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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; esecuzione</title>
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		<title>Pagamento dell’imprenditore in bonis: revocatoria o ripetizione di indebito?</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto fallimentare]]></category>
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		<description><![CDATA[Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020) Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020)</p>
<p>Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando era ancora in bonis, in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto ma non ancora definitivo alla data del successivo fallimento.</p>
<p>Pur dando atto del contrasto di opinioni sul punto, la Corte chiarisce che il pagamento è assoggettabile ad azione revocatoria se ne ricorrono i presupposti, mentre il diverso “rimedio” della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., opera unicamente se vi è un difetto di obbligazione.</p>
<p>A tal fine sarà onere degli organi concorsuali dar prova che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura o che la richiesta, seppur presentata, è stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>La pronuncia trae origine dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti di una S.r.l., da questa tempestivamente opposto, e dal conseguente procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti.</p>
<p>Nelle more del giudizio di opposizione la S.r.l. falliva e il procedimento, ancora pendente alla data di apertura del fallimento, veniva interrotto per tale motivo e non riassunto.</p>
<p>La curatela fallimentare chiedeva che il pagamento effettuato dalla debitrice, quando era ancora in bonis, in favore del creditore, in base al titolo opposto, venisse dichiarato inefficace nei confronti della procedura.</p>
<p>La domanda trovava accoglimento e veniva confermata dalla Corte d’appello all’esito del successivo gravame.</p>
<p>Secondo i giudici distrettuali non trovavano infatti applicazione né l’art. 65, né tantomeno l’art. 67 L. Fall., venendo in considerazione solo il fatto che il pagamento era stato eseguito in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancora sub iudice perché opposto dall’ingiunta quando ne era stato dichiarato il fallimento, e dunque inopponibile alla curatela.</p>
<p>I giudici ritenevano parimenti infondata l’affermazione dell’appellante che riteneva il pagamento irripetibile per la procedura, in quanto effettuato in base ad un titolo ad essa opponibile (in senso contrario i giudici richiamavano Cass. n. 3401 del 2013).</p>
<p>La S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso.</p>
<p>Il ricorso per cassazione<br />
La ricorrente si doleva principalmente del fatto che la corte distrettuale avesse completamente trascurato il disposto di cui all’art. 2560 c.c., posto a base della difesa attrice fin dal primo grado di giudizio.</p>
<p>Osservava infatti che il credito portato dal decreto ingiuntivo era fondato anche su un ulteriore titolo, ottenuto nei confronti di un’altra società, che aveva successivamente ceduto alla S.r.l., poi fallita, il ramo di azienda di cui faceva parte il debito quale posta passiva.</p>
<p>La cessionaria era quindi divenuta debitrice solidale con la cedente, per cui il pagamento costituiva l’adempimento di un credito scaduto ben oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento e in ogni caso non era riconducibile alla previsione di cui all’art. 67 L. Fall..</p>
<p>Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il decreto ingiuntivo, opposto dal debitore poi fallito, è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata una sentenza di rigetto dell’opposizione o un’ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata per decorso del termine di impugnazione, prima della dichiarazione di fallimento (in tal senso Cass. n. 9933 del 2018; Cass. n. 5657 del 2019).</p>
<p>Circostanze che, osserva la Corte, sono entrambe pacificamente insussistenti nel caso di specie.</p>
<p>Ciò su cui si dibatte è invece la sorte del pagamento nella diversa ipotesi in cui il titolo, seppur opposto, non sia ancora divenuto definitivo alla data del fallimento: tema su cui la giurisprudenza si è espressa in modo contrastante.</p>
<p>Alcune pronunce (Cass. n. 13444 del 2003 e Cass. n. 7539 del 2001) muovono dalla constatazione che l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. presuppone un difetto di obbligazione (o perché il vincolo non è mai sorto o perché è venuto successivamente meno per varie ragioni) e dunque escludono la ripetibilità del pagamento, in casi come quello di specie, rilevando che l’inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della massa non implica il necessario difetto di obbligazione richiesto dalla norma.</p>
<p>Seguendo tale impostazione il pagamento sarebbe quindi tuttalpiù revocabile, sussistendone i presupposti, ma non ripetibile.</p>
<p>Di diverso avviso, invece, Cass. n. 6098 del 2006 (poi seguita e ulteriormente specificata da Cass. n. 3401 del 2013), secondo cui malgrado non integri un’azione di ripetizione di indebito, il pagamento in esame implica un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente all’esecuzione, volontaria o coattiva, del decreto ingiuntivo.</p>
<p>Ne consegue, da un lato, che l’istanza di revoca del decreto implicherebbe la ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del titolo; dall’altro che l’inefficacia del decreto ingiuntivo travolgerebbe anche il pagamento effettuato sulla sua base.</p>
<p>Muovendo da tali premesse il Collegio decide di dare continuità al primo dei sopra descritti orientamenti, richiamando le argomentazioni di Cass. n. 13444/2003.</p>
<p>Osserva infatti che, malgrado la declaratoria di inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei creditori, non era stato affatto accertato il difetto di obbligazione.</p>
<p>La Corte chiarisce che non è in discussione il principio di inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo che al momento di dichiarazione di fallimento sia ancora opponibile o oggetto di opposizione.</p>
<p>Aggiunge tuttavia che inopponibilità non significa revoca del decreto, che non a caso i giudici di merito avevano ritenuto solo inefficace.</p>
<p>L’inopponibilità, precisano gli Ermellini, è infatti circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l’adempimento sia stato volontario o coattivo.</p>
<p>In ogni caso, manca infatti un contrario accertamento che consenta di qualificare come non dovuta la prestazione. E a ciò non può certo sopperire la declaratoria di inefficacia del titolo nei confronti della massa dei creditori dopo l’apertura del fallimento.</p>
<p>Nel caso che ci occupa siamo quindi dinanzi ad un’ipotesi di pagamento che è suscettibile di revocatoria, qualora ne sussistano i presupposti, o di ripetizione d’indebito purché la dazione risulti non dovuta.</p>
<p>A tale ultimo fine non è sufficiente che gli organi della procedura concorsuale si limitino ad allegare l’inidoneità del titolo giustificativo, dovendo piuttosto dimostrare che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura, nei modi e termini di legge, o che tale pretesa, quantunque proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:</p>
<p>“Nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com </p>
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		<title>I nuovi limiti al pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Assai rilevante in tema di pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni appare il nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. Viene così previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Assai rilevante in tema di pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni appare il nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. Viene così previsto che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l&#8217;importo eccedente il triplo dell&#8217;assegno sociale, quando l&#8217;accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l&#8217;accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Trattasi di una disposizione innovativa rispetto al previgente panorama normativo, con la quale si mira ad istituire una soglia di impignorabilità anche con riguardo alle giacenze presenti su conto corrente bancario o postale, ogni qual volta le stesse rinvengano dall&#8217;accredito di stipendi o pensioni.<br />
Si osserva, come prima dell&#8217;adozione della citata disposizione fosse esclusa la possibilità di configurare una impignorabilità, sia pure parziale, del saldo del conto corrente sul quale confluissero tali emolumenti corrisposti a titolo di stipendio o pensione.<br />
Prevaleva, infatti, l&#8217;orientamento secondo il quale i limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni attenessero al credito, piuttosto che alle somme in sé, con l&#8217;effetto che tali limiti dovessero reputarsi del tutto inoperanti ogni volta che le somme spettanti a titolo di stipendio o di pensione fossero già state riscosse, entrando così a far parte del patrimonio del lavoratore o del pensionato (in tal senso si era espressa Cass. n. 17178/2012).<br />
Non mancavano, tuttavia, prese di posizione di diverso segno da parte della giurisprudenza di merito, le quali ammettevano la parziale impignorabilità delle somme presenti sui conti correnti, se dimostrato, dal lavoratore o dal pensionato, che su tale rapporto confluissero unicamente somme rinvenienti da accredito di stipendi o pensioni.<br />
Non mancavano, inoltre, alcune indicazioni normative, sia pure riferite a specifiche ipotesi di pignoramento, le quali aprivano uno spiraglio alla parziale impignorabilità dei saldi di conto corrente sui quali confluissero stipendi o pensioni (si pensi, così, al comma 2-bis dell&#8217;art. 72-ter deld.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione esattoriale, il quale prevede che nel caso di accredito su conto corrente delle somme rinvenienti da crediti di lavoro o di pensione gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all&#8217;ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo).<br />
Si osserva che l&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ha imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all&#8217;importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, su libretti di deposito, su carte prepagate, su carte istituzionali, eliminando radicalmente la possibilità di pagamento in contanti nelle mani dell&#8217;avente diritto.<br />
Da ricordare, la sentenza n. 85 del 15 maggio 2015 della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità sollevata da un giudice di merito con riguardo al menzionato art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ha tuttavia auspicato un intervento del legislatore allo scopo di superare la incompletezza del sistema di tutela del pensionato risultante dall&#8217;impianto normativo vigente al momento dell&#8217;adozione di tale pronuncia, facendo sì che l&#8217;ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato.<br />
Il comma otto dell&#8217;art. 545 c.p.c. si articola in due parti ben distinte: nella prima determina i limiti di pignorabilità del saldo presente sul conto bancario o postale al momento della notifica del pignoramento, nella seconda si fa riferimento ai limiti alla pignorabilità delle somme che confluiscano sul conto nel corso della procedura esecutiva.<br />
Quanto alle somme già presenti sul conto al momento in cui si perfeziona la notifica del pignoramento presso terzi, viene previsto che le stesse siano pignorabili ad eccezione di un importo pari al triplo dell&#8217;assegno sociale, importo quest&#8217;ultimo da ritenersi sottratto a pignoramento.<br />
Il nuovo art. 546 c.p.c.<br />
Nel primo comma dell&#8217;art. 546 c.p.c. (anch&#8217;esso novellato dall&#8217;art. 13 del d.l. n. 83 del 2015), viene previsto che con riguardo a tale importo (pari al triplo dell&#8217;assegno sociale) presente sul saldo del conto corrente al momento della notifica del pignoramento, non sorgono in capo all&#8217;istituto terzo pignorato gli obblighi di custodia, con l&#8217;effetto che, con riguardo a tali somme, il debitore esecutato conserva la piena disponibilità delle somme anche nel corso della procedura esecutiva.<br />
Relativamente alla disposizione contenuta nella seconda parte comma otto dell&#8217;art. 545 c.p.c., esso prevede che il pignoramento estenda la sua efficacia anche alle ulteriori somme che vengano accreditate, a titolo di stipendio o di pensione, sul conto nel corso della procedura esecutiva, sia pure entro i limiti previsti dall&#8217;art. 545, commi terzo, quarto, quinto e settimo, con l&#8217;effetto che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di stipendio saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto e che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di pensione saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto, una volta dedotta la quota impignorabile pari all&#8217;assegno sociale aumentato della metà.<br />
La disposizione così formulata, chiarisce normativamente un importante dato, ovvero già acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il credito per poter essere assoggettato a pignoramento non è necessario che sia già sorto al momento della notificazione dell&#8217;atto di pignoramento, ben potendo lo stesso venire in essere al momento in cui il terzo renda la propria dichiarazione, ovvero nel successivo momento in cui venga accertato l&#8217;obbligo del terzo (Cass. civ. 9 dicembre 1992, n. 13021), dall&#8217;altro introduce una ipotesi di impignorabilità delle somme, accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, rinvenienti da accredito di pensione o stipendio, prevedendo che tali somme siano assoggettabili a pignoramento nella stessa misura nella quale lo siano i corrispondenti crediti da lavoro o da pensione.<br />
Da ultimo, deve precisarsi come le disposizioni contenute nel nuovo comma ottavo dell&#8217;art. 545 c.p.c. trovino applicazione, stando al contenuto della norma transitoria costituita dal già menzionato art. 23 del d.l. n. 83 del 2015, solo con riferimento alle procedure esecutive iniziate successivamente all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015.<br />
Si ritiene che le disposizioni introdotte nel 2015 siano nel loro complesso da salutare con favore, fornendo (con particolare riferimento al nuovo ottavo comma dell&#8217;art. 545 c.p.c.) un meccanismo ben congegnato, finalizzato, da un lato, a dare risposta a chiare sollecitazioni provenienti tanto da sopravvenute novità legislative, quanto da ineludibili auspici di intervento proposti dalla Corte Costituzionale e, dall&#8217;altro, ad apprestare, in un momento storico nel quale è tutt&#8217;ora avvertita una profonda crisi economica, una efficace tutela (sia pure compatibilmente con il generale principio di responsabilità patrimoniale sancito dall&#8217;art. 2740 c.c.) a favore di soggetti (siano essi pensionati o percettori di reddito da lavoro subordinato) considerati dal legislatore come maggiormente esposti alle attuali criticità del contesto economico.</p>
<p>Fobte: www.studiocataldi.it nota a cura dell&#8217;Avv. Giampaolo Morini </p>
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		<title>Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto tributario]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356 Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356</p>
<p>Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356.</p>
<p>Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.</p>
<p>Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando:</p>
<p>1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale;<br />
2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;<br />
3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;<br />
4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa.</p>
<p>Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto. </p>
<p>Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale.</p>
<p>Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro.</p>
<p>Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti.</p>
<p>Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225).</p>
<p>Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di &#8220;trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati&#8221;. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l&#8217;irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell&#8217;ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”.</p>
<p>Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Pignoramento mobiliare: se l&#8217;esecutato non consegna il bene l&#8217;esecuzione si estingue</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale, Mantova, sentenza 17/07/2015 n° 746<a href="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2015/08/Pignoramento-immagine-2-490-x-330.jpg"><img src="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2015/08/Pignoramento-immagine-2-490-x-330.jpg" alt="Pignoramento-immagine-2 (490 x 330)" width="490" height="330" class="alignleft size-full wp-image-241" /></a></p>
<p>Pubblicate le prime pronunce, a seguito della novella, introdotta nel codice di rito civile, in tema di pignoramento mobiliare. L’esecutato, nominato custode del veicolo pignorato, non provvedeva a consegnarlo, nel termine previsto dalla nuova formulazione del comma terzo dell’art. 521 bis c.p.c. Nel silenzio della legge, al giudice non resta che dichiarare l’estinzione anticipata della procedura. Nel dettaglio, il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, era stato adito da un creditore pignorante, proponendo reclamo avverso l’ordinanza, emanata dallo stesso Tribunale in composizione monocratica, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del procedimento esecutivo, ex art. 164 bis c.p.c., e quindi per antieconomicità dello stesso. Non risultava infatti pervenuta, da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie, la dichiarazione ex art. 521 bis c.p.c. Da tale carenza il giudice aveva dedotto la mancata consegna, da parte del custode del veicolo pignorato, nella specie il debitore, del bene medesimo. Il creditore chiede al collegio la revoca del provvedimento, sostenendo che al momento della dichiarazione di estinzione della procedura non era ancora decorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge, ed entro lo stesso le autorità preposte avrebbero potuto accertare la circolazione del veicolo pignorato e provvedere alla consegna dello stesso all’I.V.G. Viene rilevato, inoltre che, dalla citata dichiarazione, decorre il termine per provvedere all’iscrizione a ruolo, della quale viene altresì chiesta la rimessione in termini. Il Collegio, nel confermare l’ordinanza di estinzione reclamata, osserva che l’iscrizione a ruolo non poteva, materialmente, essere effettuata, mancando il presupposto previsto dalla legge, ovvero la consegna dei beni. L’art. 521 bis c.p.c. statuisce, più in particolare, che l’I.V.G. provveda a comunicare al creditore pignorante, attraverso pec, di aver ricevuto la consegna dei beni, e che da tale momento decorra il termine per iscrivere a ruolo. In assenza di “apprensione materiale del bene”, chiarisce il collegio, “la procedura esecutiva non è correttamente introdotta […] non potendo […] darsi corso alla vendita, nell’impossibilità pratica di immettere l’aggiudicatario nel possesso del bene”. Da ciò il collegio deduce, infine, che non rileva neppure la circostanza che la dichiarazione dell’estinzione fosse intervenuta entro il termine previsto all’art. 497 c.p.c., poiché non può darsi corso all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva quando manchi la dichiarazione di consegna del bene pignorato all’IVG.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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