<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Legale Corciulo &#187; procedura civile</title>
	<atom:link href="https://www.studiolegalecorciulo.it/category/procedura-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studiolegalecorciulo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 11:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>La notifica tramite pec è nulla se l&#8217;indirizzo non risulta essere inserito nei registri pubblici</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/la-notifica-tramite-pec-e-nulla-se-lindirizzo-non-risulta-essere-inserito-nei-registri-pubblici/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/la-notifica-tramite-pec-e-nulla-se-lindirizzo-non-risulta-essere-inserito-nei-registri-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[notifica]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[validità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.<br />
In conclusione, secondo il parere degli &#8220;ermellini&#8221;, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull&#8217;avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/la-notifica-tramite-pec-e-nulla-se-lindirizzo-non-risulta-essere-inserito-nei-registri-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condominio e rumore di tacchi dal piano superiore: no al reato di disturbo della quiete pubblica</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/condominio-e-rumore-di-tacchi-dal-piano-superiore-no-al-reato-di-disturbo-della-quiete-pubblica/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/condominio-e-rumore-di-tacchi-dal-piano-superiore-no-al-reato-di-disturbo-della-quiete-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[quiete]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe]]></category>
		<category><![CDATA[tacchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposto delle persone (art. 659 c.p.).<br />
Se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i residenti dell’appartamento sottostante è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica?<br />
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, risponde negativamente. La fattispecie contravvenzionale postula che la fonte sonora arrechi disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, ma è configurabile anche nel caso di un ristretto numero di soggetti, come i residenti in uno stabile condominiale. Tuttavia, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente, non basta che i rumori arrechino disturbo ai soli residenti degli appartamenti inferiori (o superiori) rispetto alla fonte di propagazione, ma è necessario che tali emissioni rumorose arrechino disturbo ad una più consistente parte degli occupanti del condominio, poiché solo così può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica.<br />
Gli ermellini precisano che è irrilevante che le lamentele provengano solo da uno o due soggetti, mentre occorre accertare che l’emissione sia idonea ad arrecare disturbo a molti condomini e non solo a quelli sottostanti. Inoltre, è necessario acclarare che la diffusività in concreto dei rumori sia tale da superare i limiti della normale tollerabilità. Nel caso di specie, i giudici di legittimità escludono che la condotta molesta dei due condomini del piano superiore integri il reato, poiché il rumore provocato dal calpestio dei tacchi e dallo spostamento dei mobili non è idoneo a propagarsi e a recare disturbo ad altri. Tuttavia, la circostanza che tale condotta non integri un illecito penale non esclude che possa configurare un illecito civile con eventuale diritto al risarcimento del danno (ex art. 844 c.c.). Infatti, le ragioni della persona disturbata possono essere fatte valere in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato.<br />
Fonte: Altalex.com (articolo di Marcella Ferrari)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/condominio-e-rumore-di-tacchi-dal-piano-superiore-no-al-reato-di-disturbo-della-quiete-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/accompagnamento-il-rinnovo-di-ctu-rientra-tra-i-poteri-discrezionali-del-giudice-di-merito/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/accompagnamento-il-rinnovo-di-ctu-rientra-tra-i-poteri-discrezionali-del-giudice-di-merito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità professionale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ctu]]></category>
		<category><![CDATA[giudice]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/accompagnamento-il-rinnovo-di-ctu-rientra-tra-i-poteri-discrezionali-del-giudice-di-merito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/come-ottenere-un-decreto-ingiuntivo-su-fatture-elettroniche/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/come-ottenere-un-decreto-ingiuntivo-su-fatture-elettroniche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo. Il Codice di Procedura Civile consente a chi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo.<br />
Il Codice di Procedura Civile consente a chi è creditore di una somma liquida di danaro di richiedere al giudice l’emissione del decreto contenente l’ingiunzione di pagamento a determinate condizioni, elencate nell’art. 633, ovvero:<br />
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;<br />
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;<br />
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.<br />
A norma del successivo art. 634, sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile nonché, con particolare riferimento a imprenditori e professionisti, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l&#8217;osservanza delle norme stabilite per tali scritture.<br />
L’avvento della fatturazione elettronica, tuttavia, ha avuto importati ripercussioni su questa ultima norma, tanto da spingere alcuni autori a sostenere che l’art. 634, co. 2, cpc debba ritenersi implicitamente abrogato o comunque modificato, in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
La fattura elettronica è stata introdotta in Italia sin dalla legge finanziaria 2008 su impulso dell’Unione Europea, ma è diventata realtà soltanto a piccoli passi: è infatti obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, e dal 2018 tra privati.<br />
Con il Decreto Legge n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 25.000 € di compensi, e dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dal compenso annuo.<br />
Riassumendo le regole tecniche contenute nel provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo sintetizzare le caratteristiche della fattura elettronica come segue:<br />
è un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;<br />
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;<br />
è nota all’autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);<br />
si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le P.A.);<br />
nei casi di fattura verso la Pubblica Amministrazione, si può anche dimostrare il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione, producendo la pec di avvenuta accettazione.<br />
In considerazione di queste caratteristiche, l’art. 1, co. 3ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.<br />
Ciò induce a ritenere logico che, per tali soggetti, sia venuto meno anche l’obbligo di tenere questi registri, che servirebbero soltanto per essere utilizzati come prova scritta del credito in base al disposto dell’art. 634, co. 2, cpc in un eventuale ricorso monitorio.<br />
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.<br />
Ma come si devono produrre in giudizio le fatture elettroniche per dare prova scritta del credito?<br />
Alcuni Tribunali hanno ritenuto di poter emettere il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente sulla base del solo file “.xml” della fattura elettronica, ma per maggiore tranquillità è preferibile allegare anche tutte le comunicazioni ricevute a mezzo pec dallo SdI, attestanti l’invio e la consegna della fattura elettronica al destinatario.<br />
Se il ricorso monitorio deve essere depositato in Tribunale, non sorgono particolari difficoltà: grazie al processo civile telematico, è possibile allegare tutti i file necessari (separatamente o in una cartella zip) alla busta telematica, e potranno essere facilmente consultati dal Magistrato.<br />
Se invece il credito è inferiore a 5.000 €, competente per valore all’emissione del decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace, davanti al quale il processo civile telematico è ancora in fase di sperimentazione.<br />
In questo caso, alcuni Uffici hanno ritenuto sufficiente l’allegazione della “copia cartacea” della fattura digitale, ovvero la stampa del file .xml opportunamente aperto attraverso gli appositi visualizzatori, ma per evitare opposizioni è sempre meglio depositare nel tradizionale fascicolo cartaceo un supporto digitale (chiavetta USB, scheda SD, CD) contenente tutti i file digitali che si depositerebbero in Tribunale.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Avv. Galimberti)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/come-ottenere-un-decreto-ingiuntivo-su-fatture-elettroniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danno patrimoniale, come calcolarlo se la vittima non percepisce reddito?</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/danno-patrimoniale-come-calcolarlo-se-la-vittima-non-percepisce-reddito/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/danno-patrimoniale-come-calcolarlo-se-la-vittima-non-percepisce-reddito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[postumi]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020) Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020)</p>
<p>Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell&#8217;infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.</p>
<p>Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682 (testo in calce).</p>
<p>A seguito di un sinistro stradale, la danneggiata agiva contro il danneggiante e la sua società assicuratrice, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, veniva accolta la richiesta risarcitoria limitatamente al danno non patrimoniale, mentre era rigettata quella relativa al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno e dalla distruzione del veicolo. In sede di gravame, il giudice riteneva che l’attrice non avesse diritto al danno patrimoniale perché non lo aveva provato. Si giunge così in Cassazione.</p>
<p>La ricorrente si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In particolare, ella era in procinto di laurearsi in architettura e, benché non vi fosse la prova che avrebbe esercitato la libera professione in futuro, soffriva comunque di un’invalidità che le avrebbe impedito anche lo svolgimento del mero lavoro domestico. Infatti, la consulenza tecnica aveva individuato postumi invalidanti pari al 65%. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, in quanto il giudice del gravame non ha motivato il rigetto della domanda della danneggiata, o meglio la pronuncia risulta viziata da una motivazione apparente.</p>
<p>Nel caso di specie, occorre stimare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno di un soggetto che ha subito una rilevante invalidità e che non risultava percettore di reddito al momento dell’infortunio. Ricordiamo brevemente la differenza tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:</p>
<p>la perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;<br />
la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.<br />
Si ricorda che «gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito» (Cass. 12211/2015). Per un approfondimento, si rimanda alla lettura della guida sul danno futuro.</p>
<p>Invece, nella fattispecie oggetto di scrutinio, i giudici di merito avevano negato il risarcimento per tale ultima posta di danno.</p>
<p>Nel caso in cui il soggetto che riporti delle lesioni permanenti non sia percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente), il giudice di merito deve effettuare due valutazioni:</p>
<p>stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;<br />
accertare se i postumi precludano (o meno) la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e trarne un reddito.<br />
Invece, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che:</p>
<p>la vittima non avesse offerto un riscontro probatorio circa la contrazione del proprio reddito,<br />
«non esiste alcuna presunzione del fatto che le pur gravissime lesioni subite dall&#8217;attrice non le avrebbero consentito di esercitare la professione di architetto, atteso che all&#8217;epoca dei fatti la stessa non era neanche laureata».<br />
La Suprema Corte ritiene tale motivazione “al di sotto del minimo costituzionale” richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8053/2014).</p>
<p>Quanto al primo rilievo, non si può pretendere da un soggetto non percettore di reddito la prova della contrazione delle proprie entrate come, invece, fatto dalla Corte d’Appello.</p>
<p>Quanto al secondo rilievo, non v’è consequenzialità tra il fatto che la vittima non avesse ancora conseguito la laurea con la circostanza che, in futuro, avrebbe potuto esercitare la professione di architetto.</p>
<p>Al giudice di merito era richiesto di liquidare un danno futuro, pertanto, avrebbe dovuto acclarare:<br />
se era verosimile che la vittima, rimanendo sana, si sarebbe laureata;<br />
se i postumi residuati all&#8217;infortunio erano compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima.<br />
La sentenza viene, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’appello che, nella decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:<br />
&#8220;il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell&#8217;infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.):<br />
a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;<br />
b) in secondo luogo, se i postumi residuati all&#8217;infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima&#8221;.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo dell&#8217;Avv. Marcella Ferrari)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/danno-patrimoniale-come-calcolarlo-se-la-vittima-non-percepisce-reddito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartelle Inps: termine prescrizionale è di 5 anni</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/cartelle-inps-termine-prescrizionale-e-di-5-anni/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/cartelle-inps-termine-prescrizionale-e-di-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto tributario]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[quinquennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Il termine prescrizionale delle cartelle Inps è quinquennale; è decennale quello relativo alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in ambito fiscale. È quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza 6 marzo 2019 &#8211; 16 gennaio 2020, n. 840 (testo in calce). Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che, nella controversia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine prescrizionale delle cartelle Inps è quinquennale; è decennale quello relativo alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in ambito fiscale.</p>
<p>È quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza 6 marzo 2019 &#8211; 16 gennaio 2020, n. 840 (testo in calce).</p>
<p>Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che, nella controversia in esame relativa a cartelle di pagamento, non va applicata la normativa di riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, riguardante la revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.</p>
<p>In particolare, nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione subentrata ad Equitalia Servizi Riscossione spa, ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di merito aveva accolto l’appello proposto da un contribuente, atteso che, il giudice dell’appello aveva ritenuto, condividendo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 23397/2016, che il termine prescrizionale, applicabile al credito riferito alle cartelle di pagamento in questione, non era decennale ma quinquennale. Pertanto, ad avviso del giudice di merito, il credito azionato era da ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo.</p>
<p>Con l’unico motivo proposto, la ricorrente ha contestato la decisione impugnata, rilevando la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale, divenuta definitiva in quanto non impugnata. Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, la prescrizione decennale non deriva dall’applicazione del disposto dell&#8217;art. 2953 c.c., in quanto non si può equiparare la cartella non opposta alla sentenza passata in giudicato, come si evince sia nella sopra menzionata sentenza della Suprema Corte, sia dall’applicazione del termine ordinario di cui all&#8217;art. 2946 c.c. che delle disposizioni in materia tributaria quali il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 19 e del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 20.</p>
<p> Secondo parte ricorrente, dette disposizioni conferiscono un effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, per cui non valgono più i termini prescrizionali originari, ma va applicato un termine decennale per il riaffidamento all&#8217;agente della riscossione, da parte dell&#8217;ente creditore, dell&#8217;attività di recupero; per tali ragioni, l’unico termine di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita, è decennale.</p>
<p>La Suprema Corte ha ritenuto infondate dette censure, e riportandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, ha rilevato che , a decorrere dal 1999, l&#8217;agente della riscossione non è più tenuto a riversare all&#8217;ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, di volta in volta. Pertanto, per le riscossioni non andate a buon fine, va applicata la &#8220;procedura di discarico per inesigibilità&#8221;, disciplinata dal D.Lgs. n. 112 del 1999 cit., art. 19 e ss.., in base alla quale, l&#8217;agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle &#8220;quote iscritte a ruolo&#8221; indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all&#8217;ente creditore, deve fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo art. 20, il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l&#8217;ente creditore può controllare l&#8217;operato dell&#8217;agente della riscossione nel recupero della quota.</p>
<p>Inoltre, al comma 6 di tale articolo 20, è prevista, nell&#8217;ambito della procedura amministrativa intercorrente tra ente creditore e concessionario, una &#8220;norma generale di salvaguardia per l&#8217;ente creditore&#8221;, secondo la quale, qualora tale ente, nell&#8217;esercizio della propria attività istituzionale individui l&#8217;esistenza di elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, &#8220;a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale&#8221;, riaffidare all&#8217;agente della riscossione le somme in riscossione, indicandogli i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, nonché i le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l&#8217;azione dell&#8217;agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell&#8217;avviso di intimazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.</p>
<p>Detta norma, però, è applicabile solo all’imposizione fiscale per varie ragioni, ed il termine di prescrizione decennale, richiamato dall&#8217;art 20 del dlgs n. 112/1999 è di natura sostanziale, senza riferimento all&#8217;art. 2953 cc, perché richiamato solo in riferimento all&#8217;attività amministrativa di riscossione &#8220;per la quale, in ambito fiscale, vale come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell&#8217;ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.&#8221;</p>
<p>La Cassazione ha ritenuto di dare seguito all&#8217;orientamento sopra menzionato, e per tali ragioni, ha rigettato il ricorso.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/cartelle-inps-termine-prescrizionale-e-di-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/assegno-di-divorzio-va-calcolato-in-base-a-criteri-compositi/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/assegno-di-divorzio-va-calcolato-in-base-a-criteri-compositi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[separazione tra coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287 Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287</p>
<p>Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all&#8217;età dell&#8217;avente diritto.</p>
<p>Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.</p>
<p>Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l&#8217;unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.</p>
<p>La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p>Molto soddisfatti della pronuncia gli avvocati matrimonialisti; per essi l&#8217;Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell&#8217;Associazione avvocati matrimonialisti italiani, secondo il quale quanto stabilito dalla Corte Suprema “non lascia più spazio a dubbi perché finalmente si chiarisce che non è possibile equiparare tutti i matrimoni.</p>
<p>Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione. Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/assegno-di-divorzio-va-calcolato-in-base-a-criteri-compositi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email priva di firma fa piena prova se la controparte non la disconosce</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/email-priva-di-firma-fa-piena-prova-se-la-controparte-non-la-disconosce/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/email-priva-di-firma-fa-piena-prova-se-la-controparte-non-la-disconosce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606 L&#8217;e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall&#8217;art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606</p>
<p>L&#8217;e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall&#8217;art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p>Così si è espressa la Suprema Corte nell&#8217;ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606, in antitesi rispetto a quanto di recente statuito sempre dalla Cassazione, sezione lavoro (n. 5523/2018).</p>
<p>Nella fattispecie, una società depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società, per sentirla condannare al pagamento “di strumentazioni di navi da diporto ordinate da quest&#8217;ultima”.</p>
<p>A fondamento della propria domanda, produceva lo scambio mail intercorso tra le due società, con cui la prima proponeva alla seconda, che accettava, un piano di rientro per il credito scaduto.</p>
<p>Il giudice dell’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che lo scambio di e-mail, non contestate “quanto alla loro provenienza e testuale contenuto”, fosse idoneo a provare il rapporto commerciale intercorso fra le parti e, di conseguenza, il credito azionato col decreto ingiuntivo.</p>
<p>Occorre dare atto pertanto dell’esistenza di due distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull’efficacia probatoria dei documenti informatici quali la e-mail (semplice).</p>
<p>Secondo il primo, espresso di recente appunto dalla Cassazione n. 5523/18, la e-mail sarebbe un documento informatico recante una firma elettronica semplice, costituita dalla combinazione di user name e password, che consente l’associazione della stessa al titolare della casella di posta da cui il messaggio è stato spedito.</p>
<p>Ciò posto, tenuto conto che l’art. 21 del D.Lgs. n. 82 del 2005 attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.</p>
<p>Secondo l’orientamento condiviso dall’ordinanza in commento, invece, la e-mail sarebbe un documento informatico non firmato. In altri termini, user name e password non svolgerebbero alcuna funzione dichiarativa e pertanto la e-mail deve essere ricondotta alla categoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c.</p>
<p>Come noto, l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p>Ne consegue che, in assenza di disconoscimento, l’art. 2712 c.c. riconosce alle riproduzioni, fra cui la e-mail tradizionale, efficacia di prova legale. In caso contrario, deve escludersi il pieno valore probatorio della riproduzione, che conserva tuttavia il minor valore di elemento di prova.</p>
<p>Fonte: Altalex.com nota di Giuseppina Mattiello</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/email-priva-di-firma-fa-piena-prova-se-la-controparte-non-la-disconosce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi limiti al pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/i-nuovi-limiti-al-pignoramento-dei-conti-correnti-sui-quali-vengono-accreditati-stipendi-o-pensioni/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/i-nuovi-limiti-al-pignoramento-dei-conti-correnti-sui-quali-vengono-accreditati-stipendi-o-pensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Assai rilevante in tema di pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni appare il nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. Viene così previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Assai rilevante in tema di pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni appare il nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. Viene così previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l&#8217;importo eccedente il triplo dell&#8217;assegno sociale, quando l&#8217;accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l&#8217;accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Trattasi di una disposizione innovativa rispetto al previgente panorama normativo, con la quale si mira ad istituire una soglia di impignorabilità anche con riguardo alle giacenze presenti su conto corrente bancario o postale, ogni qual volta le stesse rinvengano dall&#8217;accredito di stipendi o pensioni.<br />
Si osserva, come prima dell&#8217;adozione della citata disposizione fosse esclusa la possibilità di configurare una impignorabilità, sia pure parziale, del saldo del conto corrente sul quale confluissero tali emolumenti corrisposti a titolo di stipendio o pensione.<br />
Prevaleva, infatti, l&#8217;orientamento secondo il quale i limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni attenessero al credito, piuttosto che alle somme in sé, con l&#8217;effetto che tali limiti dovessero reputarsi del tutto inoperanti ogni volta che le somme spettanti a titolo di stipendio o di pensione fossero già state riscosse, entrando così a far parte del patrimonio del lavoratore o del pensionato (in tal senso si era espressa Cass. n. 17178/2012).<br />
Non mancavano, tuttavia, prese di posizione di diverso segno da parte della giurisprudenza di merito, le quali ammettevano la parziale impignorabilità delle somme presenti sui conti correnti, se dimostrato, dal lavoratore o dal pensionato, che su tale rapporto confluissero unicamente somme rinvenienti da accredito di stipendi o pensioni.<br />
Non mancavano, inoltre, alcune indicazioni normative, sia pure riferite a specifiche ipotesi di pignoramento, le quali aprivano uno spiraglio alla parziale impignorabilità dei saldi di conto corrente sui quali confluissero stipendi o pensioni (si pensi, così, al comma 2-bis dell&#8217;art. 72-ter deld.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione esattoriale, il quale prevede che nel caso di accredito su conto corrente delle somme rinvenienti da crediti di lavoro o di pensione gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all&#8217;ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo).<br />
Si osserva che l&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ha imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all&#8217;importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, su libretti di deposito, su carte prepagate, su carte istituzionali, eliminando radicalmente la possibilità di pagamento in contanti nelle mani dell&#8217;avente diritto.<br />
Da ricordare, la sentenza n. 85 del 15 maggio 2015 della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità sollevata da un giudice di merito con riguardo al menzionato art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ha tuttavia auspicato un intervento del legislatore allo scopo di superare la incompletezza del sistema di tutela del pensionato risultante dall&#8217;impianto normativo vigente al momento dell&#8217;adozione di tale pronuncia, facendo sì che l&#8217;ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato.<br />
Il comma otto dell&#8217;art. 545 c.p.c. si articola in due parti ben distinte: nella prima determina i limiti di pignorabilità del saldo presente sul conto bancario o postale al momento della notifica del pignoramento, nella seconda si fa riferimento ai limiti alla pignorabilità delle somme che confluiscano sul conto nel corso della procedura esecutiva.<br />
Quanto alle somme già presenti sul conto al momento in cui si perfeziona la notifica del pignoramento presso terzi, viene previsto che le stesse siano pignorabili ad eccezione di un importo pari al triplo dell&#8217;assegno sociale, importo quest&#8217;ultimo da ritenersi sottratto a pignoramento.<br />
Il nuovo art. 546 c.p.c.<br />
Nel primo comma dell&#8217;art. 546 c.p.c. (anch&#8217;esso novellato dall&#8217;art. 13 del d.l. n. 83 del 2015), viene previsto che con riguardo a tale importo (pari al triplo dell&#8217;assegno sociale) presente sul saldo del conto corrente al momento della notifica del pignoramento, non sorgono in capo all&#8217;istituto terzo pignorato gli obblighi di custodia, con l&#8217;effetto che, con riguardo a tali somme, il debitore esecutato conserva la piena disponibilità delle somme anche nel corso della procedura esecutiva.<br />
Relativamente alla disposizione contenuta nella seconda parte comma otto dell&#8217;art. 545 c.p.c., esso prevede che il pignoramento estenda la sua efficacia anche alle ulteriori somme che vengano accreditate, a titolo di stipendio o di pensione, sul conto nel corso della procedura esecutiva, sia pure entro i limiti previsti dall&#8217;art. 545, commi terzo, quarto, quinto e settimo, con l&#8217;effetto che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di stipendio saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto e che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di pensione saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto, una volta dedotta la quota impignorabile pari all&#8217;assegno sociale aumentato della metà.<br />
La disposizione così formulata, chiarisce normativamente un importante dato, ovvero già acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il credito per poter essere assoggettato a pignoramento non è necessario che sia già sorto al momento della notificazione dell&#8217;atto di pignoramento, ben potendo lo stesso venire in essere al momento in cui il terzo renda la propria dichiarazione, ovvero nel successivo momento in cui venga accertato l&#8217;obbligo del terzo (Cass. civ. 9 dicembre 1992, n. 13021), dall&#8217;altro introduce una ipotesi di impignorabilità delle somme, accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, rinvenienti da accredito di pensione o stipendio, prevedendo che tali somme siano assoggettabili a pignoramento nella stessa misura nella quale lo siano i corrispondenti crediti da lavoro o da pensione.<br />
Da ultimo, deve precisarsi come le disposizioni contenute nel nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. trovino applicazione, stando al contenuto della norma transitoria costituita dal già menzionato art. 23 del d.l. n. 83 del 2015, solo con riferimento alle procedure esecutive iniziate successivamente all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015.<br />
Si ritiene che le disposizioni introdotte nel 2015 siano nel loro complesso da salutare con favore, fornendo (con particolare riferimento al nuovo ottavo comma dell&#8217;art. 545 c.p.c.) un meccanismo ben congegnato, finalizzato, da un lato, a dare risposta a chiare sollecitazioni provenienti tanto da sopravvenute novità legislative, quanto da ineludibili auspici di intervento proposti dalla Corte Costituzionale e, dall&#8217;altro, ad apprestare, in un momento storico nel quale è tutt&#8217;ora avvertita una profonda crisi economica, una efficace tutela (sia pure compatibilmente con il generale principio di responsabilità patrimoniale sancito dall&#8217;art. 2740 c.c.) a favore di soggetti (siano essi pensionati o percettori di reddito da lavoro subordinato) considerati dal legislatore come maggiormente esposti alle attuali criticità del contesto economico.</p>
<p>Fobte: www.studiocataldi.it nota a cura dell&#8217;Avv. Giampaolo Morini </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/i-nuovi-limiti-al-pignoramento-dei-conti-correnti-sui-quali-vengono-accreditati-stipendi-o-pensioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulazione: la controdichiarazione non richiede l’atto pubblico</title>
		<link>https://www.studiolegalecorciulo.it/simulazione-la-controdichiarazione-non-richiede-latto-pubblico/</link>
		<comments>https://www.studiolegalecorciulo.it/simulazione-la-controdichiarazione-non-richiede-latto-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalecorciulo.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 24/07/2017 n° 18204 La simulazione integra un&#8217;ipotesi di apparenza negoziale creata intenzionalmente dai contraenti, i quali in realtà vogliono che il contratto stipulato non produca tra loro alcun effetto (simulazione assoluta) oppure intendono come vincolante un altro negozio (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi. In genere, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 24/07/2017 n° 18204</p>
<p>La simulazione integra un&#8217;ipotesi di apparenza negoziale creata intenzionalmente dai contraenti, i quali in realtà vogliono che il contratto stipulato non produca tra loro alcun effetto (simulazione assoluta) oppure intendono come vincolante un altro negozio (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi.<br />
In genere, per cautelarsi contro eventuali contestazioni reciproche, le parti cristallizzano l&#8217;accordo in un atto scritto, che mantengono segreto, denominato “controdichiarazione”, nel quale dichiarano la reale portata del contratto apparente.<br />
In caso di donazione, per la quale è prescritta la forma dell’atto pubblico ad substantiam, la prova della simulazione tra le parti richiede anch’essa la forma dell’atto pubblico?<br />
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con l&#8217;ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204 precisando il seguente principio di diritto che si formula ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1: &#8220;dall&#8217;art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l&#8217;atto della cui simulazione si tratta.&#8221;<br />
In ragione di ciò, secondo la Suprema Corte, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch&#8217;essa l&#8217;atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta.</p>
<p>Fonte: Altalex.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studiolegalecorciulo.it/simulazione-la-controdichiarazione-non-richiede-latto-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
