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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; processo telematico</title>
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		<title>La notifica tramite pec è nulla se l&#8217;indirizzo non risulta essere inserito nei registri pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.<br />
In conclusione, secondo il parere degli &#8220;ermellini&#8221;, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull&#8217;avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.</p>
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		<title>Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:57:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo. Il Codice di Procedura Civile consente a chi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo.<br />
Il Codice di Procedura Civile consente a chi è creditore di una somma liquida di danaro di richiedere al giudice l’emissione del decreto contenente l’ingiunzione di pagamento a determinate condizioni, elencate nell’art. 633, ovvero:<br />
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;<br />
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;<br />
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.<br />
A norma del successivo art. 634, sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile nonché, con particolare riferimento a imprenditori e professionisti, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l&#8217;osservanza delle norme stabilite per tali scritture.<br />
L’avvento della fatturazione elettronica, tuttavia, ha avuto importati ripercussioni su questa ultima norma, tanto da spingere alcuni autori a sostenere che l’art. 634, co. 2, cpc debba ritenersi implicitamente abrogato o comunque modificato, in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
La fattura elettronica è stata introdotta in Italia sin dalla legge finanziaria 2008 su impulso dell’Unione Europea, ma è diventata realtà soltanto a piccoli passi: è infatti obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, e dal 2018 tra privati.<br />
Con il Decreto Legge n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 25.000 € di compensi, e dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dal compenso annuo.<br />
Riassumendo le regole tecniche contenute nel provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo sintetizzare le caratteristiche della fattura elettronica come segue:<br />
è un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;<br />
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;<br />
è nota all’autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);<br />
si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le P.A.);<br />
nei casi di fattura verso la Pubblica Amministrazione, si può anche dimostrare il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione, producendo la pec di avvenuta accettazione.<br />
In considerazione di queste caratteristiche, l’art. 1, co. 3ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.<br />
Ciò induce a ritenere logico che, per tali soggetti, sia venuto meno anche l’obbligo di tenere questi registri, che servirebbero soltanto per essere utilizzati come prova scritta del credito in base al disposto dell’art. 634, co. 2, cpc in un eventuale ricorso monitorio.<br />
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.<br />
Ma come si devono produrre in giudizio le fatture elettroniche per dare prova scritta del credito?<br />
Alcuni Tribunali hanno ritenuto di poter emettere il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente sulla base del solo file “.xml” della fattura elettronica, ma per maggiore tranquillità è preferibile allegare anche tutte le comunicazioni ricevute a mezzo pec dallo SdI, attestanti l’invio e la consegna della fattura elettronica al destinatario.<br />
Se il ricorso monitorio deve essere depositato in Tribunale, non sorgono particolari difficoltà: grazie al processo civile telematico, è possibile allegare tutti i file necessari (separatamente o in una cartella zip) alla busta telematica, e potranno essere facilmente consultati dal Magistrato.<br />
Se invece il credito è inferiore a 5.000 €, competente per valore all’emissione del decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace, davanti al quale il processo civile telematico è ancora in fase di sperimentazione.<br />
In questo caso, alcuni Uffici hanno ritenuto sufficiente l’allegazione della “copia cartacea” della fattura digitale, ovvero la stampa del file .xml opportunamente aperto attraverso gli appositi visualizzatori, ma per evitare opposizioni è sempre meglio depositare nel tradizionale fascicolo cartaceo un supporto digitale (chiavetta USB, scheda SD, CD) contenente tutti i file digitali che si depositerebbero in Tribunale.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Avv. Galimberti)</p>
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		<title>Email priva di firma fa piena prova se la controparte non la disconosce</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606 L&#8217;e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall&#8217;art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606</p>
<p>L&#8217;e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall&#8217;art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p>Così si è espressa la Suprema Corte nell&#8217;ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606, in antitesi rispetto a quanto di recente statuito sempre dalla Cassazione, sezione lavoro (n. 5523/2018).</p>
<p>Nella fattispecie, una società depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società, per sentirla condannare al pagamento “di strumentazioni di navi da diporto ordinate da quest&#8217;ultima”.</p>
<p>A fondamento della propria domanda, produceva lo scambio mail intercorso tra le due società, con cui la prima proponeva alla seconda, che accettava, un piano di rientro per il credito scaduto.</p>
<p>Il giudice dell’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che lo scambio di e-mail, non contestate “quanto alla loro provenienza e testuale contenuto”, fosse idoneo a provare il rapporto commerciale intercorso fra le parti e, di conseguenza, il credito azionato col decreto ingiuntivo.</p>
<p>Occorre dare atto pertanto dell’esistenza di due distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull’efficacia probatoria dei documenti informatici quali la e-mail (semplice).</p>
<p>Secondo il primo, espresso di recente appunto dalla Cassazione n. 5523/18, la e-mail sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice, costituita dalla combinazione di user name e password, che consente l’associazione della stessa al titolare della casella di posta da cui il messaggio è stato spedito.</p>
<p>Ciò posto, tenuto conto che l’art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 2005 attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.</p>
<p>Secondo l’orientamento condiviso dall’ordinanza in commento, invece, la e-mail sarebbe un documento informatico non firmato. In altri termini, user name e password non svolgerebbero alcuna funzione dichiarativa e pertanto la e-mail deve essere ricondotta alla categoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c.</p>
<p>Come noto, l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p>Ne consegue che, in assenza di disconoscimento, l’art. 2712 c.c. riconosce alle riproduzioni, fra cui la e-mail tradizionale, efficacia di prova legale. In caso contrario, deve escludersi il pieno valore probatorio della riproduzione, che conserva tuttavia il minor valore di elemento di prova.</p>
<p>Fonte: Altalex.com nota di Giuseppina Mattiello</p>
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		<title>Comunicare via pec la sentenza integrale non fa decorrere il termine breve</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 10:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 precisa che: La nuova formulazione dell&#8217;art. 133 c.p.c., comma 2, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con l’ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 precisa che:</p>
<p>La nuova formulazione dell&#8217;art. 133 c.p.c., comma 2, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all&#8217;art. 325 c.p.c., ha come scopo quello di “neutralizzare” gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo in caso di atto di impulso di controparte;<br />
il contenuto dell’art. 133 c.p.c. a seguito delle modifiche apportate, non incide però, lasciandole quindi in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come nel caso del termine per proporre il regolamento di competenza (art. 47 cpv. c.p.c.), le impugnazioni del pubblico ministero (penultimo comma dell&#8217;art. 72 c.p.c.), il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione (art. 178, comma 3 e art. 630 c.p.c. comma 3), l&#8217;istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.), l&#8217;impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: (art. 391 c.p.c., comma 3), il ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi (art. 420-bis c.p.c., comma 2), il reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c., comma 1), il reclamo camerale (art. 739 c.p.c., comma 1, quanto ai procedimenti camerali ed all&#8217;impugnazione della parte privata e art. 740 c.p.c., quanto alle impugnazioni del pubblico ministero), il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo (art. 825 c.p.c.), restando irrilevante in tutti tali casi che la comunicazione ad opera della cancelleria fosse stata integrale oppure no.<br />
La Suprema Corte quindi pur ammettendo, nel caso di specie, la presenza di una antinomia tra l’art. 133 c.p.c. e le numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga facendo coincidere, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all&#8217;atto di impulso della controparte ma dalla comunicazione ad opera della cancelleria, risolve la stessa applicando il principio per il quale comunque “lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori”.<br />
Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte sono sicuramente condivisibili; dalle stesse però emerge l’assoluta importanza e rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 114/2014 all’art. 45 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014  il quale, modificando l’art. 133 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non era più limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.<br />
A seguito di tale modifica una parte della dottrina si chiedeva (al fine di segnalarne la sostenibilità in diritto e quindi le pericolose conseguenze ad essa connesse), se la citata comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della medesima anche in considerazione del fatto che l’art. 16 bis del DL 179/12 consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni; tale tesi sembrava altresì trovare conforto nella Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, secondo cui “l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l’impugnazione” e poiché, com’è noto, il decorso del termine lungo prescindeva dalla comunicazione di Cancelleria, la predetta circolare, così come giustamente rilevato dal collega Juri Rudi,  non poteva che far riferimento al termine breve.<br />
Si rendeva quindi necessario che i dubbi interpretativi venissero definitivamente fugati in sede di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nel senso di escludere chiaramente che la predetta comunicazione/notificazione di Cancelleria fosse idonea a far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnazione; in tal senso si esprimevano il Consiglio Nazionale Forense, la F.I.I.F. &#8211; Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, la Commissione Giustizia della Camera, l’AIGA, gli Osservatori della Giustizia Civile e il CSM.<br />
La legge n. 114/14 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare; la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, non poteva quindi non confermare che la comunicazione di cancelleria ex art. 133 c.p.c. non  e&#8217; idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all&#8217;art. 325.</p>
<p>Fonte: Altalex</p>
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		<title>Processo telematico: le novità apportate dalla conversione del D.L. 114</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 18 agosto 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. Vediamo quindi come cambia la normativa del processo telematico a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, le cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 agosto 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.</p>
<p>Vediamo quindi come cambia la normativa del processo telematico a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, le cui novità possono essere così riepilogate:</p>
<p>1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza<br />
2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC<br />
3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.)<br />
4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice<br />
5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione<br />
6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.<br />
7) Processo amministrativo “telematico”:<br />
7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere dal 1 gennaio 2015<br />
7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del processo amministrativo</p>
<p>1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza</p>
<p>L&#8217;art. 45 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, modificando l’art. 133 comma 2 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non doveva limitarsi all’invio del solo dispositivo ma alla versione integrale della stessa.</p>
<p>La Legge 11 agosto 2014, n. 114, con la quale è stato convertito il D.L. 90/14, all’art. 45 del citato decreto ha aggiunto e precisato che la comunicazione (della sentenza) non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all&#8217;art. 325 c.p.c., con ciò togliendo qualsiasi dubbio, circa la decorrenza del termine a seguito della comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC sorto, soprattutto, dopo l’emanazione della circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 nella quale, al punto sub 10, si evidenziava che l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, era idoneo far decorrere i termini per l’impugnazione.</p>
<p>2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC</p>
<p>L&#8217;art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il primo comma dell’art. 125 del codice di procedura civile sia l’art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l’obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, dall’altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l’obbligo di indicare il numero di fax.</p>
<p>3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp.att.c.p.c.)</p>
<p>All&#8217;art. 45 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, la legge di conversione dell’11 agosto 2014, n. 114 ha aggiunto il comma 1 bis il quale ha apportato modifiche agli artt. 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a seguito delle quali, ove l’atto venga depositato telematicamente non è più previsto né il deposito di ulteriori copie cartacee (art. 111 disp. att. c.p.c.) né, nei procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione, il deposito cartaceo di almeno tre copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.) in quest’ultima ipotesi, naturalmente, solo quando sarà possibile depositare telematicamente gli atti dinanzi alla Suprema Corte.</p>
<p>4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice</p>
<p>L&#8217;art. 52 del D.L. 90/2014 è stato modificato dalla legge di conversione n. 114/2014; a seguito di tale modifica viene, da una parte, precisato che “il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine” e, dall’altra, viene eliminato, sempre relativamente al duplicato informatico, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del codice dell’amministrazione digitale.</p>
<p>5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione</p>
<p>Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, prevede adesso, in generale, che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal D.L. 90/2014 e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>
<p>6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.</p>
<p>L&#8217;art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies;</p>
<p>a seguito di tale modifica è ora previsto, dal comma 1 dell’art. 16 septies, che la disposizione dell&#8217;art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.</p>
<p>7) Processo amministrativo “telematico”.</p>
<p>7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere dal 1° gennaio 2015</p>
<p>Con il decreto legislativo n. 160 del 14 settembre 2012 veniva introdotta, con il comma 2 bis dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, la possibilità di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti di parte e le sentenze e ciò nonostante la mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010.</p>
<p>L&#8217;art. 38 del D.L. 90/2014 è stato integrato dalla legge di conversione dell&#8217;11 agosto 2014, n. 114, con gli articoli 1-bis e 2-bis, le cui disposizioni prevedono che, dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti dovranno essere sottoscritti con firma digitale; si passa quindi dalla facoltà di sottoscrizione con firma digitale degli atti del processo ad un vero e proprio obbligo di legge.</p>
<p>Relativamente alla mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le stesse, così come disposto dall’art. 38 comma 1 del D.L. 90/2014 (articolo questo non modificato dalla legge di conversione), dovranno essere adottate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 90/2014, quindi entro e non oltre il 17 ottobre 2014.</p>
<p>7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del processo amministrativo</p>
<p>L&#8217;art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies il quale, al comma 2, ha apportato modifiche al codice del processo amministrativo; l&#8217;art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all&#8217;allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente:</p>
<p>«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E&#8217; onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».</p>
<p>Ciò significa che la PEC, per legge, diventa anche nel processo amministrativo, per i difensori, l’unico mezzo per la ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria in quanto quest’ultima potrà inviarla tramite fax solo ove non sia possibile inoltrarla all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi (o a quello del difensore ove quest’ultimo abbia dichiarato con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC, così come disposto dalla Circolare 23 aprile 2014 a firma del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa) per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa.</p>
<p>Fonte: Altalex, nota di Maurizio Reale</p>
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