art. 10 c.c.; art. 96-97 della legge 22 aprile 1941, n. 633) in quanto ha pubblicato le fotografie senza il consenso della persona ritratta: il marito.</p>
<p>Il sopra citato art. 96 della legge 633/1941 prevede, infatti, che «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa».</p>
<p>Il successivo art. 97 della legge 633/1941 prevede delle ipotesi eccezionali e tassative alla regola del consenso connesse ad esigenze di interesse pubblico all’immagine, al diritto di informazione: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell&#8217;immagine è giustificata dalla notorietà o dall&#8217;ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l&#8217;esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all&#8217;onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».</p>
<p>Secondo il giudice il ricorrente ha prestato il suo consenso alla riproduzione della fotografia ma non alla pubblicazione delle stesse.</p>
<p>L’inserimento delle fotografie su un socialnetwork equivale, secondo il giudice, ad una “pubblicazione” in quanto potenzialmente idonea a consentire la visione delle fotografie ad un pubblico indifferenziato di utenti a differenza dell’inserimento in un album o in una cornice di casa conservati a casa.</p>
<p>La moglie ha sostenuto di avere adottato le misure previste da facebook per limitare la fruizione delle foto solo ad “amici” e non ad un pubblico indifferenziato.</p>
<p>Secondo il giudice le sopra citate misure e precauzioni da un lato, non sono state provate dalla resistente e dall’altro lato, sono inoltre facilmente aggirabili da parte dei navigatori più esperti. Il giudice inoltre ha osservato come occorrerebbe verificare il numero degli amici della resistente su facebook e ha specificato come lo stesso numero sia facilmente incrementabile nel tempo.</p>
<p>Le fotografie sopra citate non costituivano una lesione dell’onore della persona ma la pubblicazione delle fotografie su internet, secondo il giudice, è in grado di aggravare, rispetto all’utilizzo di qualsiasi altro mezzo, la violazione del diritto all’immagine.</p>
<p>Il giudice ha ritenuto sussistente il periculum in mora in quanto il diritto del ricorrente potrebbe essere pregiudicato in modo irreversibile dall’attesa della definizione del giudizio di merito.</p>
<p>Il giudice ha pertanto condannato la resistente a rimuovere le fotografie da facebook.</p>
<p>L’ordinanza conferma l’interpretazione rigorosa del consenso al ritratto e all’immagine: il diritto all’immagine è, infatti, un diritto assoluto che non può essere oggetto di utilizzo da parte di soggetti terzi senza il consenso dell’interessato.</p>
<p>L’ordinanza in esame è molto interessante in quanto il giudice ha cercato di interpretare la normativa sul diritto all’immagine alla luce delle nuove tecnologie e dell’utilizzo dei social media ma non approfondisce tuttavia il profilo del diritto alla protezione dei dati personali/privacy in quanto richiama semplicemente che l’immagine è un riflesso della riservatezza.</p>
<p>L’immagine di una persona è un dato personale definito ai sensi dell’art. 4, primo comma lett. b del D.Lgs. 196 del 2003 “Codice della privacy” come «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».</p>
<p>Il dato personale come tale può essere trattato solo con il consenso espresso dell’interessato (e è ammesso il consenso tacito o implicito che è invece ammesso per il diritto all’immagine! V. per approfondimenti Trib. Roma 12 marzo 2004).</p>
<p>Il giudice ha evidenziato come Facebook non abbia specificato ai propri iscritti che la pubblicazione delle immagini senza il consenso della persona anche nella c.d. zona riservata costituisca una violazione della legge italiana.</p>
<p>Secondo il giudice il sopra citato socialmedia non ha pertanto dimostrato attenzione e sensibilità ai valori sottesi alla norma.</p>
<p>In realtà il sopra citato social media ha previsto, nel corso degli anni, una serie di accorgimenti: dal 31 agosto 2013 Facebook ha modificato i propri termini di utilizzo e prevede che nel momento della pubblicazione dei contenuti, l’utente possa decidere, chi può fruire degli stessi contenuti attraverso molteplici opzioni (Amici; solo io; personalizza).</p>
<p>Il social media può tuttavia in ogni momento modificare tali condizioni di utilizzo in modo unilaterale e senza avvertire gli utenti!</p>
<p>I sopra citati aspetti rendono particolarmente complesso e difficile la tutela dell’immagine e della protezione dei dati personali/privacy.</p>
<p>Occorre da un lato sensibilizzare gli utenti nell’utilizzo dei social media, il Garante per la Protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato nel maggio 2014 un vademecum ad oggetto: “Social Privacy. Come tutelarsi nella società dei socialmedia” e promosso alcuni video tutorial on line virali in materia. Nel sopra citato vademecum del Garante per la protezione dei dati personali si approfondisce, a pag. 10 anche il profilo delle fotografie: e viene specificato che : «Quando metti on-line la fotodi un tuo amico o di un familiare, quando lo “tagghi” (inserisci, ad esempio, il suo nome e cognome su quella foto), domandati se stai violando la sua privacy. Nel dubbio chiedigli il consenso. Non lasciarti trascinare dagli hater, dai troll, nel gioco perverso dei gruppi “contro qualcuno”: la prossima volta potresti essere tu la vittima.»</p>
<p>Nel relativo glossario al documento del Garante si approfondisce anche il profilo dei tag “Attribuire una “etichetta virtuale” (tag) a un file o a una parte di file (testo, audio, video, immagine). sui social network, e si specifica che si dice che «sei stato taggato quando qualcuno ha attribuito il tuo nome/cognome a un volto presente in una foto messa on-line. Di conseguenza, se qualcuno cerca il tuo nome, appare la foto indicata».</p>
<p>L’azione di informazione del Garante è preziosa in quanto pochi utenti leggono i termini e condizioni di utilizzo dei social media e conoscono la funzione “opzione” di facebook che si attiva selezionando la fotografia e che consente la rimozione dei tag dalla stessa. Sono tuttavia pochissimi gli utenti di Facebook che attivano la funzione “controllo sui tag” per rivedere i tag che gli amici aggiungono ai propri contenuti prima che vengano visualizzati su Facebook e che consente di controllare il tag anche nel caso in cui quando qualcuno che non sia fra i propri amici aggiunga un tag a uno dei propri post.</p>
<p>Il social media ha inoltre in realtà attivato alcuni strumenti per tutelare la privacy e l’immagine in via esemplificativa che possono essere attivati dagli utenti ma tali strumenti non sono adeguatamente conosciuti.</p>
<p>L’ordinanza in oggetto si inserisce nella cornice del diritto all’oblio, il diritto di richiedere la rimozione dei propri dati personali, oggetto di diverse recenti sentenze, diritto che sarà definito e potenziato nel nuovo testo del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>La libertà di internet può renderci meno liberi se non si è consapevoli non solo delle straordinarie opportunità di tale strumento ma anche dei possibili rischi per i nostri diritti (immagine; protezione dei dati personali; identità, libertà di espressione) e se non si attivano nuove concrete ed efficaci forme di tutela della nostra privacy non solo più ex post (come per ordine di un giudice).</p>
<p>Fonte: Altalex, 4 settembre 2014 (Nota di Mauro Alovisio tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)</p>
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