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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; Diritto civile</title>
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		<title>Comune ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. delle infiltrazioni provenienti da una piazza pubblica</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:18:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno gravi infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dal predetto suolo pubblico.<br />
La  pronuncia &#8211; ravvisato il nesso di causalità tra la pavimentazione della piazza pubblica e le infiltrazioni nel sottostante garage &#8211; conferma l&#8217;orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il cittadino dinanzi all&#8217;inerzia manutentiva della P.A. sui beni di cui ha il controllo diretto ex art. 2051 c.c.</p>
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		<title>La notifica tramite pec è nulla se l&#8217;indirizzo non risulta essere inserito nei registri pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.<br />
In conclusione, secondo il parere degli &#8220;ermellini&#8221;, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull&#8217;avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.</p>
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		<title>Responsabilità oggettiva del proprietario dell&#8217;animale che aggredisce un passante</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:57:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916 La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916</p>
<p>La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il legame giuridico tra il proprietario e l&#8217;animale sia determinante, escludendo la possibilità di sottrarsi alla responsabilità addossandola a terzi, anche nel caso in cui si tratti di minorenni.<br />
Nel caso specifico, in un parco cittadino, un cane riusciva a liberarsi dal controllo della minore che lo teneva al guinzaglio (peraltro in assenza di museruola) ed attaccava una passante procurandole gravi ferite; nonostante ciò, la proprietaria dell&#8217;animale, madre della ragazza, decideva di non costituirsi in giudizio per difendersi dalla richiesta di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti dalla danneggiata.<br />
Il Tribunale di Roma riconosceva la proprietaria come responsabile del danno subito dalla vittima, in qualità di custode effettiva dell&#8217;animale, affermando inequivocabilmente la responsabilità oggettiva del custode.</p>
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		<title>Condominio e rumore di tacchi dal piano superiore: no al reato di disturbo della quiete pubblica</title>
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		<pubDate>Sat, 10 May 2025 08:41:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposto delle persone (art. 659 c.p.).<br />
Se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i residenti dell’appartamento sottostante è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica?<br />
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, risponde negativamente. La fattispecie contravvenzionale postula che la fonte sonora arrechi disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, ma è configurabile anche nel caso di un ristretto numero di soggetti, come i residenti in uno stabile condominiale. Tuttavia, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente, non basta che i rumori arrechino disturbo ai soli residenti degli appartamenti inferiori (o superiori) rispetto alla fonte di propagazione, ma è necessario che tali emissioni rumorose arrechino disturbo ad una più consistente parte degli occupanti del condominio, poiché solo così può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica.<br />
Gli ermellini precisano che è irrilevante che le lamentele provengano solo da uno o due soggetti, mentre occorre accertare che l’emissione sia idonea ad arrecare disturbo a molti condomini e non solo a quelli sottostanti. Inoltre, è necessario acclarare che la diffusività in concreto dei rumori sia tale da superare i limiti della normale tollerabilità. Nel caso di specie, i giudici di legittimità escludono che la condotta molesta dei due condomini del piano superiore integri il reato, poiché il rumore provocato dal calpestio dei tacchi e dallo spostamento dei mobili non è idoneo a propagarsi e a recare disturbo ad altri. Tuttavia, la circostanza che tale condotta non integri un illecito penale non esclude che possa configurare un illecito civile con eventuale diritto al risarcimento del danno (ex art. 844 c.c.). Infatti, le ragioni della persona disturbata possono essere fatte valere in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato.<br />
Fonte: Altalex.com (articolo di Marcella Ferrari)</p>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:57:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo. Il Codice di Procedura Civile consente a chi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo.<br />
Il Codice di Procedura Civile consente a chi è creditore di una somma liquida di danaro di richiedere al giudice l’emissione del decreto contenente l’ingiunzione di pagamento a determinate condizioni, elencate nell’art. 633, ovvero:<br />
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;<br />
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;<br />
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.<br />
A norma del successivo art. 634, sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile nonché, con particolare riferimento a imprenditori e professionisti, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l&#8217;osservanza delle norme stabilite per tali scritture.<br />
L’avvento della fatturazione elettronica, tuttavia, ha avuto importati ripercussioni su questa ultima norma, tanto da spingere alcuni autori a sostenere che l’art. 634, co. 2, cpc debba ritenersi implicitamente abrogato o comunque modificato, in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
La fattura elettronica è stata introdotta in Italia sin dalla legge finanziaria 2008 su impulso dell’Unione Europea, ma è diventata realtà soltanto a piccoli passi: è infatti obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, e dal 2018 tra privati.<br />
Con il Decreto Legge n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 25.000 € di compensi, e dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dal compenso annuo.<br />
Riassumendo le regole tecniche contenute nel provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo sintetizzare le caratteristiche della fattura elettronica come segue:<br />
è un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;<br />
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;<br />
è nota all’autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);<br />
si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le P.A.);<br />
nei casi di fattura verso la Pubblica Amministrazione, si può anche dimostrare il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione, producendo la pec di avvenuta accettazione.<br />
In considerazione di queste caratteristiche, l’art. 1, co. 3ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.<br />
Ciò induce a ritenere logico che, per tali soggetti, sia venuto meno anche l’obbligo di tenere questi registri, che servirebbero soltanto per essere utilizzati come prova scritta del credito in base al disposto dell’art. 634, co. 2, cpc in un eventuale ricorso monitorio.<br />
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.<br />
Ma come si devono produrre in giudizio le fatture elettroniche per dare prova scritta del credito?<br />
Alcuni Tribunali hanno ritenuto di poter emettere il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente sulla base del solo file “.xml” della fattura elettronica, ma per maggiore tranquillità è preferibile allegare anche tutte le comunicazioni ricevute a mezzo pec dallo SdI, attestanti l’invio e la consegna della fattura elettronica al destinatario.<br />
Se il ricorso monitorio deve essere depositato in Tribunale, non sorgono particolari difficoltà: grazie al processo civile telematico, è possibile allegare tutti i file necessari (separatamente o in una cartella zip) alla busta telematica, e potranno essere facilmente consultati dal Magistrato.<br />
Se invece il credito è inferiore a 5.000 €, competente per valore all’emissione del decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace, davanti al quale il processo civile telematico è ancora in fase di sperimentazione.<br />
In questo caso, alcuni Uffici hanno ritenuto sufficiente l’allegazione della “copia cartacea” della fattura digitale, ovvero la stampa del file .xml opportunamente aperto attraverso gli appositi visualizzatori, ma per evitare opposizioni è sempre meglio depositare nel tradizionale fascicolo cartaceo un supporto digitale (chiavetta USB, scheda SD, CD) contenente tutti i file digitali che si depositerebbero in Tribunale.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Avv. Galimberti)</p>
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		<title>Obbligo POS: chi è soggetto e quali sanzioni</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:51:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;obbligo del POS, introdotto dal dl n. 179/2012 per imprese, commercianti e professionisti, in base al dl n. 36/2022 decorre dal 30.06.2022, per chi trasgredisce sanzione di 30 euro fissi e del 4% sul valore della transazione Il POS, acronimo di Point Of Sale (punto di vendita) è un dispositivo elettronico che permette a chi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;obbligo del POS, introdotto dal dl n. 179/2012 per imprese, commercianti e professionisti, in base al dl n. 36/2022 decorre dal 30.06.2022, per chi trasgredisce sanzione di 30 euro fissi e del 4% sul valore della transazione<br />
Il POS, acronimo di Point Of Sale (punto di vendita) è un dispositivo elettronico che permette a chi acquista un bene o un servizio di poter effettuare il pagamento con carte prepagate, carte di credito e carte di debito. L&#8217;operazione avviene grazie alla lettura del chip presente sulle carte utilizzate per il pagamento. Il Pos risulta essere uno strumento assai utile nelle lotta all&#8217;evasione fiscale perché consente di ricorrere a una modalità alternativa, rispetto al contante, per effettuare i pagamenti.<br />
In Italia del resto la lotta dura al contante risale a circa quindi anni fa. Dal 14.12.2007 vige infatti in Italia il dlgs n. 231/2007, che ha dato attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che a tale fine ha introdotto anche limiti di importo all&#8217;utilizzo del contante.<br />
Dal punto di vista normativo il POS in Italia è stato introdotto per la prima volta dal Governo Monti nel 2012, che lo ha reso obbligatorio a partire dal 2014 per commercianti e liberi professionisti.<br />
Di fatto però tale obbligo per anni non ha mai avuto una attuazione concreta perché la normativa, pur introducendo l&#8217;obbligo, non ha previsto sanzioni in caso di trasgressione e neppure incentivi in caso di adozione.<br />
Questo vuoto normativo è stato colmato in seguito: con la modifica dell&#8217;art. 15 del decreto legge n. 179/2012 che contempla misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti che non accettano pagamenti elettronici;<br />
con l&#8217;incentivo del riconoscimento di un credito di imposta per le commissioni dovute in relazione a tutte quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore dei consumatori finali a partire dal 1 luglio 2020.<br />
Nel corso del 2021, il decreto legge n. 152/2021 contenente le disposizioni urgenti finalizzate ad attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l&#8217;art. 19 ter va a modificare ancora una volta l&#8217;art. 15 del dlgs n. 119/2012 commi 4 e 4 bis.<br />
Quest&#8217;ultimo comma in particolare, in virtù della modifica, prevedeva in sostanza che a partire dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovesse applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale era stato rifiutato il pagamento elettronico.<br />
Il termine di decorrenza per l&#8217;obbligo del POS del 1 gennaio 2023 è stato però anticipato ad opera del successivo decreto legge n. 36/2022, in vigore dal 1 maggio 2022, che ha anticipato l&#8217;obbligo del POS al 30 giugno 2022, confermando per il resto la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione.<br />
L&#8217;introduzione del POS obbligatorio è stata bilanciata dal legislatore con il riconoscimento di diverse agevolazioni fiscali in favore delle imprese: fino al 30 giugno 2022 bonus del 100%, sotto forma di credito di imposta, per le somme addebitate sulle transazioni effettuate con carte o bancomat tramite strumenti collegati ai registratori di cassa, in base alle regole tecniche specificate nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021;<br />
decorsa questa data il bonus sarà del 30% e potranno beneficiarne coloro che esercitano un&#8217;arte, una professione o un&#8217;attività di impresa che nell&#8217;ano precedente non ha conseguito ricavi o compensi superiori ai 400.000,00 euro;<br />
credito di imposta ulteriore ma variabile nelle misure del 10, 40 e 70% in base all&#8217;ammontare dei ricavi dell&#8217;anno precedente (fino a a 5 milioni di euro, da 200.00,00 a1 milione di euro, fino a 200.000,00 euro) per chi, sempre entro il 30 giugno 2022, acquista un POS collegato al registratore di cassa telematico, fino all&#8217;importo massimo di 160,00.<br />
Si dovranno dotare del POS entro il 30 giugno 2022 i seguenti soggetti: i commercianti, ossia coloro che effettuano attività di vendita sia di piccole che di grandi dimensioni, anche se in forma ambulante; gli artigiani, come i fabbri e i falegnami ad esempio; coloro che esercitato attività di bar e ristorazione; coloro che esercitano attività di ricezione come alberghi e B&#038;B; professionisti come avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti, geometri, ingegneri, ecc.. Questi soggetti quindi dal 1 luglio 2022 non potranno rifiutare i pagamenti elettronici.<br />
Solo in un caso non è previsto l&#8217;obbligo di accettare i pagamenti elettronici, ossia in presenza di una &#8220;oggettiva impossibilità tecnica&#8221;.<br />
In casi come questi la normativa sanzionatoria è quella prevista in via generale dalla legge n. 689/81 per quanto riguarda procedure e termini, fatta eccezione per l&#8217;art. 16 che prevede il pagamento il misura ridotta, &#8220;oblazione amministrativa&#8221; in gergo tecnico.</p>
<p>Fonte: www.StudioCataldi.it</p>
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		<title>Tik Tok, madre condannata a rimuovere i video con la figlia</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021) Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021)</p>
<p>Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.</p>
<p>Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 (testo in calce) &#8211; si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata.</p>
<p>Il Tribunale ha considerato che la pubblicazione da parte della madre di video con la figlia minorenne (di circa nove anni) integra violazione di una serie di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>
<p>In particolare, l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.</p>
<p>Il Tribunale ricorda poi come il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il Codice della Privacy considerano l&#8217;immagine fotografica dei propri figli un dato personale, la sua diffusione integrando così un&#8217;interferenza nella vita privata. Dunque, nel caso di minori di anni quattordici, secondo le normi vigenti in Italia, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all&#8217;onore, al decoro e alla reputazione dell&#8217;immagine del minore.</p>
<p>Nell’ordinanza, il Tribunale di Trani fa anche sue le considerazioni del Tribunale di Mantova, che precisava in una sentenza del 19 settembre 2017 che “l&#8217;inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l&#8217;ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l&#8217;ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha condannato la madre a rimuovere i video ed a versare una somma di 50 euro sul conto della figlia per ogni eventuale giorno di ritardo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p>Al di là del diritto all’immagine, infatti, le conseguenze della condivisione di immagini o video di minori su Internet sulla loro Privacy ma anche la loro sicurezza possono essere altamente dannose.</p>
<p>Questa pratica, che consiste nel condividere continuamente foto dei propri figli sui social, è chiamata “sharenting”  ed è già stata oggetto di diversi commenti. Infatti, la condivisione di tali immagini regala ai bambini un “tatuaggio digitale” indelebile, di cui non sono sempre contenti in seguito. Inoltre, non è esente da rischi. Ad esempio, si considera che entro il 2030 lo sharing rappresenterà i due terzi di tutte le frodi di identità che colpiscono i giovani. Le informazioni condivise dai genitori possono essere successivamente utilizzate per prestiti fraudolenti, transazioni con carta di credito e truffe negli acquisti online.</p>
<p>Non solo, tale pratica può anche creare problemi per l&#8217;incolumità fisica di un bambino. Molte foto d&#8217;infanzia &#8220;innocenti&#8221; pubblicate dai genitori trovano la loro strada nei siti Web pedofili. Una foto può esporre un luogo a estranei. Le persone malintenzionate possono utilizzare le informazioni per contattare i bambini sotto falsa identità con l&#8217;intenzione di abusarne. Questo è ancora più vero considerando i video che vengono spesso caricati sul social TikTok.</p>
<p>È altresì importante ricordare che ogni foto postata online verrà infine analizzata da diversi algoritmi che sono in grado di elaborare ed acquisire da tali immagini numerosi dati personali. Sebbene il GDPR sancisca l’esistenza del diritto alla cancellazione dei dati, quando si tratta di diffusione online, da un lato molto spesso i dati ivi presenti non vengono cancellati ma solo resi invisibili, dall’altro lato la perdita del controllo sugli stessi è di fatto inevitabile, essendo impossibile rintracciare le singole ipotesi di “copia” o “download” su terminali di terze parti.[1]</p>
<p>Il considerando 38 del GDPR recita che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. È proprio per questo motivo che, come ricorda il Tribunale di Trani nell’ordinanza commentata, è necessario che il consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori sia prestato dai genitori.</p>
<p>Tuttavia, secondo alcuni autori[2], il Regolamento europeo trascura purtroppo la possibilità che i genitori possano non essere tecnologicamente competenti per salvaguardare la privacy dei propri figli o che non sempre si sentano obbligati ad agire nel migliore interesse dei propri figli. Così, l&#8217;uso della &#8220;condivisione&#8221; come mezzo per convalidare il ruolo dei genitori è cresciuto in modo esponenziale e ha portato all&#8217;esposizione online dell&#8217;identità dei bambini senza alcun riguardo per le possibili conseguenze negative come il furto di identità, la criminalità online e la privazione dell&#8217;autonomia e del diritto all&#8217;autodeterminazione dei propri figli.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha giustamente accolto il ricorso del padre nel caso di specie per tutelare i diritti della figlia minorenne. È da augurarsi che decisioni analoghe, e la loro diffusione, possano accrescere la consapevolezza dei genitori delle possibili conseguenze e dei rischi della condivisione di immagini, e a maggior ragione video, dei propri figli online.</p>
<p>Fonte: Altalex.com &#8211; articolo a cura di Marco Martorana </p>
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		<title>Contratti: l’impatto del Covid-19</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’epidemia improvvisa ha stravolto il principio della libertà contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata, cardini del nostro sistema per poter consentire il mantenimento delle transazioni commerciali. L’economia è un settore importante della vita della Nazione e non può essere sacrificato completamente al solo fine di soddisfare gli interessi politici del Governo, seppur giustificati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’epidemia improvvisa ha stravolto il principio della libertà contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata, cardini del nostro sistema per poter consentire il mantenimento delle transazioni commerciali. L’economia è un settore importante della vita della Nazione e non può essere sacrificato completamente al solo fine di soddisfare gli interessi politici del Governo, seppur giustificati dall’obiettivo di contenere il diffondersi della pandemia. Ebbene mancano nella normativa di prevenzione del Covid 19 rimedi innovativi con cui salvare i contratti in essere. Bisognerà quindi compiere un’analisi dettagliata dei rimedi tradizionali con cui salvare gli effetti dei negozi stipulati dalle imprese.<br />
Il problema indotto dalla pandemia è, sovente, quello della sproporzione: qualora una delle prestazioni divenga pure parzialmente inattuabile, l’altra diviene sbilanciata e il senso dell’operazione programmata ne esce frustrato. Il Governo italiano ha fatto reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge, emanando in sequenza: il d.l. 2 marzo 2020; il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”; il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 c.d.. “Decreto Liquidità”; il d.l. n. 28/2020. Il plesso delle norme emergenziali, tuttavia, non delinea rimedi negoziali nuovi alle sperequazioni indotte dal lockdown o dai suoi strascichi.<br />
Le eccezionali misure di sostegno economico annunciate dal Governo non risolveranno tutti i problemi, e il valore vincolante dei termini contrattuali (cioè il principio Pacta Sunt Servanda) potrebbe mettere tanti imprenditori in difficoltà.<br />
Lo shock economico da pandemia mette sul tavolo due problematiche interconnesse: quella della gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali; quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale. Sul punto, giova evidenziare che l’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è costituito dalla mancata esecuzione di una prestazione qualora sia carente, da parte, dell’obbligato, l’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore, ciò nel presupposto che la prestazione sia soggettivamente possibile. In buona sostanza, la difficoltà nell’adempimento non impedisce la prestazione, con conseguente liberazione del debitore, ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza.<br />
In sintesi, dunque, l’art. 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa iuris tantum, superabile mediante la prova dello specifico inadempimento che abbia reso impossibile la prestazione o almeno la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.<br />
In materia di inadempimento contrattuale, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, inoltre, il debitore, nelle more della stessa, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.<br />
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dunque, può verificarsi – ai sensi dell’art. 1256 c.c. – solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.<br />
Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis”: si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell’obbligato. In sintesi, trattasi di circostanza che funge da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.<br />
Nell’ipotesi, invece, di impossibilità temporanea, l’art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta.<br />
L&#8217;impossibilità sopravvenuta va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta. Quest’ultima, in estrema sintesi, non impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.<br />
Va da sé, dunque, che la domanda di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla rigorosa prova del fatto la cui sopravvenienza abbia «determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili»[1 Il rimedio per l’impossibilità della prestazione permanente o temporanea è quello della risoluzione, mentre per l’eccessiva onerosità sopravvenuta è chiaro come oltre alla risoluzione la parte può chiedere di ricondurre il contratto ad equità. Proprio la ricerca dell’equità e l’obbligo per la parte avvantaggiata di rimodulare le condizioni del contratto sperequato per causa Covid è stato valutato e considerato dalla Corte di Cassazione. Con una approfondita e per certi versi innovativa Relazione, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è intervenuto sul tema delle novità normative aventi ad oggetto l’emergenza Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale. Dopo avere analizzato i recenti interventi emergenziali e i tradizionali rimedi codicistici, la Cassazione compie un deciso endorsement in favore della rinegoziazione quale soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della sopravvenienza pandemica, sancendo l’esistenza di un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basato sul principio di buona fede oggettiva. Molto si parla, nei tempi di quest&#8217;emergenza, della rinegoziazione dei contratti pendenti. Il tema, può dirsi, rappresenta uno dei crocevia del dibattito che la pandemia è venuta a innescare.<br />
Comunemente si segnala la diffusa esigenza di una simile operatività; taluni (pur pochi) ne affermano la positiva esistenza in termini di «obbligo»; frequente, in ogni caso, è il giudizio di opportunità di una soluzione orientata in tal senso. Altri si spinge sino a designarla come la «strada maestra per salvaguardare il rapporto».<br />
La rinegoziazione sembra spiccatamente vocata a condurre verso una prosecuzione del rapporto, con ridefinizione appunto del relativo programma negoziale (per misura delle prestazioni e magari anche per oggetto; sui tempi dell&#8217;adempimento; per le garanzie; le clausole penali; ecc.). Si tratta, comunque, di un rimedio da ascrivere al genere di quelli di sostanza correttiva: nel minimo, quanto a una conveniente modulazione dei termini di uscita dal contratto.<br />
Rinegoziare significa impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, avuto riguardo alle circostanze, possono concretamente permettere alle parti di accordarsi sulle condizioni dell&#8217;adeguamento del contratto, alla luce non di modificazioni arbitrarie, ma di quelle di cui il mercato di riferimento fa ostensione come congrue.<br />
I criteri attraverso i quali apprezzare il comportamento delle parti, nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto, sono anche in quest&#8217;occasione rappresentati dalla clausola generale di buona fede (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.), che non è regola sul contenuto ma giustappunto sulla condotta.<br />
Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all&#8217;esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.. Al giudice andrebbe riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell&#8217;accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario. L&#8217;obbligo di rinegoziare è un obbligo di contrarre le modifiche del contratto primigenio suggerite da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell&#8217;altra non ottiene il contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Danno patrimoniale, come calcolarlo se la vittima non percepisce reddito?</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020) Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020)</p>
<p>Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell&#8217;infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.</p>
<p>Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682 (testo in calce).</p>
<p>A seguito di un sinistro stradale, la danneggiata agiva contro il danneggiante e la sua società assicuratrice, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, veniva accolta la richiesta risarcitoria limitatamente al danno non patrimoniale, mentre era rigettata quella relativa al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno e dalla distruzione del veicolo. In sede di gravame, il giudice riteneva che l’attrice non avesse diritto al danno patrimoniale perché non lo aveva provato. Si giunge così in Cassazione.</p>
<p>La ricorrente si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In particolare, ella era in procinto di laurearsi in architettura e, benché non vi fosse la prova che avrebbe esercitato la libera professione in futuro, soffriva comunque di un’invalidità che le avrebbe impedito anche lo svolgimento del mero lavoro domestico. Infatti, la consulenza tecnica aveva individuato postumi invalidanti pari al 65%. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, in quanto il giudice del gravame non ha motivato il rigetto della domanda della danneggiata, o meglio la pronuncia risulta viziata da una motivazione apparente.</p>
<p>Nel caso di specie, occorre stimare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno di un soggetto che ha subito una rilevante invalidità e che non risultava percettore di reddito al momento dell’infortunio. Ricordiamo brevemente la differenza tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:</p>
<p>la perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;<br />
la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.<br />
Si ricorda che «gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito» (Cass. 12211/2015). Per un approfondimento, si rimanda alla lettura della guida sul danno futuro.</p>
<p>Invece, nella fattispecie oggetto di scrutinio, i giudici di merito avevano negato il risarcimento per tale ultima posta di danno.</p>
<p>Nel caso in cui il soggetto che riporti delle lesioni permanenti non sia percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente), il giudice di merito deve effettuare due valutazioni:</p>
<p>stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;<br />
accertare se i postumi precludano (o meno) la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e trarne un reddito.<br />
Invece, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che:</p>
<p>la vittima non avesse offerto un riscontro probatorio circa la contrazione del proprio reddito,<br />
«non esiste alcuna presunzione del fatto che le pur gravissime lesioni subite dall&#8217;attrice non le avrebbero consentito di esercitare la professione di architetto, atteso che all&#8217;epoca dei fatti la stessa non era neanche laureata».<br />
La Suprema Corte ritiene tale motivazione “al di sotto del minimo costituzionale” richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8053/2014).</p>
<p>Quanto al primo rilievo, non si può pretendere da un soggetto non percettore di reddito la prova della contrazione delle proprie entrate come, invece, fatto dalla Corte d’Appello.</p>
<p>Quanto al secondo rilievo, non v’è consequenzialità tra il fatto che la vittima non avesse ancora conseguito la laurea con la circostanza che, in futuro, avrebbe potuto esercitare la professione di architetto.</p>
<p>Al giudice di merito era richiesto di liquidare un danno futuro, pertanto, avrebbe dovuto acclarare:<br />
se era verosimile che la vittima, rimanendo sana, si sarebbe laureata;<br />
se i postumi residuati all&#8217;infortunio erano compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima.<br />
La sentenza viene, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’appello che, nella decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:<br />
&#8220;il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell&#8217;infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.):<br />
a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;<br />
b) in secondo luogo, se i postumi residuati all&#8217;infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima&#8221;.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo dell&#8217;Avv. Marcella Ferrari)</p>
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