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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; diritto tributario</title>
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		<title>Cartelle Inps: termine prescrizionale è di 5 anni</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto tributario]]></category>
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		<description><![CDATA[Il termine prescrizionale delle cartelle Inps è quinquennale; è decennale quello relativo alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in ambito fiscale. È quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza 6 marzo 2019 &#8211; 16 gennaio 2020, n. 840 (testo in calce). Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che, nella controversia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine prescrizionale delle cartelle Inps è quinquennale; è decennale quello relativo alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in ambito fiscale.</p>
<p>È quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza 6 marzo 2019 &#8211; 16 gennaio 2020, n. 840 (testo in calce).</p>
<p>Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che, nella controversia in esame relativa a cartelle di pagamento, non va applicata la normativa di riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, riguardante la revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.</p>
<p>In particolare, nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione subentrata ad Equitalia Servizi Riscossione spa, ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di merito aveva accolto l’appello proposto da un contribuente, atteso che, il giudice dell’appello aveva ritenuto, condividendo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 23397/2016, che il termine prescrizionale, applicabile al credito riferito alle cartelle di pagamento in questione, non era decennale ma quinquennale. Pertanto, ad avviso del giudice di merito, il credito azionato era da ritenersi prescritto, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo.</p>
<p>Con l’unico motivo proposto, la ricorrente ha contestato la decisione impugnata, rilevando la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione della cartella esattoriale, divenuta definitiva in quanto non impugnata. Come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, la prescrizione decennale non deriva dall’applicazione del disposto dell&#8217;art. 2953 c.c., in quanto non si può equiparare la cartella non opposta alla sentenza passata in giudicato, come si evince sia nella sopra menzionata sentenza della Suprema Corte, sia dall’applicazione del termine ordinario di cui all&#8217;art. 2946 c.c. che delle disposizioni in materia tributaria quali il D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 19 e del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 20.</p>
<p> Secondo parte ricorrente, dette disposizioni conferiscono un effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, per cui non valgono più i termini prescrizionali originari, ma va applicato un termine decennale per il riaffidamento all&#8217;agente della riscossione, da parte dell&#8217;ente creditore, dell&#8217;attività di recupero; per tali ragioni, l’unico termine di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita, è decennale.</p>
<p>La Suprema Corte ha ritenuto infondate dette censure, e riportandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, ha rilevato che , a decorrere dal 1999, l&#8217;agente della riscossione non è più tenuto a riversare all&#8217;ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, di volta in volta. Pertanto, per le riscossioni non andate a buon fine, va applicata la &#8220;procedura di discarico per inesigibilità&#8221;, disciplinata dal D.Lgs. n. 112 del 1999 cit., art. 19 e ss.., in base alla quale, l&#8217;agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle &#8220;quote iscritte a ruolo&#8221; indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all&#8217;ente creditore, deve fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo art. 20, il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l&#8217;ente creditore può controllare l&#8217;operato dell&#8217;agente della riscossione nel recupero della quota.</p>
<p>Inoltre, al comma 6 di tale articolo 20, è prevista, nell&#8217;ambito della procedura amministrativa intercorrente tra ente creditore e concessionario, una &#8220;norma generale di salvaguardia per l&#8217;ente creditore&#8221;, secondo la quale, qualora tale ente, nell&#8217;esercizio della propria attività istituzionale individui l&#8217;esistenza di elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, &#8220;a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale&#8221;, riaffidare all&#8217;agente della riscossione le somme in riscossione, indicandogli i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, nonché i le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l&#8217;azione dell&#8217;agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell&#8217;avviso di intimazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.</p>
<p>Detta norma, però, è applicabile solo all’imposizione fiscale per varie ragioni, ed il termine di prescrizione decennale, richiamato dall&#8217;art 20 del dlgs n. 112/1999 è di natura sostanziale, senza riferimento all&#8217;art. 2953 cc, perché richiamato solo in riferimento all&#8217;attività amministrativa di riscossione &#8220;per la quale, in ambito fiscale, vale come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell&#8217;ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.&#8221;</p>
<p>La Cassazione ha ritenuto di dare seguito all&#8217;orientamento sopra menzionato, e per tali ragioni, ha rigettato il ricorso.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale</title>
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		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto tributario]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356 Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356</p>
<p>Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356.</p>
<p>Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.</p>
<p>Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando:</p>
<p>1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale;<br />
2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;<br />
3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite;<br />
4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa.</p>
<p>Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto. </p>
<p>Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale.</p>
<p>Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro.</p>
<p>Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti.</p>
<p>Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225).</p>
<p>Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di &#8220;trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati&#8221;. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l&#8217;irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell&#8217;ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”.</p>
<p>Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi).</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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