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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; divorzio</title>
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		<title>Software spia sul cellulare della moglie? E&#8217; reato</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071 E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071</p>
<p>E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato che l&#8217;evoluzione tecnologica consente di approntare strumenti informatici del tipo “software”, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un pc, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche (Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889).</p>
<p>Tali spy-software rientrano appieno nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all&#8217;intercettazione o all&#8217;impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.</p>
<p>Tale reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l&#8217;incriminazione di fatti prodromici all&#8217;effettiva lesione del bene, punendo l&#8217;installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici loro parti, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva di intercettazione o di impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta (Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3061).</p>
<p>L&#8217;eventuale sussistenza di un consenso all&#8217;intrusione, da parte della vittima, non rileva in quanto si riferisce ad una situazione di post factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l&#8217;installazione del software.</p>
<p>Fonte: Altalex, 18 aprile 2019. Nota di Simone Marani</p>
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		<title>Assegno di divorzio va calcolato in base a criteri compositi</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287 Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n° 18287</p>
<p>Al fine del calcolo dell&#8217;assegno di divorzio di cui all&#8217;articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n. 898 occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall&#8217;ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all&#8217;età dell&#8217;avente diritto.</p>
<p>Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287.</p>
<p>Il parametro così come indicato, secondo i giudici, si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l&#8217;unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.</p>
<p>La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell&#8217;unione matrimoniale.</p>
<p>Molto soddisfatti della pronuncia gli avvocati matrimonialisti; per essi l&#8217;Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell&#8217;Associazione avvocati matrimonialisti italiani, secondo il quale quanto stabilito dalla Corte Suprema “non lascia più spazio a dubbi perché finalmente si chiarisce che non è possibile equiparare tutti i matrimoni.</p>
<p>Un conto è il matrimonio mordi e fuggi che non prevede assegno, altro conto la relazione di una vita nella quale entrambi i coniugi hanno contribuito sostanzialmente alla relazione. Si chiarisce insomma che in caso di impegno il coniuge più debole ha diritto a qualcosa in più”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Fallimento, revocatoria, atto a titolo gratuito, spirito di liberalità, coniuge, separazione</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087 Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087</p>
<p>Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.</p>
<p>Ne consegue che, l&#8217;attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell&#8217;altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Assegno di divorzio, Cassazione: addio al &#8220;tenore di vita&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione, con la sentenza numero 11504/17 pubblicata in data 10.05.2017 in materia di assegno di divorzio, ha determinato nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile.<br />
Ed invero, secondo la Corte di Cassazione il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento dell&#8217;assegno di divorzio deve verificare &#8220;nella fase dell&#8217;an debeatur &#8211; informata al principio dell&#8217;autoresponsabilità economica&#8221; di ciascuno degli ex coniugi quali &#8220;persone singole&#8221;, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall&#8217;accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all&#8217;assegno di divorzio fatto valere dall&#8217;ex coniuge richiedente &#8211; se la domanda di quest&#8217;ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica&#8221; dello stesso, desunta dai principali &#8220;indici&#8221; &#8211; salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie &#8211; del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all&#8217;età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all&#8217;eccezione ed alla prova contraria dell&#8217;altro ex coniuge; nella fase del quantum debeatur &#8211; informata al principio della «solidarietà economica» dell&#8217;ex coniuge obbligato alla prestazione dell&#8217;assegno nei confronti dell&#8217;altro in quanto &#8220;persona&#8221; economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell&#8217;assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all&#8217;esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto &#8211; di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e &#8220;valutare&#8221; «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell&#8217;assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell&#8217;onere della prova (art. 2697 cod. civ.).&#8221;<br />
In altri termini, la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione pare aver definitivamente superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura “assistenziale”, l&#8217;”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede.</p>
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