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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; diritto del lavoro</title>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Ammissione al passivo dei crediti di lavoro: no alla sospensione feriale</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, SS.UU, ordinanza 05/05/2017 n° 10944 In tema di processo civile, l’art. 3 della Legge n. 742/1969 stabilisce che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.). Questo regime vale anche per le cause di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, SS.UU, ordinanza 05/05/2017 n° 10944</p>
<p>In tema di processo civile, l’art. 3 della Legge n. 742/1969 stabilisce che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie previste in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.).<br />
Questo regime vale anche per le cause di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare?<br />
A questa domanda rispondono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza 5 maggio 2017, n. 10944.<br />
Nonostante, in via generale, i giudizi per l&#8217;accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell&#8217;ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.<br />
Lo hanno riconosciuto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza in epigrafe, la quale, rigettando il ricorso, ha confermato il consolidato orientamento che sottrae alla regola della sospensione feriale dei termini ogni procedimento che, indipendentemente dal rito adottato, ha ad oggetto una controversia in materia di lavoro.<br />
La vicenda all&#8217;esame della Corte è di stretta attualità, dal momento che i Tribunali dichiarano il fallimento di un numero sempre maggiore di aziende e i lavoratori delle stesse, per ottenere quanto ancora dovuto loro, non hanno altra possibilità che far valere i propri crediti in sede fallimentare.<br />
Nella vicenda in esame, la Corte d&#8217;appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello proposto da due lavoratori contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l&#8217;opposizione ex art. 98 L. Fall., da essi proposta per ottenere l&#8217;ammissione allo stato passivo del Fallimento dei rispettivi crediti privilegiati vantati, a titolo di retribuzioni, indennità e TFR, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita.<br />
La Corte del merito ha rilevato che l&#8217;appello proposto dai lavoratori era tardivo, non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.<br />
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, l&#8217;uno illustrato sotto il profilo della violazione di legge e l&#8217;altro sotto quello del vizio di motivazione, con i quali hanno sostenuto che la corte territoriale ha fatto errata applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia da questo giudice di legittimità, atteso che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in virtù del principio dell&#8217;affidamento, anche l&#8217;appello doveva ritenersi soggetto a tale rito.<br />
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della decisione sul ricorso, ne ha richiesto l&#8217;assegnazione alle SS.UU., ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 3, indicando le ragioni per le quali riteneva non condivisibile il principio &#8211; consolidato nella giurisprudenza di legittimità &#8211; secondo cui la L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall&#8217;art. 409 c.p.c., trova applicazione anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto.<br />
In particolare, ha rilevato che il mancato assoggettamento delle controversie di cui all&#8217;art. 409 c.p.c., ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d&#8217;essere nell&#8217;intento di dare attuazione al dettato dell&#8217;art. 35 Cost., anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei procedimenti in cui vengono in esame i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato; ha quindi dubitato che le esigenze, di immediatezza e di concentrazione del rito laburistico, alle quali la norma di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, presiede (e che sono le medesime che hanno condotto alla riforma introdotta dalla L. n. 533 del 1973 ed alle sue successive modifiche) ricorrano in un procedimento avente ad oggetto l&#8217;ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i tempi di definizione del giudizio, all&#8217;accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l&#8217;immediato pagamento del credito ammesso, che verrà soddisfatto, al pari di quello di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui vi sia capienza nell&#8217;attivo e solo all&#8217;esito della formazione e dell&#8217;approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale.<br />
Ha, infine, ritenuto plausibile una diversa lettura, costituzionalmente orientata, del predetto art. 3. che, facendo leva sull&#8217;esplicita menzione dell&#8217;art. 409 c.p.c., individui le controversie cui non si applica il termine di sospensione feriale esclusivamente in quelle soggette al rito laburistico; in caso contrario, si finirebbe col creare un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e tutti gli altri creditori concorsuali ed ha osservato che non può ritenersi<br />
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di decidere in merito al ricorso, hanno valutato gli argomenti prospettati nell&#8217;ordinanza di rinvio non sufficienti a discostarsi dall’orientamento formatosi in seno alla stessa Corte riguardo la questione dibattuta.<br />
Il Collegio, infatti, ha ricordato che, la L. n. 742 del 1969, art. 3, oltre a richiamare espressamente le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., individua le cause ed i procedimenti cui, in materia civile, non si applica la regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale mediante il rinvio all&#8217;art. 92, comma 1, dell&#8217;ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), il quale, a sua volta, stabilisce tra l&#8217;altro che &#8220;durante il periodo feriale i magistrati trattano le cause civili relative (&#8230;.) alla materia del lavoro&#8221;.<br />
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione semplice, ha affermato che è escluso che i crediti di cui è domandata l&#8217;ammissione allo stato passivo del fallimento perdano la loro connotazione oggettiva, e non siano pertanto più distinguibili in base al titolo (contrattuale od extracontrattuale) dal quale originano e sul quale si fonda la domanda, per effetto del prevalere della disciplina concorsuale, che li attrarrebbe nel proprio ambito, facendoli confluire nella relativa, e più vasta, materia.</p>
<p>Continuando, anche l’argomentazione proposta dalla Sezione semplice secondo cui nell&#8217;ammissione allo stato passivo dei crediti da lavoro non ricorrano quelle esigenze di speditezza e di concentrazione, usualmente connesse alla materia laburistica, che giustificano il mancato assoggettamento delle cause ad essa relative alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, non appare corretta alle Sezioni Unite: al riguardo, infatti, hanno sottolineato che una più veloce decisione sulla domanda dà al lavoratore maggiori possibilità di partecipare ai riparti periodici parziali, previsti solo in favore dei creditori già ammessi al passivo, e quindi di ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito.<br />
Sulla base dei predetti rilievi, hanno poi escluso che l&#8217;applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento comporti un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori, fugando, pertanto, il dubbio di incostituzionalità della differenziata disciplina dei termini delle impugnazioni in ambito fallimentare che da detta applicazione deriva.<br />
Conclusivamente, il Collegio ha ribadito il principio, da estendere anche alle procedure apertesi in data successiva all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo il quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l&#8217;accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell&#8217;ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.<br />
La pronuncia in commento si adagia nel solco tracciato in proposito da diverse pronunce della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., Sent. n. 24665/2009; Cass. Civ., Sent. n. 17044/2011; Cass. Civ., Sent. n. 16494/2013; Cass. Civ., Sent. n. 24862/2015), affermando l’applicabilità del principio nelle stesse espresso anche alle procedure fallimentari aperte dopo la riforma fallimentare del 2006 (di cui d.lgs. 5/2006).<br />
In tal modo la Cassazione chiarisce, ancora una volta, che la sospensione feriale dei termini non si applica a qualunque controversia che abbia ad oggetto la materia laburistica, e ciò in ragione della natura oggettiva del credito, attinente al rapporto di lavoro, ed indipendentemente dal rito processuale con cui la controversia è trattata, e quindi anche ai procedimenti di insinuazione al passivo fallimentare, in ogni grado di giudizio, davanti al Giudice delegato ovvero davanti al giudice delle impugnazioni allo stato passivo (opposizione, impugnazione, revocazione).</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Nota di Eugenio Martusciello)</p>
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		<title>Il Tribunale di Ivrea: «L’uso scorretto del cellulare ha causato un tumore»</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 08:04:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Tribunale di Ivrea, sentenza emessa in data 11.04.2017 &#8220;Per la prima volta una sentenza riconosce un nesso tra l&#8217;uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello&#8221;. Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone, dello studio legale torinese Ambrosio e Commodo. Il Tribunale di Ivrea ha infatti condannato l&#8217;Inail a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Ivrea, sentenza emessa in data 11.04.2017</p>
<p>&#8220;Per la prima volta una sentenza riconosce un nesso tra l&#8217;uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello&#8221;. Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone, dello studio legale torinese Ambrosio e Commodo.</p>
<p>Il Tribunale di Ivrea ha infatti condannato l&#8217;Inail a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale al dipendente di una azienda cui è stato diagnosticato il tumore dopo che per 15 anni ha usato il cellulare per più di tre ore al giorno senza protezioni.</p>
<p>La sentenza, resa nota oggi dagli avvocati, è dello scorso 30 marzo. Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, Luca Fadda, riconosce che il tumore, benigno ma invalidante, contratto dall&#8217;uomo è stato causato dall&#8217;uso scorretto del cellulare.</p>
<p>&#8220;Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione, che in Italia non c&#8217;è ancora&#8221;, afferma l&#8217;avvocato Stefano Bertone. &#8220;Come studio &#8211; aggiunge &#8211; abbiamo aperto il sito www.neurinomi.info, dove gli utenti possono trovare anche consigli sull&#8217;utilizzo corretto del telefonino&#8221;.</p>
<p>&#8220;Non voglio demonizzare l&#8217;uso del telefonino, ma credo sia necessario farne un uso consapevole&#8221;. Lo afferma Roberto Romeo, dipendente di una grande azienda italiana di 57 anni, a cui il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto una rendita vitalizia da malattia professionale accogliendo il ricorso dei suoi legali. &#8220;Ero obbligato ad utilizzare sempre il cellulare per parlare con i collaboratori e per organizzare il lavoro &#8211; racconta l&#8217;uomo -. Per 15 anni ho fatto innumerevoli telefonate anche di venti e trenta minuti, a casa, in macchina. Poi ho iniziato ad avere la continua sensazione di orecchie tappate, di disturbi all&#8217;udito. E nel 2010 mi è stato diagnosticato il tumore. Ora non sento più nulla dall&#8217;orecchio destro perché mi è stato asportato il nervo acustico&#8221;.</p>
<p>Fonte: Ansa.it</p>
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		<title>Dipendente agorafobico? Va ricollocato in ufficio</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10/02/2016 n° 2654 Se il dipendente non risulta idoneo a svolgere le mansioni affidategli per accertati motivi di salute, va ricollocato in ufficio. E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, nella sentenza 3 dicembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2654. Nella vicenda in esame, la Corte di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10/02/2016 n° 2654</p>
<p>Se il dipendente non risulta idoneo a svolgere le mansioni affidategli per accertati motivi di salute, va ricollocato in ufficio.</p>
<p>E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, nella sentenza 3 dicembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2654.</p>
<p>Nella vicenda in esame, la Corte di merito, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva accolto la domanda di una dipendente di Poste Italiane addetta al servizio recapito posta, volta ad ottenere l’assegnazione a mansioni diverse, compatibili con il suo stato di salute. Nella sentenza impugnata, la Corte, aveva ritenuto tra le due consulenze d&#8217;ufficio, una svolta nella fase cautelare e l’altra nel giudizio di merito, che peraltro concludevano entrambe per l&#8217;inidoneità della lavoratrice a svolgere mansioni di portalettere, maggiormente attendibile il primo elaborato peritale. Il consulente tecnico d’ufficio nominato in sede cautelare, aveva dunque accertato che la lavoratrice fosse affetta da una sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno, ravvisando una forma di agorafobia incompatibile con l&#8217;attività di portalettere comportante un rapporto con gli altri.</p>
<p>Avverso la sentenza della Corte territoriale, la Società Poste Italiane, ha proposto ricorso in Cassazione denunciando un vizio di motivazione, in quanto la ricorrente asseriva che i giudici d’appello fossero pervenuti a conclusioni &#8220;difformi e ultronee rispetto a quelle rassegnate dagli stessi consulenti d&#8217;ufficio &#8220;, atteso che il secondo consulente tecnico d’ufficio, non aveva rilevato espressamente l’agorafobia della lavoratrice.</p>
<p>La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse priva di vizi di motivazione, e che fosse stata dimostrata l’inidoneità della lavoratrice a svolgere le mansioni di portalettere.</p>
<p>In particolare, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal Ctu nominato in sede cautelare, avesse adeguatamente motivato la propria decisione, in quanto nella suddetta consulenza tecnica, la dipendente era stata descritta come un soggetto affetto da disturbi di ordine psicologico, con evidenti incompatibilità con le mansioni da svolgersi all&#8217;esterno dell&#8217;ufficio. La successiva consulenza redatta in sede di giudizio di merito davanti al Tribunale aveva accertato una situazione immutata rispetto a quella osservata dal primo Ctu e dalla Asl.; poichè il secondo consulente si era limitato a diagnosticare genericamente una sindrome ansioso depressiva senza altri approfondimenti, la Corte d’appello aveva ritenuto maggiormente attendibile la valutazione contenuta nella prima consulenza tecnica.</p>
<p>Ribadendo un principio già più volte espresso dalla Cassazione (Cass. 19494/2009), i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, nonché l&#8217;omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale, bensì soltanto quello di controllare l’esistenza di un vizio di motivazione nel ragionamento svolto dal giudice di merito, sussistente solo quando, in quel ragionamento, fosse rinvenibile il mancato oppure insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero in presenza di un contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l&#8217;identificazione del procedimento logico &#8211; giuridico posto alla base della sentenza impugnata.</p>
<p>Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato errori o carenze negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate, limitandosi ad invocare una diversa verifica delle prove raccolte. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Dequalificazione: sì al risarcimento anche in assenza di mobbing</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 05/11/2015 n° 22635 Importantissima la sentenza emanata il 5 novembre 2015 dalla Corte di cassazione relativamente al riconoscimento del danno biologico in seguito al demansionamento. Nel diritto del lavoro il demansionamento è un atto che consistente nell&#8217;assegnare al lavoratore mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza, o anche nel [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 05/11/2015 n° 22635</p>
<p>Importantissima la sentenza emanata il 5 novembre 2015 dalla Corte di cassazione relativamente al riconoscimento del danno biologico in seguito al demansionamento.</p>
<p>Nel diritto del lavoro il demansionamento è un atto che consistente nell&#8217;assegnare al lavoratore mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza, o anche nel non assegnare alcuna mansione.</p>
<p>Il demansionamento è uno dei disagi lavorativi più pesanti da affrontare. La Corte di Cassazione ha specificato che non è paragonabile al mobbing ma che comunque pone il lavoratore in una condizione di forte stress emotivo e che questo arreca danni sia morali che professionali. La giurisprudenza assegna precisi obblighi al datore di lavoro e ha fissato dei precisi risarcimenti qualora il lavoratore denunci una situazione di demansionamento e vinca la susseguente causa.</p>
<p>L’istituto è regolato dall’articolo 2103 del codice civile che disciplina l&#8217;esercizio del cosiddetto ius variandi, ossia il potere di variare le mansioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione. La norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione e sancisce la nullità di ogni patto contrario.</p>
<p>Pertanto, lo ius variandi si configura sia in senso orizzontale con l&#8217;attribuzione di mansioni equivalenti, sia in senso verticale con il conferimento di mansioni di carattere superiore. Alla luce di quanto sopra esposto, è esclusa a pena di nullità dell&#8217;atto, la possibilità del demansionamento del lavoratore.</p>
<p>Si evince, pertanto, palesemente che la legge prevede per il datore di lavoro l’obbligo di garantire a chi assume presso la propria azienda un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansione che è chiamato a svolgere. È evidente, senza ombra di dubbio alcuno, che il mancato rispetto di quanto disciplinato dalla legge configuri il demansionamento e il lavoratore demansionato e dequalificato può richiedere di diritto un risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale.<br />
Ovviamente, il lavoratore dovrà dimostrare sia la natura e entità del danno psico-fisico ricevuto sia la penalizzazione reddituale.</p>
<p>La Cassazione ha previsto che In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio dall&#8217;esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all&#8217;espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Risarcimento del danno e demansionamento (Cass. n. 14214/2013).</p>
<p>Per ciò che concerne, invece,  il risarcimento dovuto a titolo di penalizzazione patrimoniale il lavoratore deve aver subito un danno in termini reddituali tale da alterare «le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno» (sentenza n. 3057 del 29/2/2012).</p>
<p>Questa era la normativa che disciplinava l’istituto fino all’entrata in vigore del decreto legislativo del 2015, l’articolo. 3 del Decreto Legislativo n. 81/2015 intitolato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, introduce una profonda mutazione nella disciplina delle mansioni, già regolamentata dall’articolo  2103 Codice Civile, ora modificato. In virtù della nuova disciplina, il datore di lavoro avrà la possibilità di adibire i dipendenti a mansioni inferiori (c.d. demansionamento) oltre che ridurre contestualmente anche la retribuzione con accordi individuali a seconda delle esigenze organizzative dell’azienda.</p>
<p>Le disciplina di cui sopra, si applica a tutti i lavoratori subordinati assunti prima e dopo la pubblicazione del Decreto.</p>
<p>Il novellato articolo 2103 al primo comma chiarisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o eventualmente, alle mansioni superiori nel frattempo acquisite ovvero a mansioni corrispondenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Tuttavia, la stessa disposizione sancisce la possibilità che il dipendente possa essere assegnato a mansioni appartenenti ad un livello contrattuale di inquadramento inferiore, a patto che le nuove mansioni “siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. </p>
<p>Peraltro, al secondo comma dello stesso articolo, si specifica chiaramente che la fattispecie normativa può trovare applicazione solo nei casi “di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore” e, che il passaggio ad altra mansione deve avvenire all’interno della stessa categoria legale di appartenenza del lavoratore; meglio,  i livelli di sottoinquadramento dovranno essere individuati per operai, impiegati e quadri  all’interno della medesima categoria.</p>
<p>Il mutamento delle mansioni deve essere seguito, nei casi previsti, dall’assolvimento dell’obbligo formativo; tuttavia, a mente dell’articolo 2103 Codice Civile, comma 3, l’inosservanza di quest’ultima disposizione non comporta la nullità del provvedimento.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di assegnazione del dipendente a mansioni inferiori possono essere individuate dai contratti collettivi, territoriali o aziendali.</p>
<p>Due le condizioni  necessarie affinché l’atto sia efficace:</p>
<p>a) in primis, è richiesta la forma scritta del provvedimento, pena la nullità;</p>
<p>b) in secondo luogo il lavoratore deve  mantenere il medesimo livello di inquadramento nonché di trattamento retributivo in godimento ad eccezione degli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.</p>
<p>In tale quadro giuridico importantissima, appare ,quindi, la sentenza n. 22635 del 5 novembre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto ad un lavoratore il risarcimento del danno biologico per lesione dell’integrità psicofisica dovuta a una dequalificazione anche in assenza di mobbing.</p>
<p>Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposto da un lavoratore contro la decisione di prime cure e, per l’effetto, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e da perdita di professionalità da questo subiti.</p>
<p>In particolare, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, la Corte territoriale riteneva provata una condotta datoriale di demansionamento in danno del lavoratore, consistita nell’averlo tenuto inattivo per un apprezzabile periodo di tempo: risultava, invero, dal prospetto degli incarichi conferiti a lui ed ai suoi colleghi di pari inquadramento nel periodo 2001-2003, che “nessuno degli incarichi conferiti al medesimo appellante (era) stato effettivamente portato a compimento, ovvero contabilizzato”, e che “la totalità dei medesimi (era) stata oggetto di un provvedimento di riassegnazione in favore di altri colleghi”.</p>
<p>Escludeva, tuttavia, che tale condotta integrasse gli estremi del mobbing, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la mancata assegnazione di mansioni al lavoratore e la lesione alla sua integrità psicofisica come accertata dalla c.t.u. e, pertanto, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico, quantificato nel 15% e liquidato sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Palermo, nonché del danno da perdita di professionalità, determinato in via equitativa in € 5.000,00.</p>
<p>La Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dalla società. Invero, è jus receptum che il mobbing è una figura complessa che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte Cost., sent. n. 359 del 2003; Cass., sent. n. 18927 del 5 novembre 2012). Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:</p>
<p>a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;</p>
<p>b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;</p>
<p>c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;</p>
<p>d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.</p>
<p>Orbene, ad avviso della Suprema Corte la complessità della fattispecie del mobbing e la mancanza di una sua specifica disciplina confermano l’esattezza della scelta della Corte territoriale di ritenere che, esclusa la sussistenza dell’intento vessatorio e persecutorio, rimanesse giuridicamente valutabile, nell’ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, la condotta di “radicale e sostanziale esautoramento” del lavoratore dalle sue mansioni, la quale è fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore ove ricollegabile eziologicamente all’inadempimento del datore di lavoro.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Danni da amianto: datore responsabile anche per i fatti precedenti alla normativa</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06/11/2015 n° 22710 Il datore di lavoro è responsabile per i danni derivanti dall&#8217;amianto anche se il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all&#8217;introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti tale sostanza, perché l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre di amianto era conosciuta da tempo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 06/11/2015 n° 22710</p>
<p>Il datore di lavoro è responsabile per i danni derivanti dall&#8217;amianto anche se il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all&#8217;introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti tale sostanza, perché l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre di amianto era conosciuta da tempo e sulla parte datoriale grava l&#8217;onere della prova di aver adottato adeguate cautele.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 22710 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, depositata il 6 novembre 2015. </p>
<p>Il caso. </p>
<p>Il tribunale e la corte d&#8217;appello rigettavano la domanda di risarcimento danni “iure proprio” e “iure hereditatis&#8221;, proposta contro il datore di lavoro, a seguito del decesso del loro dante causa per mesotelioma pleurico, contratto nell’esercizio dell’attività lavorativa svolta dal 1955 al 1982.</p>
<p>La decisione. </p>
<p>La sentenza offre un&#8217;occasione per la Corte di riepilogare i propri precedenti interventi in tema di amianto e ripercorrere una sintesi della normativa sottesa alla materia. Come ribadito di recente (Cass. 3.8.2012 n. 13956; Cass. 8.10.2012 n. 17092; Cass. 5.8.2013 n. 18626), la responsabilità dell&#8217;imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all&#8217;art. 2087 c.c., la quale impone all&#8217;imprenditore l&#8217;obbligo di adottare nell&#8217;esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Cass. 19.4.2003 n. 6377, Cass. 1.10.2003 n. 16645). </p>
<p>Sebbene l&#8217;art. 2087 c.c. non configuri un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva, la norma sanziona l&#8217;omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele atte a preservare l&#8217;integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull&#8217;esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. 1.2.2008 n. 2491; Cass. 11.7.2011 n. 15156; Cass. 14.1.2005 n. 644).</p>
<p>Già dal 2005 la Cassazione aveva ritenuto irrilevante il fatto che l&#8217;introduzione delle norme (D.P.R. 10 febbraio 1982 n. 15) fosse successiva al periodo della contaminazione nel rapporto di lavoro (Cass. 30-6- 2005 n. 14010); la pericolosità della lavorazione dell&#8217;amianto era infatti nota da epoca ben anteriore. </p>
<p>Già il R.D. 14 giugno 1909 n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell&#8217;amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l&#8217;applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. </p>
<p>Analoghe disposizioni si trovavano nel regolamento per l&#8217;esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (D.Lgt. 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13) e nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni; il R.D. da ultimo citato prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l&#8217;occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all&#8217;osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell&#8217;amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. </p>
<p>Inoltre, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri, agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative all&#8217;aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. </p>
<p>La Corte ricorda inoltre che l&#8217;asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del &#8217;900 e fu inserita tra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943 n. 455. </p>
<p>Passa quindi ad elencare una serie di disposizioni normative che facevano riferimento all&#8217;amianto: la legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, che, all&#8217;art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela; il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; le visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648.</p>
<p>A ciò va aggiunto il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169, il quale, all&#8217;art. 1, prevede, specificamente che la presenza dell&#8217;amianto nei materiali di lavorazione possa aver luogo a causa della inalazione di polvere di silice libera o di amianto.</p>
<p>Infine la Corte ricorda che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153, per le lavorazioni di cui all&#8217;allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.</p>
<p>Ciò premesso il Supremo Collegio individua la colpa: l&#8217;imperizia, nella quale rientra l&#8217;ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro: l&#8217;intrinseca pericolosità delle fibre dell&#8217;amianto è conosciuta da tempo, tanto che l&#8217;uso di materiali che la contengono era anzitempo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. </p>
<p>Si imponeva, quindi, il concreto accertamento dell&#8217;adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all&#8217;impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all&#8217;art 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303; quest&#8217;ultimo, all&#8217;art. 2, stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell&#8217;ambiente di lavoro, soggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. </p>
<p>Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303, ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l&#8217;art. 9, che prevede il ricambio d&#8217;aria, l&#8217;art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell&#8217;ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l&#8217;accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l&#8217;art. 20, che difende l&#8217;aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l&#8217;uso di aspiratori, l&#8217;art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell&#8217;atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. </p>
<p>Da questa ricostruzione storico-giuridica dell&#8217;art. 2087 c.c. la Corte trae la conclusione che l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l’adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, laddove sia incontestato il nesso causale tra l’evento e attività svolta.</p>
<p>Nella circostanza è irrilevante che all&#8217;epoca dei fatti di causa non si sapesse che anche singole fibre d&#8217;amianto inalate potevano essere letali; è invece rilevante il mancato assolvimento della prova liberatoria da parte della datrice di lavoro; si tratta infatti di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell&#8217;art. 2087 cod. civ., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e del rischio conosciuto da tempo. </p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Lavori per il partner? Hai diritto alla retribuzione</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29/09/2015 n° 19304 &#8220;La prestazione di un&#8217;attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29/09/2015 n° 19304</p>
<p>&#8220;La prestazione di un&#8217;attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l&#8217;esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso&#8221;.</p>
<p>È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame.</p>
<p>Nello specifico, una lavoratrice chiedeva l’accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’allora convivente more uxorio in qualità di impiegata addetta all&#8217;amministrazione del consistente patrimonio immobiliare suo e della madre.</p>
<p>Il giudice, sia di primo che di secondo grado, aveva escluso la sussistenza di un rapporto di subordinazione “perchè l&#8217;attività lavorativa e di assistenza svolta all&#8217;interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato”.</p>
<p>Per la Suprema Corte, tuttavia, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, e può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.</p>
<p>Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ha escluso l&#8217;esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto, in modo che l&#8217;esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso.</p>
<p>Nella fattispecie, la ricorrente ha però “negato che il rapporto, di natura meramente affettiva, sia mai sfociato in una effettiva e costante convivenza sotto un medesimo tetto&#8230; né (ha) mai ottenuto alcun altro tipo di vantaggio economico dal rapporto affettivo..nè&#8230; mai partecipato agli utili della gestione del patrimonio immobiliare del B. o&#8230; incrementato, in relazione ad essa, il proprio patrimonio o la propria posizione economica, non intervenendo, quindi, alcuna comunanza di interessi sul piano economico o patrimoniale&#8221;.</p>
<p>Concludendo, non è stata dimostrata la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, e, pertanto, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte d&#8217;appello competente in diversa composizione.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<description><![CDATA[Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17.10.2014 n° 43459 Sussiste il nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro e la condotta del datore che non ha preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo di lavoro (anche lasciato da terzi) usato dal dipendente e ne ha consentito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Datore responsabile se non elimina gli attrezzi pericolosi lasciati da terzi</p>
<p>Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17.10.2014 n° 43459<br />
Sussiste il nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro e la condotta del datore che non ha preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo di lavoro (anche lasciato da terzi) usato dal dipendente e ne ha consentito il suo impiego in azienda, benché lo stesso non fosse a norma, anziché eliminarlo.</p>
<p>Così ha deciso la Cassazione penale nella recentissima sentenza oggetto esame.</p>
<p>Nella fattispecie, un datore di lavoro era stato condannato per aver commesso il reato di lesioni personali in danno di uno dei suoi dipendenti, infortunatosi cadendo a terra da una scala in ferro rinvenuta nel magazzino aziendale e non conforme alla normativa anti-infortunistica, essendo priva dei dispositivi antisdrucciolevoli e dei ganci di trattenuta.</p>
<p>Soccombente anche in secondo grado, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione, lamentando, in particolare, che nessun dipendente aveva mai usato la scala in questione e che la società aveva messo a disposizione, all’interno del magazzino, scale idonee e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche.</p>
<p>La Suprema Corte, tuttavia, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato innanzitutto che la scala in ferro, molto verosimilmente, fu lasciata nel magazzino, ove la società ricorrente si era di recente trasferita, dal precedente locatario e, pertanto, doveva ritenersi nella disponibilità dei suoi dipendenti.</p>
<p>Ha, poi, rilevato che mancava un espresso divieto, da parte del datore, di servirsene, o comunque cartelli, sulla stessa apposti, che ne inibissero l&#8217;uso, sebbene l’azienda avesse messo a disposizione dei lavoratori scale “sicure”.</p>
<p>La responsabilità colposa della società discende dunque dal non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e dall’averne consentito l&#8217;impiego in azienda, invece di eliminarla.</p>
<p>Per la Corte, infatti, non era circostanza imprevedibile il fatto che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso. In ogni caso, il datore di lavoro, proprio in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica, è tenuto a scongiurare anche l’eventuale condotta imprudente ed avventata commessa dal lavoratore.</p>
<p>Pertanto, osserva la Corte in conclusione, la circostanza “che l&#8217;operaio infortunatosi avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un&#8217;altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell&#8217;azienda”.</p>
<p>In sostanza, non è possibile escludere il nesso di causalità tra le omissioni ascritte all&#8217;imputata e l&#8217;evento.</p>
<p>Infine, la Suprema Corte ha confermato il diniego dell&#8217;istanza di ammissione al patteggiamento avanzata dal datore di lavoro attesa &#8220;la gravità dell&#8217;evento e la non minimalità della colpa&#8221;, elementi giudicati logicamente prevalenti rispetto all&#8217;incensuratezza dell&#8217;imputata ed alla occasionalità del fatto.</p>
<p>Fonte: Altalex</p>
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		<title>Morte per causa di servizio: sì al danno esistenziale e catastrofale agli eredi</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
		<category><![CDATA[dannoesistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Deve essere incluso nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e risarcito in favore degli eredi del defunto il c.d. danno &#8220;catastrofale&#8221;, conseguente alla sofferenza patita dal defunto nell&#8217;assistere, nel lasso di tempo compreso tra l&#8217;evento di danno e la morte, alla perdita della propria vita. Il danno esistenziale jure proprio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deve essere incluso nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e risarcito in favore degli eredi del defunto il c.d. danno &#8220;catastrofale&#8221;, conseguente alla sofferenza patita dal defunto nell&#8217;assistere, nel lasso di tempo compreso tra l&#8217;evento di danno e la morte, alla perdita della propria vita.</p>
<p>Il danno esistenziale jure proprio subito dai familiari del lavoratore ben può, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante denaro compensa un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., che tenga conto dell&#8217;intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza.</p>
<p>Sono questi i principi espressi dalla Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza in esame, che torna ad occuparsi del tema della risarcibilità del danno morale ed esistenziale.</p>
<p>La fattispecie vede coinvolti gli eredi di un medico deceduto a seguito di malattia contratta in servizio ed a causa del lavoro svolto quale specialista in gastroenterologia presso un Centro tumori di Medicina nucleare.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti lamentavano il mancato risarcimento del danno esistenziale e morale, voci che, invece, per la Suprema Corte meritano entrambe di essere risarcite.</p>
<p>Quanto al danno morale, la Cassazione precisa che, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest&#8217;ultimo e va liquidato autonomamente. Ciò, non solo in forza di quanto espressamente stabilito ora sul piano normativo dall&#8217;art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra le due voci, riguardando il danno morale le sofferenze psicofisiche del danneggiato e non le conseguenze invalidanti dell&#8217;integrità psicofisica dello stesso. In questo ambito, con riguardo specifico all&#8217;evento morte del danneggiato, prosegue la Corte, deve essere incluso nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e risarcito iure hereditatis il c.d. danno &#8220;catastrofale&#8221;, conseguente alla sofferenza patita dal defunto nell&#8217;assistere, nel lasso di tempo compreso tra l&#8217;evento di danno e la morte, alla perdita della propria vita. Tale voce di danno è distinta sia rispetto a quella del danno c.d. &#8220;tanatologico&#8221;, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia rispetto a quella del danno “biologico” rivendicabile jure hereditatis dagli eredi della vittima, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica.</p>
<p>Per quanto attiene poi al risarcimento del danno esistenziale jure proprio subito dai familiari del lavoratore, la Corte osserva che è generalmente implicito nella morte del familiare un danno esistenziale, distinto da quello morale, connesso con la perdita del rapporto parentale e relativo alle alterazioni della esistenza futura del familiare superstite. Tale voce di danno ben può, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante denaro compensa un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., che tenga conto dell&#8217;intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l&#8217;età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse.</p>
<p>La Corte precisa, inoltre, che ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito in proporzione alla durata e intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, all&#8217;età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l&#8217;unità, la continuità e l&#8217;intensità del rapporto familiare.  </p>
<p>Infine, la Cassazione chiarisce che è risarcibile anche il danno esistenziale subito dal de cuius, ed invocato dai suoi familiari jure hereditatis, nel caso consistito nel fatto che il lavoratore è stato pacificamente sottoposto per diverso tempo a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica e a diversi anni di rilevante invalidità e di terapie mediche invasive in attesa della morte.  </p>
<p>Fonte: Altalex, 10 novembre 2014</p>
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		<title>Danno alla professionalità del medico demansionato</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>

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		<description><![CDATA[CORTE DI CASSAZIONE CIVILE &#8211; Sez. Lavoro – Danno alla professionalità del medico demansionato. La scelta dell’ASL di adibire il medico a mansioni diverse si pone &#8220;in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall&#8217;effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità&#8221; (sentenza nr. 19778/14). FATTO: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CORTE DI CASSAZIONE CIVILE &#8211; Sez. Lavoro – Danno alla professionalità del medico demansionato. La scelta dell’ASL di adibire il medico a mansioni diverse si pone &#8220;in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall&#8217;effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità&#8221; (sentenza nr. 19778/14). </p>
<p>FATTO: Con sentenza non definitiva n. 171/03, il Tribunale di Belluno, nel confermare il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., ordinava all&#8217;Unità locale socio sanitaria n. &#8212;- di Feltre di reintegrare il Dott. G.M. nelle funzioni di dirigente medico di 1^ livello presso il Servizio di Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di &#8212;&#8211;, mansioni delle quali era stato privato a seguito del conferimento dell&#8217;incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso e delle procedure connesse. Con sentenza definitiva n. 130/09 il Tribunale respingeva le domande di danni proposte dal ricorrente in quanto non provate. Contro tale sentenza proponeva appello principale il Dott. G., mentre la sentenza non definitiva veniva impugnata, in via incidentale, dall&#8217;Unità socio sanitaria. Con sentenza depositata il 21 gennaio 2013, la Corte d&#8217;appello di Venezia dichiarava inammissibile l&#8217;appello incidentale e, in parziale accoglimento dell&#8217;appello principale, condannava l&#8217;Unità socio sanitaria, in relazione al periodo 6 aprile 1999 &#8211; 30 settembre 2000 ed esclusi i periodi in cui il rapporto aveva subito interruzioni, al risarcimento del danno professionale subito dal Dott. G., commisurato mensilmente al 30% dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto percepita dal medesimo. Rigettava la richiesta di ulteriori danni. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Dott. G. sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso la Unità socio sanitaria, proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi. </p>
<p>DIRITTO: La Corte di merito non ha ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dalla Unità socio sanitaria, che il danno alla professionalità fosse in re ipsa, ma ha affermato che tale danno fosse stato dimostrato attraverso la prova per presunzioni, desunta dal tipo di incarico conferito al Dott. G., nominato responsabile del progetto di informatizzazione del Pronto Soccorso, incarico che, impedendogli di continuare a svolgere la professione medica, obiettivamente comportava un impoverimento della sua capacità professionale e gli precludeva di acquisirne una maggiore, con progressiva perdita delle conoscenze acquisite. Inoltre il predetto incarico gli procurava un notevole danno all&#8217;immagine, desumibile dal &#8220;raffronto tra l&#8217;elevata qualifica posseduta e il concreto &#8220;confinamento&#8221; in compiti affatto diversi e concretizzatosi nella totale esclusione del Dott. G. dall&#8217;effettivo svolgimento di attività clinica&#8221;. Pertanto la scelta dell’ASL di adibire il medico a mansioni diverse si pone &#8220;in contrasto con il diritto del dirigente medico a non essere escluso dall&#8217;effettivo svolgimento di attività clinica, che costituisce il nucleo qualificante della propria professionalità&#8221;.  </p>
<p>Fonte: portale.fnomceo.it</p>
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