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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; Diritto penale</title>
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		<title>La notifica tramite pec è nulla se l&#8217;indirizzo non risulta essere inserito nei registri pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.<br />
In conclusione, secondo il parere degli &#8220;ermellini&#8221;, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull&#8217;avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.</p>
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		<title>Uso di carta di credito altrui: quando è legittimo?</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021) L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021)</p>
<p>L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021 &#8211; testo in calce).</p>
<p>La pronuncia che si annota consegue al ricorso proposto avverso la sentenza d&#8217;appello che, in riforma dell&#8217;assoluzione pronunciata in prime cure, condannava i coimputati per indebito utilizzo di carta di credito, intestata alla persona offesa, per ripetuti prelievi di carburante, effettuati in un&#8217;area di servizio in orario notturno.</p>
<p>Il giudice di prime cure aveva ritenuto scriminata la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, vigente all&#8217;epoca del fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che questa avesse assentito all&#8217;utilizzo della carta per estinguere il debito intercorrente con uno dei due imputati. La Corte d&#8217;appello aveva ribaltato il verdetto assolutorio riscontrando un prelievo di importo superiore al debito.</p>
<p>Con il ricorso veniva dedotta la mancanza di prova circa il contributo del ricorrente, sotto il profilo materiale e psicologico, all&#8217;ipotizzato utilizzo abusivo dell&#8217;altrui carta di credito; veniva altresì censurata la mancata considerazione dell&#8217;argomento utilizzato dalla sentenza di primo grado per dimostrare l&#8217;esistenza del consenso dell&#8217;avente diritto all&#8217;uso dello strumento di pagamento.</p>
<p>La Corte di cassazione ha considerato immune da censure il decisum dei giudici di secondo grado evidenziando come il giudizio di responsabilità dell&#8217;imputato fosse stato da questi fondato sull&#8217;apprezzamento delle modalità oggettive della condotta degli imputati e sugli accertamenti di pg che, ad onta delle dichiarazioni della persona offesa, impedivano di ipotizzare la rilevanza di un eventuale consenso dell&#8217;avente diritto e facevano emergere l&#8217;uso indebito &#8211; perchè finalizzato all&#8217;esclusivo profitto dell&#8217;imputato &#8211; della carta di credito di cui altri era titolare.</p>
<p>Ha poi precisato la Corte che la scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto non possa operare rispetto alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 oggi trasfusa nell&#8217;art. 493 ter c.p.. Ciò in quanto l&#8217;esimente in questione richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili e tale non è l&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell&#8217;utilizzazione da parte dei consociati di mezzi sostitutivi del contante che, unitamente al patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, viene protetto dalla norma che sanziona l&#8217;uso indebito di carte di credito.</p>
<p>Stante la natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice e l&#8217;indisponibilità dell&#8217;oggetto di tutela, la Corte ha concluso che l&#8217;omesso esame dell&#8217;operatività della causa di giustificazione da parte della sentenza impugnata non aveva prodotto alcun effetto deteriore per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione, i giudici territoriali avrebbero poi valutato correttamente la condotta considerata anche sotto il profilo dell&#8217;esame del requisito soggettivo del reato contestato, desumendo la consapevolezza dell&#8217;uso indebito della carta di credito e il fine di profitto perseguito dalle modalità della condotta e dall&#8217;assenza di prova circa un&#8217;eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito: autorizzazione che assume rilevanza solo ove sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisca esclusivamente nell&#8217;interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l&#8217;uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.</p>
<p>Ed invero – ha precisato la Corte &#8211; se pur non può ignorarsi che l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo &#8211; dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute &#8211; il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità), è necessario che l&#8217;eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell&#8217;interesse del titolare della carta di credito.</p>
<p>Ne consegue quindi che l&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi debba essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all&#8217;apparente autorizzazione del titolare.</p>
<p>Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Anna Larussa)</p>
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		<title>Pedone investito: risponde il conducente che rispetta i limiti di velocità?</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094). La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).</p>
<p>La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per il delitto di cui all’art. 589 c.p., di un automobilista, che, in violazione dell’art. 141 co. 1,2,3, C.d.S., nel procedere ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto (attraversamento di zona abitata) ed alle condizioni ambientali esistenti (asfalto bagnato per il violento temporale), investiva, cagionando lesioni personali da cui derivava il decesso, un pedone intento ad attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali.</p>
<p>Il giudice di primo grado, concludendo, a seguito di istruttoria dibattimentale, che il pedone fosse visibile dall’automobilista – e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento – ritenendo configurabile un rimprovero di colpa nei confronti dell’imputato, per non aver guidato con la massima attenzione, correlata alle avverse condizioni di tempo e luogo, sia pure rispettando il limite di velocità, condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Con unico motivo di appello, l’imputato lamentava che il sinistro mortale si fosse verificato esclusivamente per fatto illecito della vittima, configurandosi una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l’evento. In particolare, analizzando le emergenze istruttorie, evidenziava la condotta del pedone, che avrebbe attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, nonostante l’incipiente arrivo dell’autovettura, facilmente visibile per la presenza dei proiettori ed a velocità – così come acclarato dal Ct del Pm – inferiore al limite stabilito di 50 km/h.</p>
<p>La Corte d’Appello confermava la pronuncia di condanna di primo grado.</p>
<p>Avverso tale provvedimento, a mezzo di proprio difensore di fiducia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, con unico motivo, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione – nonché travisamento della prova laddove, nonostante più volte segnalato dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad una valutazione unitaria delle prove in atti, nonostante le numerose incongruenze in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di esclusione della responsabilità dell’imputato. Ci si duoleva, in particolare, che la Corte territoriale fosse giunta ad escludere l’esistenza di una condotta imprudente ascrivibile al pedone, sulla base del positivo accertamento della responsabilità colposa, per violazione delle norme del codice della strada, da parte dell’imputato, sebbene fosse pacifico che il pedone, in siffatte condizioni di tempo e della strada, non aveva fatto prudente uso delle strisce pedonali: sul punto il ricorrente rilevava che il pedone aveva posto in essere un comportamento colposo costituente causa esclusiva del suo investimento.</p>
<p>La sentenza<br />
La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe indicata, afferma in primo luogo che l’addebito di colpa nei confronti dell’imputato, quantunque concorrente con quello della vittima, risulta lineare e coerente con le risultanze processuali.</p>
<p>Osserva infatti che all’imputato non viene contestato il superamento dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, avrebbero dovuto orientare la condotta dell’automobilista alla massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale lì attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.</p>
<p>Secondo la Corte di legittimità, il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista.</p>
<p>L’art. 141 del codice della strada, come noto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. In particolare, la norma impone all’automobilista di padroneggiare il controllo del proprio veicolo, ed il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.</p>
<p>Il Supremo Consesso, nella sentenza in questione, analizza un importante principio in tema di circolazione stradale – evocato peraltro nell’atto di ricorso a favore dell’imputato, che assumeva la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente – ossia il principio di affidamento.</p>
<p>Come noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività, e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito.</p>
<p>Tale principio, in tema di circolazione stradale, come più volte declinato dalla Suprema Corte, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis Cass., sez. IV, n. 51747 del 27.11.2019, Ripepi; Cass. pen., sez. IV, n. 5691 del 2.2.2016, Tettamanti, Rv. 265981).</p>
<p>Pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità, e, occorrendo, anche fermarsi, “allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così sez. IV, sent. n. 8859 del 1988).</p>
<p>In tema di reato colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.</p>
<p>Nel caso di specie, non ravvisando un’ipotesi in tal senso, ritenendo invece che dalle risultanze istruttorie valorizzate dai giudici di merito (in particolare, dalle testimonianze svolte nel corso dell’istruttoria, che avevano appurato l’effettiva visibilità del pedone che attraversava) fosse assolutamente visibile – e prevedibile – l’attraversamento del pedone successivamente investito, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Stupefacenti, Sezioni Unite: è reato vendere cannabis light</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[E&#8217; reato commercializzare i derivati della cannabis come le inflorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 10 luglio 2019, n. 30475 (scarica il testo in calce). Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite era: “Se le condotte diverse dalla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; reato commercializzare i derivati della cannabis come le inflorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 10 luglio 2019, n. 30475 (scarica il testo in calce).<br />
Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite era: “Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell&#8217;art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 241 e, in particolare, la commercializzazione di canapa sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell&#8217;ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa”.<br />
Sul tema si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, un primo tendente a escludere che la legge del 2016 consenta la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L (Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2019, n. 17387; Cass. pen., Sez. IV, 19 settembre 2018, n. 57703; Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2018, n. 56737) ed un altro il quale, dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L, ai sensi della legge del 2016, fa discendere la liceità anche della commercializzazione dei derivati quali foglie e inflorescenze, purché contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6% (Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2018, n. 4920).<br />
Vi è, poi, un terzo orientamento, intermedio, che sostiene la liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di canapa consentita dalla novella del 2016, purché gli stessi presentino una percentuale di THC non superiore allo 0,2 % (Cass. pen., Sez. III, 7 dicembre 2018, n. 10809).<br />
Secondo le Sezioni Unite, la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, secondo la testuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 73, commi 1 e 4 T.U. Stup. Detta fattispecie, infatti, incrimina, oltre la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l&#8217;estrazione, la raffinazione, la vendita, l&#8217;offerta o la messa in vendita, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, la distribuzione, il commercio, l&#8217;acquisto, l&#8217;esportazione, l&#8217;importazione, il trasporto, il fatto di procurare ad altri, l&#8217;invio, il passaggio o la spedizione in transito e la consegna per qualsiasi scopo o comunque illecita detenzione al dì fuori dell&#8217;ipotesi di uso personale, delle sostanze stupefacenti di cui alla tabella II, dell&#8217;art. 14 T.U. Stup.<br />
Il range di tolleranza in cui non sussiste rilievo penale, ovvero la percentuale tra lo 0,2 e lo 0,6%, vale solo per scriminare l&#8217;agricoltore quando durante la maturazione la coltura impiegata in modo lecito finisca per superare i valori soglia indicati dalla normativa.<br />
La normativa considera lecita solo l&#8217;attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 17 della direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 del Consiglio Europeo, consentendo un utilizzo per finalità alimentare, di cosmesi, di bioedilizia e per la bonifica di siti inquinati.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (nota di Simone Marani)</p>
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		<title>Software spia sul cellulare della moglie? E&#8217; reato</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071 E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. V, sentenza 09/04/2019 n° 15071</p>
<p>E&#8217; perseguibile penalmente colui che installa un software spia sul cellulare della moglie anche se quest&#8217;ultima ne sia a conoscenza.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza 5 aprile 2019, n. 15071 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità ha già in passato spiegato che l&#8217;evoluzione tecnologica consente di approntare strumenti informatici del tipo “software”, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un pc, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche (Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889).</p>
<p>Tali spy-software rientrano appieno nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all&#8217;intercettazione o all&#8217;impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.</p>
<p>Tale reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l&#8217;incriminazione di fatti prodromici all&#8217;effettiva lesione del bene, punendo l&#8217;installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici loro parti, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva di intercettazione o di impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta (Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3061).</p>
<p>L&#8217;eventuale sussistenza di un consenso all&#8217;intrusione, da parte della vittima, non rileva in quanto si riferisce ad una situazione di post factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l&#8217;installazione del software.</p>
<p>Fonte: Altalex, 18 aprile 2019. Nota di Simone Marani</p>
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		<title>Mazza da baseball in auto? E&#8217; reato se manca il giustificato motivo</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/12/2018 n° 55037 La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Trento che, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. 110 del 1975, art. 4 comma 3, aveva condannato l’imputato che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/12/2018 n° 55037</p>
<p>La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Trento che, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. 110 del 1975, art. 4 comma 3, aveva condannato l’imputato che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, per essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 60 cm.  </p>
<p>E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 55037 del 10.12.2018 (ud. 6.11.2018).</p>
<p>Il difensore proponeva ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2.  In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che nel caso specifico difettavano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta in suo possesso non costituiva oggetto atto ad offendere, essendo di ridotte dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. In aggiunta, la mazza in sequestro non poteva in alcun modo considerarsi un&#8217;arma, ma solo un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l&#8217;imputato era tifoso.</p>
<p>Secondo la Suprema Corte, l’assunto difensivo non aveva individuato un’unica, precisa e verificabile giustificazione del porto fuori la propria abitazione di una mazza da baseball. Invero, nel caso di specie, la difesa aveva richiamato evenienze teoriche e possibili in natura, senza però offrire una giustificazione positivamente riscontrabile, rapportata al caso concreto. Si era limitata a prospettare, in via astratta ed ipotetica, che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica dell’imputato, ovvero per mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi del tutto leciti. L’art. 4 co.2 della Legge 110 del 1975 richiede invece espressamente che il porto fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di essa, di strumenti atti ad offendere, costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga “senza giustificato motivo” ed a prescindere quindi dall&#8217;ulteriore condizione che esso appaia “chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l&#8217;offesa della persona”.</p>
<p>Il Supremo Collegio sottolinea come la giurisprudenza di legittimità detta i criteri per ricostruire la fattispecie di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, nel senso che il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell&#8217;agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell&#8217;oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell&#8217;accadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466). </p>
<p>Il Supremo Collegio condividendo le conclusioni del Tribunale respinge il ricorso dell’imputato in quanto il giustificato motivo rilevante ai sensi della normativa contestata, non è quello dedotto a posteriori dall&#8217;imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all&#8217;attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli agenti verbalizzanti (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023). </p>
<p>Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell&#8217;impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, poiché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità sotto il profilo della potenzialità dell&#8217;uso offensivo dell’oggetto portato in luogo pubblico, al di là delle contingenze del singolo momento, la Corte ritiene che siffatto accertamento non sia stato dedotto dalla difesa nel corso del giudizio di prima grado, ma solo con il ricorso per cassazione, incorrendo così nella sanzione della inammissibilità per difetto di prova.</p>
<p>Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (nota di Serena Masi)</p>
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		<title>Querelante non compare in udienza? Scatta la remissione tacita di querela</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 14:44:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, SS.UU., informazione provvisoria 23/06/2016 n° 18 Se il querelante non compare davanti al giudice, nonostante l&#8217;esplicito avvertimento da parte di quest&#8217;ultimo a comparire, tale comportamento deve essere interpretato come remissione tacita della querela. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;informazione provvisoria n. 18 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 23 giugno 2016. Nella [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, SS.UU., informazione provvisoria 23/06/2016 n° 18</p>
<p>Se il querelante non compare davanti al giudice, nonostante l&#8217;esplicito avvertimento da parte di quest&#8217;ultimo a comparire, tale comportamento deve essere interpretato come remissione tacita della querela. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;informazione provvisoria n. 18 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 23 giugno 2016.</p>
<p>Nella specie il querelante non si presentava in udienza né davanti al Giudice di pace, né dinanzi al Tribunale ordinario, nonostante l&#8217;esplicito avvertimento del giudice secondo cui l&#8217;eventuale assenza del querelante sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 152 c.p.</p>
<p>Secondo le Sezioni Unite la mancata comparizione al processo della parte offesa, in presenza dell&#8217;avvertimento di cui sopra, deve essere interpretata come remissione tacita della querela.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:45:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi, può essere acquisita legittimamente al processo e non necessita di un&#8217;autorizzazione da parte del GIP, poichè non si tratta di un&#8217;intercettazione in senso tecnico. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi, può essere acquisita legittimamente al processo e non necessita di un&#8217;autorizzazione da parte del GIP, poichè non si tratta di un&#8217;intercettazione in senso tecnico.<br />
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 24288/2016.<br />
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, che aveva sostenuto l&#8217;inutilizzabilità della registrazione fonografica riguardante un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto avevano proceduto all&#8217;arresto della donna.<br />
In realtà, precisano i giudici, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell&#8217;autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell&#8217;art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni.<br />
Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la &#8220;terzietà&#8221; del captante.<br />
Pertanto, l&#8217;acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all&#8217;art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi appunto alla vittima di un&#8217;estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l&#8217;effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale.<br />
Diverso è, invece, il caso della registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti.<br />
Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell&#8217;art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell&#8217;autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero.<br />
Tale provvedimento, infatti, rappresenta il &#8220;livello minimo di garanzie&#8221; richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche, sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono.<br />
Nel caso di specie, la registrazione è stata effettuata dalla parte offesa su propria iniziativa e senza l&#8217;ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l&#8217;acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all&#8217;art. 234 c.p.p., comma 1.</p>
<p>Cass., II sez. pen., sent. n. 24288/2016</p>
<p>Fonte: www.StudioCataldi.it</p>
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		<title>Danni da amianto: datore responsabile anche per i fatti precedenti alla normativa</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06/11/2015 n° 22710 Il datore di lavoro è responsabile per i danni derivanti dall&#8217;amianto anche se il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all&#8217;introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti tale sostanza, perché l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre di amianto era conosciuta da tempo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06/11/2015 n° 22710</p>
<p>Il datore di lavoro è responsabile per i danni derivanti dall&#8217;amianto anche se il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all&#8217;introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti tale sostanza, perché l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre di amianto era conosciuta da tempo e sulla parte datoriale grava l&#8217;onere della prova di aver adottato adeguate cautele.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 22710 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, depositata il 6 novembre 2015. </p>
<p>Il caso. </p>
<p>Il tribunale e la corte d&#8217;appello rigettavano la domanda di risarcimento danni “iure proprio” e “iure hereditatis&#8221;, proposta contro il datore di lavoro, a seguito del decesso del loro dante causa per mesotelioma pleurico, contratto nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta dal 1955 al 1982.</p>
<p>La decisione. </p>
<p>La sentenza offre un&#8217;occasione per la Corte di riepilogare i propri precedenti interventi in tema di amianto e ripercorrere una sintesi della normativa sottesa alla materia. Come ribadito di recente (Cass. 3.8.2012 n. 13956; Cass. 8.10.2012 n. 17092; Cass. 5.8.2013 n. 18626), la responsabilità dell&#8217;imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all&#8217;art. 2087 c.c., la quale impone all&#8217;imprenditore l&#8217;obbligo di adottare nell&#8217;esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Cass. 19.4.2003 n. 6377, Cass. 1.10.2003 n. 16645). </p>
<p>Sebbene l&#8217;art. 2087 c.c. non configuri un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva, la norma sanziona l&#8217;omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele atte a preservare l&#8217;integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull&#8217;esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. 1.2.2008 n. 2491; Cass. 11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).</p>
<p>Già dal 2005 la Cassazione aveva ritenuto irrilevante il fatto che l&#8217;introduzione delle norme (D.P.R. 10 febbraio 1982 n. 15) fosse successiva al periodo della contaminazione nel rapporto di lavoro (Cass. 30-6- 2005 n. 14010); la pericolosità della lavorazione dell&#8217;amianto era infatti nota da epoca ben anteriore. </p>
<p>Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell&#8217;amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l&#8217;applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. </p>
<p>Analoghe disposizioni si trovavano nel regolamento per l&#8217;esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (D.Lgt. 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13) e nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni; il R.D. da ultimo citato prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l&#8217;occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all&#8217;osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell&#8217;amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. </p>
<p>Inoltre, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri, agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative all&#8217;aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. </p>
<p>La Corte ricorda inoltre che l&#8217;asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del &#8217;900 e fu inserita tra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943 n. 455. </p>
<p>Passa quindi ad elencare una serie di disposizioni normative che facevano riferimento all&#8217;amianto: la legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, che, all&#8217;art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela; il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; le visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648.</p>
<p>A ciò va aggiunto il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169, il quale, all&#8217;art. 1, prevede, specificamente che la presenza dell&#8217;amianto nei materiali di lavorazione possa aver luogo a causa della inalazione di polvere di silice libera o di amianto.</p>
<p>Infine la Corte ricorda che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153, per le lavorazioni di cui all&#8217;allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.</p>
<p>Ciò premesso il Supremo Collegio individua la colpa: l&#8217;imperizia, nella quale rientra l&#8217;ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro: l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre dell&#8217;amianto è conosciuta da tempo, tanto che l&#8217;uso di materiali che la contengono era anzitempo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. </p>
<p>Si imponeva, quindi, il concreto accertamento dell&#8217;adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all&#8217;impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all&#8217;art 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303; quest&#8217;ultimo, all&#8217;art. 2, stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell&#8217;ambiente di lavoro, soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. </p>
<p>Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303, ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l&#8217;art. 9, che prevede il ricambio d&#8217;aria, l&#8217;art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell&#8217;ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l&#8217;accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l&#8217;art. 20, che difende l&#8217;aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l&#8217;uso di aspiratori, l&#8217;art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell&#8217;atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. </p>
<p>Da questa ricostruzione storico-giuridica dell&#8217;art. 2087 c.c. la Corte trae la conclusione che l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, laddove sia incontestato il nesso causale tra l’evento e attività svolta.</p>
<p>Nella circostanza è irrilevante che all&#8217;epoca dei fatti di causa non si sapesse che anche singole fibre d&#8217;amianto inalate potevano essere letali; è invece rilevante il mancato assolvimento della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro; si tratta infatti di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell&#8217;art. 2087 cod. civ., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e del rischio conosciuto da tempo. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
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		<description><![CDATA[Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17.10.2014 n° 43459 Sussiste il nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro e la condotta del datore che non ha preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo di lavoro (anche lasciato da terzi) usato dal dipendente e ne ha consentito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi</p>
<p>Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17.10.2014 n° 43459<br />
Sussiste il nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro e la condotta del datore che non ha preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo di lavoro (anche lasciato da terzi) usato dal dipendente e ne ha consentito il suo impiego in azienda, benché lo stesso non fosse a norma, anziché eliminarlo.</p>
<p>Così ha deciso la Cassazione penale nella recentissima sentenza oggetto esame.</p>
<p>Nella fattispecie, un datore di lavoro era stato condannato per aver commesso il reato di lesioni personali in danno di uno dei suoi dipendenti, infortunatosi cadendo a terra da una scala in ferro rinvenuta nel magazzino aziendale e non conforme alla normativa anti-infortunistica, essendo priva dei dispositivi antisdrucciolevoli e dei ganci di trattenuta.</p>
<p>Soccombente anche in secondo grado, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione, lamentando, in particolare, che nessun dipendente aveva mai usato la scala in questione e che la società aveva messo a disposizione, all’interno del magazzino, scale idonee e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche.</p>
<p>La Suprema Corte, tuttavia, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato innanzitutto che la scala in ferro, molto verosimilmente, fu lasciata nel magazzino, ove la società ricorrente si era di recente trasferita, dal precedente locatario e, pertanto, doveva ritenersi nella disponibilità dei suoi dipendenti.</p>
<p>Ha, poi, rilevato che mancava un espresso divieto, da parte del datore, di servirsene, o comunque cartelli, sulla stessa apposti, che ne inibissero l&#8217;uso, sebbene l’azienda avesse messo a disposizione dei lavoratori scale “sicure”.</p>
<p>La responsabilità colposa della società discende dunque dal non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e dall’averne consentito l&#8217;impiego in azienda, invece di eliminarla.</p>
<p>Per la Corte, infatti, non era circostanza imprevedibile il fatto che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso. In ogni caso, il datore di lavoro, proprio in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica, è tenuto a scongiurare anche l’eventuale condotta imprudente ed avventata commessa dal lavoratore.</p>
<p>Pertanto, osserva la Corte in conclusione, la circostanza “che l&#8217;operaio infortunatosi avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un&#8217;altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell&#8217;azienda”.</p>
<p>In sostanza, non è possibile escludere il nesso di causalità tra le omissioni ascritte all&#8217;imputata e l&#8217;evento.</p>
<p>Infine, la Suprema Corte ha confermato il diniego dell&#8217;istanza di ammissione al patteggiamento avanzata dal datore di lavoro attesa &#8220;la gravità dell&#8217;evento e la non minimalità della colpa&#8221;, elementi giudicati logicamente prevalenti rispetto all&#8217;incensuratezza dell&#8217;imputata ed alla occasionalità del fatto.</p>
<p>Fonte: Altalex</p>
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