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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; responsabilità professionale</title>
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		<title>La notifica tramite pec è nulla se l&#8217;indirizzo non risulta essere inserito nei registri pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.<br />
In conclusione, secondo il parere degli &#8220;ermellini&#8221;, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull&#8217;avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.</p>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Pubblicità dell&#8217;avvocato: cambia il codice deontologico</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 17:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[deontologia]]></category>
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		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione. La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum. La modifica è volta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione.</p>
<p>La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.</p>
<p>La modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web (commi 9 e 10 sono abrogati).</p>
<p>In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.</p>
<p>La modifica all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. </p>
<p>Fonte: Consiglio Nazionale Forense, newsletter 26 gennaio 2016, n. 285</p>
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		<title>Avvocato aiuta candidato durante l&#8217;esame di abilitazione? Va sospeso</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2015 n° 3023 (Nota di Alessia Alì) Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite si occupano del regime transitorio introdotto dalla l. 31.12.212, n. 247, “Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense”, in relazione al procedimento disciplinare. Dei quattro motivi di ricorso[1] avverso la decisione del CNF che, confermando quella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2015 n° 3023 (Nota di Alessia Alì)</p>
<p>Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite si occupano del regime transitorio introdotto dalla l. 31.12.212, n. 247, “Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense”, in relazione al procedimento disciplinare.</p>
<p>Dei quattro motivi di ricorso[1] avverso la decisione del CNF che, confermando quella del Consiglio territoriale, aveva disposto la cancellazione dall’albo di un avvocato al quale era stata contestata la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (di cui all&#8217;art. 5 del vigente Codice deontologico forense[2]), di quello di lealtà e correttezza (di cui al seguente art. 6) nonché del dovere di agire in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella dignità della professione (di cui al successivo art. 56), per essersi egli abusivamente introdotto munito di appunti e trasmettitori, esibendo tesserino simile a quello in dotazione ai commissari di esame e qualificandosi delegato del Consiglio dell&#8217;ordine, nelle aule dell&#8217;Hotel (omissis) , mentre si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato per l&#8217;anno 2010, ed aver tentato di favorire partecipanti all&#8217;esame, i giudici della Cassazione si soffermano sull’ultimo[3], relativo all’eccessività e sproporzione della sanzione irrogata.</p>
<p>Al fine della risoluzione del caso in esame, decisiva appare la lettura dell’art. 65, comma quinto, della legge professionale forense, sopra richiamata, in base al quale “Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L&#8217;entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l&#8217;incolpato”.</p>
<p>Tale norma introduce espressamente il principio del favor rei all’interno del sistema disciplinare forense, in luogo del criterio, già adottato in campo deontologico, del tempus regit actum.</p>
<p>Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice, attualmente vigente, e conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.</p>
<p>Il Nuovo Codice deontologico, invero, si caratterizza per una tendenziale tipizzazione degli illeciti e predeterminazione delle sanzioni applicabili; così, con specifico riferimento al caso di specie, mentre la condotta dell’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d&#8217;esame, testi relativi al tema proposto è punita con la sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale da due a sei mesi ai sensi dell’art. 72, primo comma, del Codice deontologico[4], la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro costituisce illecito non tipizzato. Tali doveri, infatti, sono espressi nell’art. 9, inserito tra i principi generali, per i quali il Codice non indica la sanzione applicabile (come fa invece per gli illeciti previsti nei successivi Titoli II, III, IV, V e VI) sancendone invece la rilevanza disciplinare in via generale in virtù della disposizione contenuta nell’art. 20.</p>
<p>Alla luce di tali osservazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassando la decisione e rimettendo la questione al giudice della deontologia, affinché compia una nuova valutazione che tenga conto del principio del favor rei espresso dalla legge professionale, irrogando una sanzione che sia adeguata e proporzionale alla violazione commessa.</p>
<p>La sentenza in commento si inserisce nella scia di una serie di pronunce che, subito dopo l’entrata in vigore della legge professione forense, hanno interessato l’interpretazione dell’art. 65, quinto comma.</p>
<p>Invero, già le prime sentenze successive all’entrata in vigore della norma sono state piuttosto restrittive, precisando che il principio del favor rei introdotto dalla legge professionale forense si applica solo alla successione nel tempo di norme deontologiche[5].</p>
<p>Conformemente a tale interpretazione, già prima dell’emanazione del Nuovo Codice Deontologico, le Sezioni Unite avevano quindi escluso la possibilità di applicare il principio del favor rei in relazione al rapporto tra il Codice deontologico allora vigente e le norme contenute nella legge professionale, ancorché più favorevoli, sia sotto il profilo del tipo di sanzione applicabile[6], sia sotto il profilo del termine di prescrizione dell’illecito[7].</p>
<p>Tale impostazione, peraltro, risulta conforme all’orientamento espresso dal CNF con parere 10 aprile 2013[8], con argomentazione riferita sia al dato letterale del principio espresso nelle disposizioni transitorie della legge professionale[9], sia alla natura stessa del procedimento disciplinare di primo grado, che è essenzialmente procedimento amministrativo.</p>
<p>Invero, tale natura amministrativa pare sfumare nella configurazione del procedimento risultante dalla riforma legislativa del 2012; basti pensare alla struttura del procedimento disciplinare ed alle disposizioni che lo regolano[10] e, soprattutto, al rinvio contenuto nell’art. 59, lettera n) alle norme dettate dal Codice di Procedura Penale, pur nei limiti della compatibilità. Anche il Regolamento CNF 21.02.2014, n. 2, sul procedimento disciplinare, in attuazione della riforma forense, pur ribadendo la natura amministrativa del procedimento stesso (art. 10), sia nella terminologia adottata, sia nella strutturazione del procedimento, porta a compimento un ideale avvicinamento al processo penale che impone una riflessione sulla nozione e sulla funzione della deontologia, nel suo aspetto di applicazione pratica.</p>
<p>L’affermazione del principio del favor rei, che l’emanazione del Nuovo Codice deontologico forense ha reso finalmente operativo, e la nuova configurazione del procedimento disciplinare, la cui specifica disamina esula dai fini della presente trattazione, infatti, possono essere letti come indici della tendenza del legislatore a favorire la contaminazione del procedimento disciplinare con quegli elementi tipici del diritto penale che si pongono come regole di garanzia per chi si trovi soggetto ad un potere autoritativo di carattere sanzionatorio.</p>
<p>E sebbene la sanzione disciplinare, al contrario di quella penale, non incida su un diritto fondamentale quale la libertà personale, limitandosi ad attuare una “autodichia ordinamentale”, l’importazione nel relativo procedimento di tutele già implementate nel sistema penalistico non può che favorire la fiducia istituzionale e la diffusione di un’immagine dell’Avvocatura più vicina a ragioni di giustizia sostanziale che ad una formale adesione a regole la cui condivisione è ancora tutta da costruire.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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