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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; Famiglia</title>
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		<title>Tik Tok, madre condannata a rimuovere i video con la figlia</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021) Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021)</p>
<p>Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.</p>
<p>Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 (testo in calce) &#8211; si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata.</p>
<p>Il Tribunale ha considerato che la pubblicazione da parte della madre di video con la figlia minorenne (di circa nove anni) integra violazione di una serie di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>
<p>In particolare, l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.</p>
<p>Il Tribunale ricorda poi come il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il Codice della Privacy considerano l&#8217;immagine fotografica dei propri figli un dato personale, la sua diffusione integrando così un&#8217;interferenza nella vita privata. Dunque, nel caso di minori di anni quattordici, secondo le normi vigenti in Italia, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all&#8217;onore, al decoro e alla reputazione dell&#8217;immagine del minore.</p>
<p>Nell’ordinanza, il Tribunale di Trani fa anche sue le considerazioni del Tribunale di Mantova, che precisava in una sentenza del 19 settembre 2017 che “l&#8217;inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l&#8217;ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l&#8217;ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha condannato la madre a rimuovere i video ed a versare una somma di 50 euro sul conto della figlia per ogni eventuale giorno di ritardo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p>Al di là del diritto all’immagine, infatti, le conseguenze della condivisione di immagini o video di minori su Internet sulla loro Privacy ma anche la loro sicurezza possono essere altamente dannose.</p>
<p>Questa pratica, che consiste nel condividere continuamente foto dei propri figli sui social, è chiamata “sharenting”  ed è già stata oggetto di diversi commenti. Infatti, la condivisione di tali immagini regala ai bambini un “tatuaggio digitale” indelebile, di cui non sono sempre contenti in seguito. Inoltre, non è esente da rischi. Ad esempio, si considera che entro il 2030 lo sharing rappresenterà i due terzi di tutte le frodi di identità che colpiscono i giovani. Le informazioni condivise dai genitori possono essere successivamente utilizzate per prestiti fraudolenti, transazioni con carta di credito e truffe negli acquisti online.</p>
<p>Non solo, tale pratica può anche creare problemi per l&#8217;incolumità fisica di un bambino. Molte foto d&#8217;infanzia &#8220;innocenti&#8221; pubblicate dai genitori trovano la loro strada nei siti Web pedofili. Una foto può esporre un luogo a estranei. Le persone malintenzionate possono utilizzare le informazioni per contattare i bambini sotto falsa identità con l&#8217;intenzione di abusarne. Questo è ancora più vero considerando i video che vengono spesso caricati sul social TikTok.</p>
<p>È altresì importante ricordare che ogni foto postata online verrà infine analizzata da diversi algoritmi che sono in grado di elaborare ed acquisire da tali immagini numerosi dati personali. Sebbene il GDPR sancisca l’esistenza del diritto alla cancellazione dei dati, quando si tratta di diffusione online, da un lato molto spesso i dati ivi presenti non vengono cancellati ma solo resi invisibili, dall’altro lato la perdita del controllo sugli stessi è di fatto inevitabile, essendo impossibile rintracciare le singole ipotesi di “copia” o “download” su terminali di terze parti.[1]</p>
<p>Il considerando 38 del GDPR recita che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. È proprio per questo motivo che, come ricorda il Tribunale di Trani nell’ordinanza commentata, è necessario che il consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori sia prestato dai genitori.</p>
<p>Tuttavia, secondo alcuni autori[2], il Regolamento europeo trascura purtroppo la possibilità che i genitori possano non essere tecnologicamente competenti per salvaguardare la privacy dei propri figli o che non sempre si sentano obbligati ad agire nel migliore interesse dei propri figli. Così, l&#8217;uso della &#8220;condivisione&#8221; come mezzo per convalidare il ruolo dei genitori è cresciuto in modo esponenziale e ha portato all&#8217;esposizione online dell&#8217;identità dei bambini senza alcun riguardo per le possibili conseguenze negative come il furto di identità, la criminalità online e la privazione dell&#8217;autonomia e del diritto all&#8217;autodeterminazione dei propri figli.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha giustamente accolto il ricorso del padre nel caso di specie per tutelare i diritti della figlia minorenne. È da augurarsi che decisioni analoghe, e la loro diffusione, possano accrescere la consapevolezza dei genitori delle possibili conseguenze e dei rischi della condivisione di immagini, e a maggior ragione video, dei propri figli online.</p>
<p>Fonte: Altalex.com &#8211; articolo a cura di Marco Martorana </p>
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		<title>Reagisce al bullo? Nessuna condanna</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto. E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate. E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto.<br />
E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate.<br />
E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22541/2019 (testo in calce).<br />
Il caso vedeva un giovane, vittima da tempo di atti di bullismo, reagire sferrando un pugno al volto dell’aggressore. Per tale motivo i giudici di merito di secondo grado condannavano l’adolescente in solido con i suoi genitori a risarcire il danno cagionato al bullo.<br />
Questo in quanto, secondo i giudici territoriali, la reazione era arrivata in un secondo momento rispetto alla condotta persecutoria da parte del bullo, con la conseguenza di non poter configurare come legittima difesa la reazione del bullizzato.<br />
Secondo i giudici della Suprema Corte, quando l’autore della reazione è un adolescente, vittima di comportamenti prevaricatori, reiterati nel tempo, occorre tener conto che la sua personalità non si è ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato sottoposto.<br />
E’ prevedibile, continuano, che la vittima possa reagire con comportamenti aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi particolarmente elevati in termini emotivi, in forma di resilienza passiva e autoconservativa, evolversi in forme di autodistruzione oppure tradursi, come in questo caso, in comportamenti esternalizzati aggressivi.<br />
Sempre secondo la Cassazione in assenza di prove circa come le istituzioni, la scuola, in particolare, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo, mancando anche la prova di espressioni di condanna pubblica e sociale del comportamento adottato dai cosiddetti bulli, non era legittimo attendersi da parte dell’adolescente una reazione razionale controllata e non emotiva.<br />
Per gli ermellini, quindi, non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente è stato ripetutamente sottoposto.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Simone Marani)<a href="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg"><img src="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg" alt="bullismo-3 (490 x 330)" width="490" height="330" class="alignleft size-full wp-image-388" /></a></p>
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		<title>Software spia sul cellulare della moglie? E&#8217; reato</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071 E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071</p>
<p>E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato che l&#8217;evoluzione tecnologica consente di approntare strumenti informatici del tipo “software”, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un pc, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche (Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889).</p>
<p>Tali spy-software rientrano appieno nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all&#8217;intercettazione o all&#8217;impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.</p>
<p>Tale reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l&#8217;incriminazione di fatti prodromici all&#8217;effettiva lesione del bene, punendo l&#8217;installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici loro parti, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva di intercettazione o di impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta (Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3061).</p>
<p>L&#8217;eventuale sussistenza di un consenso all&#8217;intrusione, da parte della vittima, non rileva in quanto si riferisce ad una situazione di post factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l&#8217;installazione del software.</p>
<p>Fonte: Altalex, 18 aprile 2019. Nota di Simone Marani</p>
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		<title>Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287 Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287</p>
<p>Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all&#8217;età dell&#8217;avente diritto.</p>
<p>Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.</p>
<p>Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l&#8217;unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.</p>
<p>La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p>Molto soddisfatti della pronuncia gli avvocati matrimonialisti; per essi l&#8217;Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell&#8217;Associazione avvocati matrimonialisti italiani, secondo il quale quanto stabilito dalla Corte Suprema “non lascia più spazio a dubbi perché finalmente si chiarisce che non è possibile equiparare tutti i matrimoni.</p>
<p>Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione. Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Fallimento, revocatoria, atto a titolo gratuito, spirito di liberalità, coniuge, separazione</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087 Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087</p>
<p>Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.</p>
<p>Ne consegue che, l&#8217;attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell&#8217;altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Assegno di divorzio, Cassazione: addio al &#8220;tenore di vita&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile.<br />
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio dell&#8217;autoresponsabilità economica&#8221; di ciascuno degli ex coniugi quali &#8220;persone singole&#8221;, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall&#8217;accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all&#8217;assegno di divorzio fatto valere dall&#8217;ex coniuge richiedente &#8211; se la domanda di quest&#8217;ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica&#8221; dello stesso, desunta dai principali &#8220;indici&#8221; &#8211; salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie &#8211; del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all&#8217;età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all&#8217;eccezione ed alla prova contraria dell&#8217;altro ex coniuge; nella fase del quantum debeatur &#8211; informata al principio della «solidarietà economica» dell&#8217;ex coniuge obbligato alla prestazione dell&#8217;assegno nei confronti dell&#8217;altro in quanto &#8220;persona&#8221; economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell&#8217;assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all&#8217;esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto &#8211; di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e &#8220;valutare&#8221; «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell&#8217;assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell&#8217;onere della prova (art. 2697 cod. civ.).&#8221;<br />
In altri termini, la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione pare aver definitivamente superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura “assistenziale”, l&#8217;”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede.</p>
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		<title>Unioni civili: il testo della riforma pubblicato in Gazzetta</title>
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		<pubDate>Mon, 23 May 2016 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[separazione tra coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Cirinnà]]></category>
		<category><![CDATA[civili]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[unioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge, 20/05/2016 n° 76, G.U. 21/05/2016 Via libera alla legge sulle unioni civili proposta della senatrice Cirinnà. E&#8217; stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso, la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante &#8220;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze&#8221;. Le principali novità riguardano: l&#8217;obbligo di assistenza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Legge, 20/05/2016 n° 76, G.U. 21/05/2016</p>
<p>Via libera alla legge sulle unioni civili proposta della senatrice Cirinnà.</p>
<p>E&#8217; stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso, la Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante &#8220;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze&#8221;.</p>
<p>Le principali novità riguardano:</p>
<p>l&#8217;obbligo di assistenza morale e materiale;<br />
l’obbligo di coabitazione;<br />
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;<br />
l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza;<br />
regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, della comunione dei beni;<br />
in caso di scioglimento dell&#8217;unione si applicano alcune norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla separazione;<br />
diritto all&#8217;eredità per il partner superstite e garanzia di fatto della reversibilità della pensione;<br />
subentro nell’affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del suo decesso;<br />
diritto agli alimenti in caso di scioglimento dell&#8217;unione qualora l&#8217;ex partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.<br />
La svolta nel iter del provvedimento è avvenuta con l&#8217;approvazione del maxi-emendamento con le modifiche chieste dai centristi: lo stralcio della stepchild adoption e l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo di fedeltà.</p>
<p>Il provvedimento entrerà in vigore il 5 giugno 2016.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto tributario]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356 Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356</p>
<p>Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356.</p>
<p>Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.</p>
<p>Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando:</p>
<p>1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale;<br />
2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;<br />
3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;<br />
4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa.</p>
<p>Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto. </p>
<p>Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale.</p>
<p>Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro.</p>
<p>Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti.</p>
<p>Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225).</p>
<p>Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di &#8220;trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati&#8221;. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l&#8217;irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell&#8217;ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”.</p>
<p>Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Lavori per il partner? Hai diritto alla retribuzione</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29/09/2015 n° 19304 &#8220;La prestazione di un&#8217;attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29/09/2015 n° 19304</p>
<p>&#8220;La prestazione di un&#8217;attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l&#8217;esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso&#8221;.</p>
<p>È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame.</p>
<p>Nello specifico, una lavoratrice chiedeva l’accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’allora convivente more uxorio in qualità di impiegata addetta all&#8217;amministrazione del consistente patrimonio immobiliare suo e della madre.</p>
<p>Il giudice, sia di primo che di secondo grado, aveva escluso la sussistenza di un rapporto di subordinazione “perchè l&#8217;attività lavorativa e di assistenza svolta all&#8217;interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato”.</p>
<p>Per la Suprema Corte, tuttavia, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, e può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.</p>
<p>Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ha escluso l&#8217;esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto, in modo che l&#8217;esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso.</p>
<p>Nella fattispecie, la ricorrente ha però “negato che il rapporto, di natura meramente affettiva, sia mai sfociato in una effettiva e costante convivenza sotto un medesimo tetto&#8230; né (ha) mai ottenuto alcun altro tipo di vantaggio economico dal rapporto affettivo..nè&#8230; mai partecipato agli utili della gestione del patrimonio immobiliare del B. o&#8230; incrementato, in relazione ad essa, il proprio patrimonio o la propria posizione economica, non intervenendo, quindi, alcuna comunanza di interessi sul piano economico o patrimoniale&#8221;.</p>
<p>Concludendo, non è stata dimostrata la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e, pertanto, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte d&#8217;appello competente in diversa composizione.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Separazione: anche la violazione del dovere di lealtà è causa di addebito</title>
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		<pubDate>Mon, 25 May 2015 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[separazione tra coniugi]]></category>
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		<category><![CDATA[addebito]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta alla base del vincolo coniugale, viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione. La Cassazione – sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 – annulla la decisione della Corte d’Appello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta alla base del vincolo coniugale, viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione.</p>
<p>La Cassazione – sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 – annulla la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’addebitabilità della separazione non ritenendo provato il nesso causale tra il comportamento del marito, contrario al dovere di lealtà nei confronti della moglie, e l&#8217;irreversibile crisi coniugale.</p>
<p>La moglie aveva ottenuto ragione dal Tribunale, ma in appello i fatti narrati erano stati considerati privi di rilevanza ai fini dell’addebito per violazione di uno dei doveri matrimoniali.</p>
<p>La moglie lamentava, in primo luogo, che il marito avesse interrotto a sua insaputa il progetto di fecondazione assistita dopo che la stessa si era sottoposta a molteplici cure e a terapie invasive. In secondo luogo, il marito aveva nascosto originariamente la sua dipendenza dagli alcolici e successivamente, la ricaduta nel vizio, nonostante l&#8217;assistenza e la solidarietà della moglie.</p>
<p>Ricorrendo in Cassazione, la donna faceva rilevare che la Corte d&#8217;Appello, nell&#8217;escludere il nesso di causalità, non avrebbe considerato l’incidenza delle due violazioni sulla fiducia reciproca che invece deve caratterizzare un’unione coniugale.</p>
<p>La Cassazione accoglie le censure della ricorrente. La Corte d’Appello ha errato nel considerare separatamente le condotte e non ritenerle quali cause della violazione del dovere di lealtà che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell&#8217;affectio coniugalis.</p>
<p>Il fatto che il marito avesse tenuto nascosto alla moglie di essere lui a non poter procreare e il fatto di aver abbandonato, a sua insaputa, il progetto di fecondazione assistita che avevano inizialmente condiviso, senza neppure avvertire la moglie, deve essere considerato come condotta causale dell’intollerabilità della convivenza. Le stesse considerazioni valgono in relazione all’alcolismo dell’uomo, tenuto celato alla moglie dopo che la stessa si era adoperata per far superare la dipendenza al marito.</p>
<p>Entrambe le condotte costituiscono una reiterata e costante violazione dell&#8217;obbligo di lealtà nei confronti del coniuge e hanno causato la crisi matrimoniale.</p>
<p>Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali posta dall’art. 143 c.c. (Cass. civ. n. 18074/2014).</p>
<p>Di recente il Tribunale di Milano ha dato una chiara definizione dei doveri che nascono dal matrimonio, includendovi il dovere di lealtà che impone di mantenere, anche nei momenti di difficoltà e criticità – siano esse soggettive o oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive – un comportamento improntato alla correttezza e alla coerenza con i valori condivisi che hanno portato all’unione della coppia.</p>
<p>Violazione di un dovere coniugale è anche tradire la fiducia personale del coniuge, intesa come aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia, che impone di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle proprie condotte e che pretende la sincerità, non il ricorso alla menzogna e all&#8217;inganno (Trib. Milano n. 15400/2014).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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