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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; risarcimento danni</title>
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		<title>Comune ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. delle infiltrazioni provenienti da una piazza pubblica</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:18:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno gravi infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dal predetto suolo pubblico.<br />
La  pronuncia &#8211; ravvisato il nesso di causalità tra la pavimentazione della piazza pubblica e le infiltrazioni nel sottostante garage &#8211; conferma l&#8217;orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il cittadino dinanzi all&#8217;inerzia manutentiva della P.A. sui beni di cui ha il controllo diretto ex art. 2051 c.c.</p>
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		<title>Responsabilità oggettiva del proprietario dell&#8217;animale che aggredisce un passante</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:57:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916 La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916</p>
<p>La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il legame giuridico tra il proprietario e l&#8217;animale sia determinante, escludendo la possibilità di sottrarsi alla responsabilità addossandola a terzi, anche nel caso in cui si tratti di minorenni.<br />
Nel caso specifico, in un parco cittadino, un cane riusciva a liberarsi dal controllo della minore che lo teneva al guinzaglio (peraltro in assenza di museruola) ed attaccava una passante procurandole gravi ferite; nonostante ciò, la proprietaria dell&#8217;animale, madre della ragazza, decideva di non costituirsi in giudizio per difendersi dalla richiesta di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti dalla danneggiata.<br />
Il Tribunale di Roma riconosceva la proprietaria come responsabile del danno subito dalla vittima, in qualità di custode effettiva dell&#8217;animale, affermando inequivocabilmente la responsabilità oggettiva del custode.</p>
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		<title>Condominio e rumore di tacchi dal piano superiore: no al reato di disturbo della quiete pubblica</title>
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		<pubDate>Sat, 10 May 2025 08:41:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposto delle persone (art. 659 c.p.).<br />
Se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i residenti dell’appartamento sottostante è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica?<br />
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, risponde negativamente. La fattispecie contravvenzionale postula che la fonte sonora arrechi disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, ma è configurabile anche nel caso di un ristretto numero di soggetti, come i residenti in uno stabile condominiale. Tuttavia, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente, non basta che i rumori arrechino disturbo ai soli residenti degli appartamenti inferiori (o superiori) rispetto alla fonte di propagazione, ma è necessario che tali emissioni rumorose arrechino disturbo ad una più consistente parte degli occupanti del condominio, poiché solo così può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica.<br />
Gli ermellini precisano che è irrilevante che le lamentele provengano solo da uno o due soggetti, mentre occorre accertare che l’emissione sia idonea ad arrecare disturbo a molti condomini e non solo a quelli sottostanti. Inoltre, è necessario acclarare che la diffusività in concreto dei rumori sia tale da superare i limiti della normale tollerabilità. Nel caso di specie, i giudici di legittimità escludono che la condotta molesta dei due condomini del piano superiore integri il reato, poiché il rumore provocato dal calpestio dei tacchi e dallo spostamento dei mobili non è idoneo a propagarsi e a recare disturbo ad altri. Tuttavia, la circostanza che tale condotta non integri un illecito penale non esclude che possa configurare un illecito civile con eventuale diritto al risarcimento del danno (ex art. 844 c.c.). Infatti, le ragioni della persona disturbata possono essere fatte valere in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato.<br />
Fonte: Altalex.com (articolo di Marcella Ferrari)</p>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Tik Tok, madre condannata a rimuovere i video con la figlia</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021) Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021)</p>
<p>Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.</p>
<p>Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 (testo in calce) &#8211; si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata.</p>
<p>Il Tribunale ha considerato che la pubblicazione da parte della madre di video con la figlia minorenne (di circa nove anni) integra violazione di una serie di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>
<p>In particolare, l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.</p>
<p>Il Tribunale ricorda poi come il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il Codice della Privacy considerano l&#8217;immagine fotografica dei propri figli un dato personale, la sua diffusione integrando così un&#8217;interferenza nella vita privata. Dunque, nel caso di minori di anni quattordici, secondo le normi vigenti in Italia, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all&#8217;onore, al decoro e alla reputazione dell&#8217;immagine del minore.</p>
<p>Nell’ordinanza, il Tribunale di Trani fa anche sue le considerazioni del Tribunale di Mantova, che precisava in una sentenza del 19 settembre 2017 che “l&#8217;inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l&#8217;ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l&#8217;ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha condannato la madre a rimuovere i video ed a versare una somma di 50 euro sul conto della figlia per ogni eventuale giorno di ritardo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p>Al di là del diritto all’immagine, infatti, le conseguenze della condivisione di immagini o video di minori su Internet sulla loro Privacy ma anche la loro sicurezza possono essere altamente dannose.</p>
<p>Questa pratica, che consiste nel condividere continuamente foto dei propri figli sui social, è chiamata “sharenting”  ed è già stata oggetto di diversi commenti. Infatti, la condivisione di tali immagini regala ai bambini un “tatuaggio digitale” indelebile, di cui non sono sempre contenti in seguito. Inoltre, non è esente da rischi. Ad esempio, si considera che entro il 2030 lo sharing rappresenterà i due terzi di tutte le frodi di identità che colpiscono i giovani. Le informazioni condivise dai genitori possono essere successivamente utilizzate per prestiti fraudolenti, transazioni con carta di credito e truffe negli acquisti online.</p>
<p>Non solo, tale pratica può anche creare problemi per l&#8217;incolumità fisica di un bambino. Molte foto d&#8217;infanzia &#8220;innocenti&#8221; pubblicate dai genitori trovano la loro strada nei siti Web pedofili. Una foto può esporre un luogo a estranei. Le persone malintenzionate possono utilizzare le informazioni per contattare i bambini sotto falsa identità con l&#8217;intenzione di abusarne. Questo è ancora più vero considerando i video che vengono spesso caricati sul social TikTok.</p>
<p>È altresì importante ricordare che ogni foto postata online verrà infine analizzata da diversi algoritmi che sono in grado di elaborare ed acquisire da tali immagini numerosi dati personali. Sebbene il GDPR sancisca l’esistenza del diritto alla cancellazione dei dati, quando si tratta di diffusione online, da un lato molto spesso i dati ivi presenti non vengono cancellati ma solo resi invisibili, dall’altro lato la perdita del controllo sugli stessi è di fatto inevitabile, essendo impossibile rintracciare le singole ipotesi di “copia” o “download” su terminali di terze parti.[1]</p>
<p>Il considerando 38 del GDPR recita che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. È proprio per questo motivo che, come ricorda il Tribunale di Trani nell’ordinanza commentata, è necessario che il consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori sia prestato dai genitori.</p>
<p>Tuttavia, secondo alcuni autori[2], il Regolamento europeo trascura purtroppo la possibilità che i genitori possano non essere tecnologicamente competenti per salvaguardare la privacy dei propri figli o che non sempre si sentano obbligati ad agire nel migliore interesse dei propri figli. Così, l&#8217;uso della &#8220;condivisione&#8221; come mezzo per convalidare il ruolo dei genitori è cresciuto in modo esponenziale e ha portato all&#8217;esposizione online dell&#8217;identità dei bambini senza alcun riguardo per le possibili conseguenze negative come il furto di identità, la criminalità online e la privazione dell&#8217;autonomia e del diritto all&#8217;autodeterminazione dei propri figli.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha giustamente accolto il ricorso del padre nel caso di specie per tutelare i diritti della figlia minorenne. È da augurarsi che decisioni analoghe, e la loro diffusione, possano accrescere la consapevolezza dei genitori delle possibili conseguenze e dei rischi della condivisione di immagini, e a maggior ragione video, dei propri figli online.</p>
<p>Fonte: Altalex.com &#8211; articolo a cura di Marco Martorana </p>
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		<title>Uso di carta di credito altrui: quando è legittimo?</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:50:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021) L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021)</p>
<p>L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021 &#8211; testo in calce).</p>
<p>La pronuncia che si annota consegue al ricorso proposto avverso la sentenza d&#8217;appello che, in riforma dell&#8217;assoluzione pronunciata in prime cure, condannava i coimputati per indebito utilizzo di carta di credito, intestata alla persona offesa, per ripetuti prelievi di carburante, effettuati in un&#8217;area di servizio in orario notturno.</p>
<p>Il giudice di prime cure aveva ritenuto scriminata la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, vigente all&#8217;epoca del fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che questa avesse assentito all&#8217;utilizzo della carta per estinguere il debito intercorrente con uno dei due imputati. La Corte d&#8217;appello aveva ribaltato il verdetto assolutorio riscontrando un prelievo di importo superiore al debito.</p>
<p>Con il ricorso veniva dedotta la mancanza di prova circa il contributo del ricorrente, sotto il profilo materiale e psicologico, all&#8217;ipotizzato utilizzo abusivo dell&#8217;altrui carta di credito; veniva altresì censurata la mancata considerazione dell&#8217;argomento utilizzato dalla sentenza di primo grado per dimostrare l&#8217;esistenza del consenso dell&#8217;avente diritto all&#8217;uso dello strumento di pagamento.</p>
<p>La Corte di cassazione ha considerato immune da censure il decisum dei giudici di secondo grado evidenziando come il giudizio di responsabilità dell&#8217;imputato fosse stato da questi fondato sull&#8217;apprezzamento delle modalità oggettive della condotta degli imputati e sugli accertamenti di pg che, ad onta delle dichiarazioni della persona offesa, impedivano di ipotizzare la rilevanza di un eventuale consenso dell&#8217;avente diritto e facevano emergere l&#8217;uso indebito &#8211; perchè finalizzato all&#8217;esclusivo profitto dell&#8217;imputato &#8211; della carta di credito di cui altri era titolare.</p>
<p>Ha poi precisato la Corte che la scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto non possa operare rispetto alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 oggi trasfusa nell&#8217;art. 493 ter c.p.. Ciò in quanto l&#8217;esimente in questione richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili e tale non è l&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell&#8217;utilizzazione da parte dei consociati di mezzi sostitutivi del contante che, unitamente al patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, viene protetto dalla norma che sanziona l&#8217;uso indebito di carte di credito.</p>
<p>Stante la natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice e l&#8217;indisponibilità dell&#8217;oggetto di tutela, la Corte ha concluso che l&#8217;omesso esame dell&#8217;operatività della causa di giustificazione da parte della sentenza impugnata non aveva prodotto alcun effetto deteriore per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione, i giudici territoriali avrebbero poi valutato correttamente la condotta considerata anche sotto il profilo dell&#8217;esame del requisito soggettivo del reato contestato, desumendo la consapevolezza dell&#8217;uso indebito della carta di credito e il fine di profitto perseguito dalle modalità della condotta e dall&#8217;assenza di prova circa un&#8217;eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito: autorizzazione che assume rilevanza solo ove sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisca esclusivamente nell&#8217;interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l&#8217;uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.</p>
<p>Ed invero – ha precisato la Corte &#8211; se pur non può ignorarsi che l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo &#8211; dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute &#8211; il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità), è necessario che l&#8217;eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell&#8217;interesse del titolare della carta di credito.</p>
<p>Ne consegue quindi che l&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi debba essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all&#8217;apparente autorizzazione del titolare.</p>
<p>Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Anna Larussa)</p>
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		<title>Pedone investito: risponde il conducente che rispetta i limiti di velocità?</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094). La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).</p>
<p>La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per il delitto di cui all’art. 589 c.p., di un automobilista, che, in violazione dell’art. 141 co. 1,2,3, C.d.S., nel procedere ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto (attraversamento di zona abitata) ed alle condizioni ambientali esistenti (asfalto bagnato per il violento temporale), investiva, cagionando lesioni personali da cui derivava il decesso, un pedone intento ad attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali.</p>
<p>Il giudice di primo grado, concludendo, a seguito di istruttoria dibattimentale, che il pedone fosse visibile dall’automobilista – e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento – ritenendo configurabile un rimprovero di colpa nei confronti dell’imputato, per non aver guidato con la massima attenzione, correlata alle avverse condizioni di tempo e luogo, sia pure rispettando il limite di velocità, condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Con unico motivo di appello, l’imputato lamentava che il sinistro mortale si fosse verificato esclusivamente per fatto illecito della vittima, configurandosi una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l’evento. In particolare, analizzando le emergenze istruttorie, evidenziava la condotta del pedone, che avrebbe attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, nonostante l’incipiente arrivo dell’autovettura, facilmente visibile per la presenza dei proiettori ed a velocità – così come acclarato dal Ct del Pm – inferiore al limite stabilito di 50 km/h.</p>
<p>La Corte d’Appello confermava la pronuncia di condanna di primo grado.</p>
<p>Avverso tale provvedimento, a mezzo di proprio difensore di fiducia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, con unico motivo, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione – nonché travisamento della prova laddove, nonostante più volte segnalato dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad una valutazione unitaria delle prove in atti, nonostante le numerose incongruenze in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di esclusione della responsabilità dell’imputato. Ci si duoleva, in particolare, che la Corte territoriale fosse giunta ad escludere l’esistenza di una condotta imprudente ascrivibile al pedone, sulla base del positivo accertamento della responsabilità colposa, per violazione delle norme del codice della strada, da parte dell’imputato, sebbene fosse pacifico che il pedone, in siffatte condizioni di tempo e della strada, non aveva fatto prudente uso delle strisce pedonali: sul punto il ricorrente rilevava che il pedone aveva posto in essere un comportamento colposo costituente causa esclusiva del suo investimento.</p>
<p>La sentenza<br />
La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe indicata, afferma in primo luogo che l’addebito di colpa nei confronti dell’imputato, quantunque concorrente con quello della vittima, risulta lineare e coerente con le risultanze processuali.</p>
<p>Osserva infatti che all’imputato non viene contestato il superamento dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, avrebbero dovuto orientare la condotta dell’automobilista alla massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale lì attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.</p>
<p>Secondo la Corte di legittimità, il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista.</p>
<p>L’art. 141 del codice della strada, come noto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. In particolare, la norma impone all’automobilista di padroneggiare il controllo del proprio veicolo, ed il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.</p>
<p>Il Supremo Consesso, nella sentenza in questione, analizza un importante principio in tema di circolazione stradale – evocato peraltro nell’atto di ricorso a favore dell’imputato, che assumeva la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente – ossia il principio di affidamento.</p>
<p>Come noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività, e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito.</p>
<p>Tale principio, in tema di circolazione stradale, come più volte declinato dalla Suprema Corte, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis Cass., sez. IV, n. 51747 del 27.11.2019, Ripepi; Cass. pen., sez. IV, n. 5691 del 2.2.2016, Tettamanti, Rv. 265981).</p>
<p>Pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità, e, occorrendo, anche fermarsi, “allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così sez. IV, sent. n. 8859 del 1988).</p>
<p>In tema di reato colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.</p>
<p>Nel caso di specie, non ravvisando un’ipotesi in tal senso, ritenendo invece che dalle risultanze istruttorie valorizzate dai giudici di merito (in particolare, dalle testimonianze svolte nel corso dell’istruttoria, che avevano appurato l’effettiva visibilità del pedone che attraversava) fosse assolutamente visibile – e prevedibile – l’attraversamento del pedone successivamente investito, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Contratti: l’impatto del Covid-19</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<description><![CDATA[L’epidemia improvvisa ha stravolto il principio della libertà contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata, cardini del nostro sistema per poter consentire il mantenimento delle transazioni commerciali. L’economia è un settore importante della vita della Nazione e non può essere sacrificato completamente al solo fine di soddisfare gli interessi politici del Governo, seppur giustificati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’epidemia improvvisa ha stravolto il principio della libertà contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata, cardini del nostro sistema per poter consentire il mantenimento delle transazioni commerciali. L’economia è un settore importante della vita della Nazione e non può essere sacrificato completamente al solo fine di soddisfare gli interessi politici del Governo, seppur giustificati dall’obiettivo di contenere il diffondersi della pandemia. Ebbene mancano nella normativa di prevenzione del Covid 19 rimedi innovativi con cui salvare i contratti in essere. Bisognerà quindi compiere un’analisi dettagliata dei rimedi tradizionali con cui salvare gli effetti dei negozi stipulati dalle imprese.<br />
Il problema indotto dalla pandemia è, sovente, quello della sproporzione: qualora una delle prestazioni divenga pure parzialmente inattuabile, l’altra diviene sbilanciata e il senso dell’operazione programmata ne esce frustrato. Il Governo italiano ha fatto reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge, emanando in sequenza: il d.l. 2 marzo 2020; il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”; il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 c.d.. “Decreto Liquidità”; il d.l. n. 28/2020. Il plesso delle norme emergenziali, tuttavia, non delinea rimedi negoziali nuovi alle sperequazioni indotte dal lockdown o dai suoi strascichi.<br />
Le eccezionali misure di sostegno economico annunciate dal Governo non risolveranno tutti i problemi, e il valore vincolante dei termini contrattuali (cioè il principio Pacta Sunt Servanda) potrebbe mettere tanti imprenditori in difficoltà.<br />
Lo shock economico da pandemia mette sul tavolo due problematiche interconnesse: quella della gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali; quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale. Sul punto, giova evidenziare che l’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione qualora sia carente, da parte, dell’obbligato, l’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore, ciò nel presupposto che la prestazione sia soggettivamente possibile. In buona sostanza, la difficoltà nell’adempimento non impedisce la prestazione, con conseguente liberazione del debitore, ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza.<br />
In sintesi, dunque, l’art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa iuris tantum, superabile mediante la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.<br />
In materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.<br />
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, può verificarsi – ai sensi dell’art. 1256 c.c. – solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.<br />
Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis”: si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato. In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.<br />
Nell’ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, l’art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta.<br />
L&#8217;impossibilità sopravvenuta va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta. Quest’ultima, in estrema sintesi, non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.<br />
Va da sé, dunque, che la domanda di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia «determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili»[1 Il rimedio per l’impossibilità della prestazione permanente o temporanea è quello della risoluzione, mentre per l’eccessiva onerosità sopravvenuta è chiaro come oltre alla risoluzione la parte può chiedere di ricondurre il contratto ad equità. Proprio la ricerca dell’equità e l’obbligo per la parte avvantaggiata di rimodulare le condizioni del contratto sperequato per causa Covid è stato valutato e considerato dalla Corte di Cassazione. Con una approfondita e per certi versi innovativa Relazione, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è intervenuto sul tema delle novità normative aventi ad oggetto l’emergenza Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale. Dopo avere analizzato i recenti interventi emergenziali e i tradizionali rimedi codicistici, la Cassazione compie un deciso endorsement in favore della rinegoziazione quale soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della sopravvenienza pandemica, sancendo l’esistenza di un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basato sul principio di buona fede oggettiva. Molto si parla, nei tempi di quest&#8217;emergenza, della rinegoziazione dei contratti pendenti. Il tema, può dirsi, rappresenta uno dei crocevia del dibattito che la pandemia è venuta a innescare.<br />
Comunemente si segnala la diffusa esigenza di una simile operatività; taluni (pur pochi) ne affermano la positiva esistenza in termini di «obbligo»; frequente, in ogni caso, è il giudizio di opportunità di una soluzione orientata in tal senso. Altri si spinge sino a designarla come la «strada maestra per salvaguardare il rapporto».<br />
La rinegoziazione sembra spiccatamente vocata a condurre verso una prosecuzione del rapporto, con ridefinizione appunto del relativo programma negoziale (per misura delle prestazioni e magari anche per oggetto; sui tempi dell&#8217;adempimento; per le garanzie; le clausole penali; ecc.). Si tratta, comunque, di un rimedio da ascrivere al genere di quelli di sostanza correttiva: nel minimo, quanto a una conveniente modulazione dei termini di uscita dal contratto.<br />
Rinegoziare significa impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, avuto riguardo alle circostanze, possono concretamente permettere alle parti di accordarsi sulle condizioni dell&#8217;adeguamento del contratto, alla luce non di modificazioni arbitrarie, ma di quelle di cui il mercato di riferimento fa ostensione come congrue.<br />
I criteri attraverso i quali apprezzare il comportamento delle parti, nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto, sono anche in quest&#8217;occasione rappresentati dalla clausola generale di buona fede (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.), che non è regola sul contenuto ma giustappunto sulla condotta.<br />
Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all&#8217;esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.. Al giudice andrebbe riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell&#8217;accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario. L&#8217;obbligo di rinegoziare è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell&#8217;altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Danno patrimoniale, come calcolarlo se la vittima non percepisce reddito?</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
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		<description><![CDATA[Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020) Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020)</p>
<p>Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell&#8217;infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.</p>
<p>Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682 (testo in calce).</p>
<p>A seguito di un sinistro stradale, la danneggiata agiva contro il danneggiante e la sua società assicuratrice, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, veniva accolta la richiesta risarcitoria limitatamente al danno non patrimoniale, mentre era rigettata quella relativa al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno e dalla distruzione del veicolo. In sede di gravame, il giudice riteneva che l’attrice non avesse diritto al danno patrimoniale perché non lo aveva provato. Si giunge così in Cassazione.</p>
<p>La ricorrente si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In particolare, ella era in procinto di laurearsi in architettura e, benché non vi fosse la prova che avrebbe esercitato la libera professione in futuro, soffriva comunque di un’invalidità che le avrebbe impedito anche lo svolgimento del mero lavoro domestico. Infatti, la consulenza tecnica aveva individuato postumi invalidanti pari al 65%. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, in quanto il giudice del gravame non ha motivato il rigetto della domanda della danneggiata, o meglio la pronuncia risulta viziata da una motivazione apparente.</p>
<p>Nel caso di specie, occorre stimare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno di un soggetto che ha subito una rilevante invalidità e che non risultava percettore di reddito al momento dell’infortunio. Ricordiamo brevemente la differenza tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:</p>
<p>la perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;<br />
la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.<br />
Si ricorda che «gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito» (Cass. 12211/2015). Per un approfondimento, si rimanda alla lettura della guida sul danno futuro.</p>
<p>Invece, nella fattispecie oggetto di scrutinio, i giudici di merito avevano negato il risarcimento per tale ultima posta di danno.</p>
<p>Nel caso in cui il soggetto che riporti delle lesioni permanenti non sia percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente), il giudice di merito deve effettuare due valutazioni:</p>
<p>stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;<br />
accertare se i postumi precludano (o meno) la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e trarne un reddito.<br />
Invece, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che:</p>
<p>la vittima non avesse offerto un riscontro probatorio circa la contrazione del proprio reddito,<br />
«non esiste alcuna presunzione del fatto che le pur gravissime lesioni subite dall&#8217;attrice non le avrebbero consentito di esercitare la professione di architetto, atteso che all&#8217;epoca dei fatti la stessa non era neanche laureata».<br />
La Suprema Corte ritiene tale motivazione “al di sotto del minimo costituzionale” richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8053/2014).</p>
<p>Quanto al primo rilievo, non si può pretendere da un soggetto non percettore di reddito la prova della contrazione delle proprie entrate come, invece, fatto dalla Corte d’Appello.</p>
<p>Quanto al secondo rilievo, non v’è consequenzialità tra il fatto che la vittima non avesse ancora conseguito la laurea con la circostanza che, in futuro, avrebbe potuto esercitare la professione di architetto.</p>
<p>Al giudice di merito era richiesto di liquidare un danno futuro, pertanto, avrebbe dovuto acclarare:<br />
se era verosimile che la vittima, rimanendo sana, si sarebbe laureata;<br />
se i postumi residuati all&#8217;infortunio erano compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima.<br />
La sentenza viene, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’appello che, nella decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:<br />
&#8220;il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell&#8217;infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.):<br />
a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;<br />
b) in secondo luogo, se i postumi residuati all&#8217;infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima&#8221;.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo dell&#8217;Avv. Marcella Ferrari)</p>
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		<title>Reagisce al bullo? Nessuna condanna</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto. E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate. E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto.<br />
E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate.<br />
E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22541/2019 (testo in calce).<br />
Il caso vedeva un giovane, vittima da tempo di atti di bullismo, reagire sferrando un pugno al volto dell’aggressore. Per tale motivo i giudici di merito di secondo grado condannavano l’adolescente in solido con i suoi genitori a risarcire il danno cagionato al bullo.<br />
Questo in quanto, secondo i giudici territoriali, la reazione era arrivata in un secondo momento rispetto alla condotta persecutoria da parte del bullo, con la conseguenza di non poter configurare come legittima difesa la reazione del bullizzato.<br />
Secondo i giudici della Suprema Corte, quando l’autore della reazione è un adolescente, vittima di comportamenti prevaricatori, reiterati nel tempo, occorre tener conto che la sua personalità non si è ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato sottoposto.<br />
E’ prevedibile, continuano, che la vittima possa reagire con comportamenti aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi particolarmente elevati in termini emotivi, in forma di resilienza passiva e autoconservativa, evolversi in forme di autodistruzione oppure tradursi, come in questo caso, in comportamenti esternalizzati aggressivi.<br />
Sempre secondo la Cassazione in assenza di prove circa come le istituzioni, la scuola, in particolare, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo, mancando anche la prova di espressioni di condanna pubblica e sociale del comportamento adottato dai cosiddetti bulli, non era legittimo attendersi da parte dell’adolescente una reazione razionale controllata e non emotiva.<br />
Per gli ermellini, quindi, non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente è stato ripetutamente sottoposto.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Simone Marani)<a href="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg"><img src="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg" alt="bullismo-3 (490 x 330)" width="490" height="330" class="alignleft size-full wp-image-388" /></a></p>
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