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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; diritto fallimentare</title>
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		<title>Pagamento dell’imprenditore in bonis: revocatoria o ripetizione di indebito?</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
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		<description><![CDATA[Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020) Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020)</p>
<p>Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando era ancora in bonis, in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto ma non ancora definitivo alla data del successivo fallimento.</p>
<p>Pur dando atto del contrasto di opinioni sul punto, la Corte chiarisce che il pagamento è assoggettabile ad azione revocatoria se ne ricorrono i presupposti, mentre il diverso “rimedio” della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., opera unicamente se vi è un difetto di obbligazione.</p>
<p>A tal fine sarà onere degli organi concorsuali dar prova che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura o che la richiesta, seppur presentata, è stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>La pronuncia trae origine dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti di una S.r.l., da questa tempestivamente opposto, e dal conseguente procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti.</p>
<p>Nelle more del giudizio di opposizione la S.r.l. falliva e il procedimento, ancora pendente alla data di apertura del fallimento, veniva interrotto per tale motivo e non riassunto.</p>
<p>La curatela fallimentare chiedeva che il pagamento effettuato dalla debitrice, quando era ancora in bonis, in favore del creditore, in base al titolo opposto, venisse dichiarato inefficace nei confronti della procedura.</p>
<p>La domanda trovava accoglimento e veniva confermata dalla Corte d’appello all’esito del successivo gravame.</p>
<p>Secondo i giudici distrettuali non trovavano infatti applicazione né l’art. 65, né tantomeno l’art. 67 L. Fall., venendo in considerazione solo il fatto che il pagamento era stato eseguito in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancora sub iudice perché opposto dall’ingiunta quando ne era stato dichiarato il fallimento, e dunque inopponibile alla curatela.</p>
<p>I giudici ritenevano parimenti infondata l’affermazione dell’appellante che riteneva il pagamento irripetibile per la procedura, in quanto effettuato in base ad un titolo ad essa opponibile (in senso contrario i giudici richiamavano Cass. n. 3401 del 2013).</p>
<p>La S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso.</p>
<p>Il ricorso per cassazione<br />
La ricorrente si doleva principalmente del fatto che la corte distrettuale avesse completamente trascurato il disposto di cui all’art. 2560 c.c., posto a base della difesa attrice fin dal primo grado di giudizio.</p>
<p>Osservava infatti che il credito portato dal decreto ingiuntivo era fondato anche su un ulteriore titolo, ottenuto nei confronti di un’altra società, che aveva successivamente ceduto alla S.r.l., poi fallita, il ramo di azienda di cui faceva parte il debito quale posta passiva.</p>
<p>La cessionaria era quindi divenuta debitrice solidale con la cedente, per cui il pagamento costituiva l’adempimento di un credito scaduto ben oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento e in ogni caso non era riconducibile alla previsione di cui all’art. 67 L. Fall..</p>
<p>Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il decreto ingiuntivo, opposto dal debitore poi fallito, è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata una sentenza di rigetto dell’opposizione o un’ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata per decorso del termine di impugnazione, prima della dichiarazione di fallimento (in tal senso Cass. n. 9933 del 2018; Cass. n. 5657 del 2019).</p>
<p>Circostanze che, osserva la Corte, sono entrambe pacificamente insussistenti nel caso di specie.</p>
<p>Ciò su cui si dibatte è invece la sorte del pagamento nella diversa ipotesi in cui il titolo, seppur opposto, non sia ancora divenuto definitivo alla data del fallimento: tema su cui la giurisprudenza si è espressa in modo contrastante.</p>
<p>Alcune pronunce (Cass. n. 13444 del 2003 e Cass. n. 7539 del 2001) muovono dalla constatazione che l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. presuppone un difetto di obbligazione (o perché il vincolo non è mai sorto o perché è venuto successivamente meno per varie ragioni) e dunque escludono la ripetibilità del pagamento, in casi come quello di specie, rilevando che l’inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della massa non implica il necessario difetto di obbligazione richiesto dalla norma.</p>
<p>Seguendo tale impostazione il pagamento sarebbe quindi tuttalpiù revocabile, sussistendone i presupposti, ma non ripetibile.</p>
<p>Di diverso avviso, invece, Cass. n. 6098 del 2006 (poi seguita e ulteriormente specificata da Cass. n. 3401 del 2013), secondo cui malgrado non integri un’azione di ripetizione di indebito, il pagamento in esame implica un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente all’esecuzione, volontaria o coattiva, del decreto ingiuntivo.</p>
<p>Ne consegue, da un lato, che l’istanza di revoca del decreto implicherebbe la ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del titolo; dall’altro che l’inefficacia del decreto ingiuntivo travolgerebbe anche il pagamento effettuato sulla sua base.</p>
<p>Muovendo da tali premesse il Collegio decide di dare continuità al primo dei sopra descritti orientamenti, richiamando le argomentazioni di Cass. n. 13444/2003.</p>
<p>Osserva infatti che, malgrado la declaratoria di inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei creditori, non era stato affatto accertato il difetto di obbligazione.</p>
<p>La Corte chiarisce che non è in discussione il principio di inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo che al momento di dichiarazione di fallimento sia ancora opponibile o oggetto di opposizione.</p>
<p>Aggiunge tuttavia che inopponibilità non significa revoca del decreto, che non a caso i giudici di merito avevano ritenuto solo inefficace.</p>
<p>L’inopponibilità, precisano gli Ermellini, è infatti circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l’adempimento sia stato volontario o coattivo.</p>
<p>In ogni caso, manca infatti un contrario accertamento che consenta di qualificare come non dovuta la prestazione. E a ciò non può certo sopperire la declaratoria di inefficacia del titolo nei confronti della massa dei creditori dopo l’apertura del fallimento.</p>
<p>Nel caso che ci occupa siamo quindi dinanzi ad un’ipotesi di pagamento che è suscettibile di revocatoria, qualora ne sussistano i presupposti, o di ripetizione d’indebito purché la dazione risulti non dovuta.</p>
<p>A tale ultimo fine non è sufficiente che gli organi della procedura concorsuale si limitino ad allegare l’inidoneità del titolo giustificativo, dovendo piuttosto dimostrare che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura, nei modi e termini di legge, o che tale pretesa, quantunque proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:</p>
<p>“Nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com </p>
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		<title>Fallimento, revocatoria, atto a titolo gratuito, spirito di liberalità, coniuge, separazione</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087 Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/06/2015 n° 13087</p>
<p>Ai fini dell&#8217;azione di inefficacia di cui all&#8217;art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.</p>
<p>Ne consegue che, l&#8217;attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell&#8217;altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Ammissione al passivo dei crediti di lavoro: no alla sospensione feriale</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, SS.UU, ordinanza 05/05/2017 n° 10944 In tema di processo civile, l’art. 3 della Legge n. 742/1969 stabilisce che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.). Questo regime vale anche per le cause di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU, ordinanza 05/05/2017 n° 10944</p>
<p>In tema di processo civile, l’art. 3 della Legge n. 742/1969 stabilisce che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.).<br />
Questo regime vale anche per le cause di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare?<br />
A questa domanda rispondono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza 5 maggio 2017, n. 10944.<br />
Nonostante, in via generale, i giudizi per l&#8217;accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell&#8217;ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.<br />
Lo hanno riconosciuto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza in epigrafe, la quale, rigettando il ricorso, ha confermato il consolidato orientamento che sottrae alla regola della sospensione feriale dei termini ogni procedimento che, indipendentemente dal rito adottato, ha ad oggetto una controversia in materia di lavoro.<br />
La vicenda all&#8217;esame della Corte è di stretta attualità, dal momento che i Tribunali dichiarano il fallimento di un numero sempre maggiore di aziende e i lavoratori delle stesse, per ottenere quanto ancora dovuto loro, non hanno altra possibilità che far valere i propri crediti in sede fallimentare.<br />
Nella vicenda in esame, la Corte d&#8217;appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello proposto da due lavoratori contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l&#8217;opposizione ex art. 98 L. Fall., da essi proposta per ottenere l&#8217;ammissione allo stato passivo del Fallimento dei rispettivi crediti privilegiati vantati, a titolo di retribuzioni, indennità e TFR, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.<br />
La Corte del merito ha rilevato che l&#8217;appello proposto dai lavoratori era tardivo, non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.<br />
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, l&#8217;uno illustrato sotto il profilo della violazione di legge e l&#8217;altro sotto quello del vizio di motivazione, con i quali hanno sostenuto che la corte territoriale ha fatto errata applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia da questo giudice di legittimità, atteso che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in virtù del principio dell&#8217;affidamento, anche l&#8217;appello doveva ritenersi soggetto a tale rito.<br />
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della decisione sul ricorso, ne ha richiesto l&#8217;assegnazione alle SS.UU., ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 3, indicando le ragioni per le quali riteneva non condivisibile il principio &#8211; consolidato nella giurisprudenza di legittimità &#8211; secondo cui la L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall&#8217;art. 409 c.p.c., trova applicazione anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto.<br />
In particolare, ha rilevato che il mancato assoggettamento delle controversie di cui all&#8217;art. 409 c.p.c., ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d&#8217;essere nell&#8217;intento di dare attuazione al dettato dell&#8217;art. 35 Cost., anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei procedimenti in cui vengono in esame i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato; ha quindi dubitato che le esigenze, di immediatezza e di concentrazione del rito laburistico, alle quali la norma di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, presiede (e che sono le medesime che hanno condotto alla riforma introdotta dalla L. n. 533 del 1973 ed alle sue successive modifiche) ricorrano in un procedimento avente ad oggetto l&#8217;ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i tempi di definizione del giudizio, all&#8217;accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l&#8217;immediato pagamento del credito ammesso, che verrà soddisfatto, al pari di quello di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui vi sia capienza nell&#8217;attivo e solo all&#8217;esito della formazione e dell&#8217;approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale.<br />
Ha, infine, ritenuto plausibile una diversa lettura, costituzionalmente orientata, del predetto art. 3. che, facendo leva sull&#8217;esplicita menzione dell&#8217;art. 409 c.p.c., individui le controversie cui non si applica il termine di sospensione feriale esclusivamente in quelle soggette al rito laburistico; in caso contrario, si finirebbe col creare un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e tutti gli altri creditori concorsuali ed ha osservato che non può ritenersi<br />
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di decidere in merito al ricorso, hanno valutato gli argomenti prospettati nell&#8217;ordinanza di rinvio non sufficienti a discostarsi dall’orientamento formatosi in seno alla stessa Corte riguardo la questione dibattuta.<br />
Il Collegio, infatti, ha ricordato che, la L. n. 742 del 1969, art. 3, oltre a richiamare espressamente le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., individua le cause ed i procedimenti cui, in materia civile, non si applica la regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale mediante il rinvio all&#8217;art. 92, comma 1, dell&#8217;ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), il quale, a sua volta, stabilisce tra l&#8217;altro che &#8220;durante il periodo feriale i magistrati trattano le cause civili relative (&#8230;.) alla materia del lavoro&#8221;.<br />
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione semplice, ha affermato che è escluso che i crediti di cui è domandata l&#8217;ammissione allo stato passivo del fallimento perdano la loro connotazione oggettiva, e non siano pertanto più distinguibili in base al titolo (contrattuale od extracontrattuale) dal quale originano e sul quale si fonda la domanda, per effetto del prevalere della disciplina concorsuale, che li attrarrebbe nel proprio ambito, facendoli confluire nella relativa, e più vasta, materia.</p>
<p>Continuando, anche l’argomentazione proposta dalla Sezione semplice secondo cui nell&#8217;ammissione allo stato passivo dei crediti da lavoro non ricorrano quelle esigenze di speditezza e di concentrazione, usualmente connesse alla materia laburistica, che giustificano il mancato assoggettamento delle cause ad essa relative alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, non appare corretta alle Sezioni Unite: al riguardo, infatti, hanno sottolineato che una più veloce decisione sulla domanda dà al lavoratore maggiori possibilità di partecipare ai riparti periodici parziali, previsti solo in favore dei creditori già ammessi al passivo, e quindi di ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito.<br />
Sulla base dei predetti rilievi, hanno poi escluso che l&#8217;applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento comporti un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori, fugando, pertanto, il dubbio di incostituzionalità della differenziata disciplina dei termini delle impugnazioni in ambito fallimentare che da detta applicazione deriva.<br />
Conclusivamente, il Collegio ha ribadito il principio, da estendere anche alle procedure apertesi in data successiva all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo il quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l&#8217;accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell&#8217;ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.<br />
La pronuncia in commento si adagia nel solco tracciato in proposito da diverse pronunce della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., Sent. n. 24665/2009; Cass. Civ., Sent. n. 17044/2011; Cass. Civ., Sent. n. 16494/2013; Cass. Civ., Sent. n. 24862/2015), affermando l’applicabilità del principio nelle stesse espresso anche alle procedure fallimentari aperte dopo la riforma fallimentare del 2006 (di cui d.lgs. 5/2006).<br />
In tal modo la Cassazione chiarisce, ancora una volta, che la sospensione feriale dei termini non si applica a qualunque controversia che abbia ad oggetto la materia laburistica, e ciò in ragione della natura oggettiva del credito, attinente al rapporto di lavoro, ed indipendentemente dal rito processuale con cui la controversia è trattata, e quindi anche ai procedimenti di insinuazione al passivo fallimentare, in ogni grado di giudizio, davanti al Giudice delegato ovvero davanti al giudice delle impugnazioni allo stato passivo (opposizione, impugnazione, revocazione).</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Nota di Eugenio Martusciello)</p>
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		<title>Decreto ingiuntivo non esecutivo: è opponibile al fallimento?</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 08:15:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Tribunale, Rovigo, decreto 04/05/2016 Il tema di analisi oggetto del presente decreto è relativo all’ “estensibilità o meno del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dell’apposizione della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. in un decreto ingiuntivo prima della data di emissione della sentenza di fallimento ai fini dell’opponibilità di detto titolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale, Rovigo, decreto 04/05/2016</p>
<p>Il tema di analisi oggetto del presente decreto è relativo all’ “estensibilità o meno del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dell’apposizione della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. in un decreto ingiuntivo prima della data di emissione della sentenza di fallimento ai fini dell’opponibilità di detto titolo alla procedura di concordato preventivo qualora sfoci nella procedura fallimentare in virtù del principio della consecuzione tra le procedure”.</p>
<p>Nella fattispecie, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione nella parte in cui non era stato ammesso parte del credito richiesto e non era stato riconosciuto il privilegio indicato. Tale credito era stato escluso in quanto derivate da due decreti ingiuntivi privi della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. alla data del deposito della domanda di concordato preventivo, nella procedura cui è poi seguito il fallimento in questione.</p>
<p>In particolare, ad avviso del giudice delegato, in virtù del principio di consecuzione delle procedure ed in considerazione dello stato di insolvenza in cui già versava la società alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo, detti titoli sarebbero stati inopponibili alla procedura in ossequio al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. e degli art. 169 e 45 L.F..</p>
<p>Il ricorrente, opponendosi, contestava principalmente proprio l’applicabilità alla fattispecie del principio di consecuzione delle procedure, sottolineando il diverso carattere della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare, la prima implicante un accertamento di natura amministrativa e la seconda di natura costitutiva, tale per cui sarebbe irrilevante la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. prima dell’instaurazione del concordato.</p>
<p>Il Tribunale di Rovigo non ha però accolto l’opposizione sul punto. Ha infatti osservato che “il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile al fallimento attesa la valenza giuridica dell’attività di accertamento svolta in tale sede dal giudice, l’unica idonea a munire il titolo di valenza di cosa giudicata formale e sostanziale e a renderlo opponibile al fallimento, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori secondo la procedura prevista dalla legge fallimentare per l’accertamento del passivo”.</p>
<p>La chiave dell’applicabilità del principio di consecuzione delle procedure in detta ipotesi, sottolinea il giudice, “risiede non tanto nell’avvenuta ammissione o meno al concordato dopo la presentazione della relativa domanda, quanto piuttosto nella sussistenza ab origine, quindi sin dalla presentazione della domanda di concordato, di quello stato di insolvenza che comunque avrebbe dato luogo al fallimento”.</p>
<p>Nel caso in esame, infatti, emerge per tabulas (in particolare, considerato il breve lasso di tempo trascorso tra il deposito della domanda di concordato e il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento e il fatto che la società avesse già cessato la propria attività prima della presentazione della domanda di concordato) che alla data di presentazione della domanda di concordato sussistesse già quello stato di insolvenza idoneo a provocare una declaratoria di fallimento.</p>
<p>Ne consegue l’inopponibilità al fallimento dei d. i. e delle relative iscrizioni ipotecarie in quanto basate su titoli non opponibili al fallimento.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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