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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; decreto ingiuntivo</title>
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		<title>Come ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo. Il Codice di Procedura Civile consente a chi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli imprenditori e i professionisti sanno perfettamente che per recuperare un credito nei confronti di un cliente insolvente è necessario rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace, se il credito è inferiore a 5.000 €) e richiedere un ingiunzione di pagamento, comunemente nota come decreto ingiuntivo.<br />
Il Codice di Procedura Civile consente a chi è creditore di una somma liquida di danaro di richiedere al giudice l’emissione del decreto contenente l’ingiunzione di pagamento a determinate condizioni, elencate nell’art. 633, ovvero:<br />
se del diritto fatto valere si dà prova scritta;<br />
se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;<br />
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.<br />
A norma del successivo art. 634, sono prove scritte idonee le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile nonché, con particolare riferimento a imprenditori e professionisti, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l&#8217;osservanza delle norme stabilite per tali scritture.<br />
L’avvento della fatturazione elettronica, tuttavia, ha avuto importati ripercussioni su questa ultima norma, tanto da spingere alcuni autori a sostenere che l’art. 634, co. 2, cpc debba ritenersi implicitamente abrogato o comunque modificato, in ragione delle caratteristiche proprie della fattura elettronica.<br />
Ma andiamo con ordine.<br />
La fattura elettronica è stata introdotta in Italia sin dalla legge finanziaria 2008 su impulso dell’Unione Europea, ma è diventata realtà soltanto a piccoli passi: è infatti obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, e dal 2018 tra privati.<br />
Con il Decreto Legge n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022 anche ai contribuenti forfettari che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 25.000 € di compensi, e dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dal compenso annuo.<br />
Riassumendo le regole tecniche contenute nel provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo sintetizzare le caratteristiche della fattura elettronica come segue:<br />
è un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;<br />
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;<br />
è nota all’autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);<br />
si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le P.A.);<br />
nei casi di fattura verso la Pubblica Amministrazione, si può anche dimostrare il riconoscimento del credito da parte dell’amministrazione, producendo la pec di avvenuta accettazione.<br />
In considerazione di queste caratteristiche, l’art. 1, co. 3ter del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture elettroniche trasmesse mediante lo SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri contabili di cui agli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.<br />
Ciò induce a ritenere logico che, per tali soggetti, sia venuto meno anche l’obbligo di tenere questi registri, che servirebbero soltanto per essere utilizzati come prova scritta del credito in base al disposto dell’art. 634, co. 2, cpc in un eventuale ricorso monitorio.<br />
Diversi Tribunale si sono già pronunciati nel senso di ritenere la fattura elettronica equipollente all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 cpc (Tribunale di Verona del 29.11.2019; Tribunale di Vicenza del 25.10.2019, Tribunale di Padova del 25.05.2020, Tribunale di Cuneo del 14.04.2021) aprendo così la strada al deposito di ricorsi per ingiunzione di pagamento senza dover preventivamente richiedere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, evitando all’imprenditore di sostenere il relativo costo.<br />
Ma come si devono produrre in giudizio le fatture elettroniche per dare prova scritta del credito?<br />
Alcuni Tribunali hanno ritenuto di poter emettere il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente sulla base del solo file “.xml” della fattura elettronica, ma per maggiore tranquillità è preferibile allegare anche tutte le comunicazioni ricevute a mezzo pec dallo SdI, attestanti l’invio e la consegna della fattura elettronica al destinatario.<br />
Se il ricorso monitorio deve essere depositato in Tribunale, non sorgono particolari difficoltà: grazie al processo civile telematico, è possibile allegare tutti i file necessari (separatamente o in una cartella zip) alla busta telematica, e potranno essere facilmente consultati dal Magistrato.<br />
Se invece il credito è inferiore a 5.000 €, competente per valore all’emissione del decreto ingiuntivo è il Giudice di Pace, davanti al quale il processo civile telematico è ancora in fase di sperimentazione.<br />
In questo caso, alcuni Uffici hanno ritenuto sufficiente l’allegazione della “copia cartacea” della fattura digitale, ovvero la stampa del file .xml opportunamente aperto attraverso gli appositi visualizzatori, ma per evitare opposizioni è sempre meglio depositare nel tradizionale fascicolo cartaceo un supporto digitale (chiavetta USB, scheda SD, CD) contenente tutti i file digitali che si depositerebbero in Tribunale.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (Avv. Galimberti)</p>
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		<title>Pagamento dell’imprenditore in bonis: revocatoria o ripetizione di indebito?</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
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		<description><![CDATA[Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020) Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il pagamento in base a titolo esecutivo, opposto ma non ancora definitivo alla data del fallimento, è ripetibile solo se risulta non dovuto (Cassazione civile, sentenza n. 3878/2020)</p>
<p>Con la sentenza n. 3878/2020 (testo in calce) la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle le sorti del pagamento effettuato dall’imprenditore, quando era ancora in bonis, in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto ma non ancora definitivo alla data del successivo fallimento.</p>
<p>Pur dando atto del contrasto di opinioni sul punto, la Corte chiarisce che il pagamento è assoggettabile ad azione revocatoria se ne ricorrono i presupposti, mentre il diverso “rimedio” della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., opera unicamente se vi è un difetto di obbligazione.</p>
<p>A tal fine sarà onere degli organi concorsuali dar prova che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura o che la richiesta, seppur presentata, è stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>La pronuncia trae origine dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti di una S.r.l., da questa tempestivamente opposto, e dal conseguente procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti.</p>
<p>Nelle more del giudizio di opposizione la S.r.l. falliva e il procedimento, ancora pendente alla data di apertura del fallimento, veniva interrotto per tale motivo e non riassunto.</p>
<p>La curatela fallimentare chiedeva che il pagamento effettuato dalla debitrice, quando era ancora in bonis, in favore del creditore, in base al titolo opposto, venisse dichiarato inefficace nei confronti della procedura.</p>
<p>La domanda trovava accoglimento e veniva confermata dalla Corte d’appello all’esito del successivo gravame.</p>
<p>Secondo i giudici distrettuali non trovavano infatti applicazione né l’art. 65, né tantomeno l’art. 67 L. Fall., venendo in considerazione solo il fatto che il pagamento era stato eseguito in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ancora sub iudice perché opposto dall’ingiunta quando ne era stato dichiarato il fallimento, e dunque inopponibile alla curatela.</p>
<p>I giudici ritenevano parimenti infondata l’affermazione dell’appellante che riteneva il pagamento irripetibile per la procedura, in quanto effettuato in base ad un titolo ad essa opponibile (in senso contrario i giudici richiamavano Cass. n. 3401 del 2013).</p>
<p>La S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso.</p>
<p>Il ricorso per cassazione<br />
La ricorrente si doleva principalmente del fatto che la corte distrettuale avesse completamente trascurato il disposto di cui all’art. 2560 c.c., posto a base della difesa attrice fin dal primo grado di giudizio.</p>
<p>Osservava infatti che il credito portato dal decreto ingiuntivo era fondato anche su un ulteriore titolo, ottenuto nei confronti di un’altra società, che aveva successivamente ceduto alla S.r.l., poi fallita, il ramo di azienda di cui faceva parte il debito quale posta passiva.</p>
<p>La cessionaria era quindi divenuta debitrice solidale con la cedente, per cui il pagamento costituiva l’adempimento di un credito scaduto ben oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento e in ogni caso non era riconducibile alla previsione di cui all’art. 67 L. Fall..</p>
<p>Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il decreto ingiuntivo, opposto dal debitore poi fallito, è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata una sentenza di rigetto dell’opposizione o un’ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata per decorso del termine di impugnazione, prima della dichiarazione di fallimento (in tal senso Cass. n. 9933 del 2018; Cass. n. 5657 del 2019).</p>
<p>Circostanze che, osserva la Corte, sono entrambe pacificamente insussistenti nel caso di specie.</p>
<p>Ciò su cui si dibatte è invece la sorte del pagamento nella diversa ipotesi in cui il titolo, seppur opposto, non sia ancora divenuto definitivo alla data del fallimento: tema su cui la giurisprudenza si è espressa in modo contrastante.</p>
<p>Alcune pronunce (Cass. n. 13444 del 2003 e Cass. n. 7539 del 2001) muovono dalla constatazione che l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. presuppone un difetto di obbligazione (o perché il vincolo non è mai sorto o perché è venuto successivamente meno per varie ragioni) e dunque escludono la ripetibilità del pagamento, in casi come quello di specie, rilevando che l’inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della massa non implica il necessario difetto di obbligazione richiesto dalla norma.</p>
<p>Seguendo tale impostazione il pagamento sarebbe quindi tuttalpiù revocabile, sussistendone i presupposti, ma non ripetibile.</p>
<p>Di diverso avviso, invece, Cass. n. 6098 del 2006 (poi seguita e ulteriormente specificata da Cass. n. 3401 del 2013), secondo cui malgrado non integri un’azione di ripetizione di indebito, il pagamento in esame implica un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente all’esecuzione, volontaria o coattiva, del decreto ingiuntivo.</p>
<p>Ne consegue, da un lato, che l’istanza di revoca del decreto implicherebbe la ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del titolo; dall’altro che l’inefficacia del decreto ingiuntivo travolgerebbe anche il pagamento effettuato sulla sua base.</p>
<p>Muovendo da tali premesse il Collegio decide di dare continuità al primo dei sopra descritti orientamenti, richiamando le argomentazioni di Cass. n. 13444/2003.</p>
<p>Osserva infatti che, malgrado la declaratoria di inefficacia del titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei creditori, non era stato affatto accertato il difetto di obbligazione.</p>
<p>La Corte chiarisce che non è in discussione il principio di inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo che al momento di dichiarazione di fallimento sia ancora opponibile o oggetto di opposizione.</p>
<p>Aggiunge tuttavia che inopponibilità non significa revoca del decreto, che non a caso i giudici di merito avevano ritenuto solo inefficace.</p>
<p>L’inopponibilità, precisano gli Ermellini, è infatti circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l’adempimento sia stato volontario o coattivo.</p>
<p>In ogni caso, manca infatti un contrario accertamento che consenta di qualificare come non dovuta la prestazione. E a ciò non può certo sopperire la declaratoria di inefficacia del titolo nei confronti della massa dei creditori dopo l’apertura del fallimento.</p>
<p>Nel caso che ci occupa siamo quindi dinanzi ad un’ipotesi di pagamento che è suscettibile di revocatoria, qualora ne sussistano i presupposti, o di ripetizione d’indebito purché la dazione risulti non dovuta.</p>
<p>A tale ultimo fine non è sufficiente che gli organi della procedura concorsuale si limitino ad allegare l’inidoneità del titolo giustificativo, dovendo piuttosto dimostrare che il creditore non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti della procedura, nei modi e termini di legge, o che tale pretesa, quantunque proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.</p>
<p>Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:</p>
<p>“Nell’ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest’ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”.</p>
<p>Fonte: Altalex.com </p>
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		<title>Bolletta di acqua, luce e gas: cosa dimostrare per contestarla?</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22/11/2016 n° 23699 Nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. In caso di contestazione dei consumi da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22/11/2016 n° 23699</p>
<p>Nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.<br />
In caso di contestazione dei consumi da parte dell&#8217;utente, come si riparte l&#8217;onere della prova tra fruitore e fornitore?<br />
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 22 novembre 2016, n. 23699.<br />
Ad un utente veniva notificato decreto ingiuntivo per fattura di pagamento in relazione a consumi idrici, non pagata, al quale seguiva opposizione, nella quale riteneva, tra le altre ragioni, che fosse stato ivi riportato un consumo eccessivo. Tribunale e Corte d&#8217;Appello respingevano la sua domanda oppositrice. L&#8217;utente ricorreva in Cassazione.<br />
La fattura è titolo idoneo per l&#8217;emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l&#8217;ha emessa, ma nell&#8217;eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell&#8217;esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall&#8217;opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall&#8217;ordinamento al sistema di lettura a contatore.<br />
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di affermare, in particolare in relazione ai contratti di abbonamento telefonico, che essi hanno la struttura del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), che riconoscono al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. Si è pertanto affermato che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito dell&#8217;utenza idrica) costituisce, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.<br />
Il contratto di abbonamento telefonico è stato quindi qualificato come contratto per adesione di natura privata, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), le quali non impediscono all&#8217;utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile.<br />
D&#8217;altronde, l&#8217;obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all&#8217;utenza, mentre l&#8217;utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell&#8217;utenza e dell&#8217;impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli, cfr. Cass. n. 17041 del 2002).<br />
Il principio è risalente e riviene da Cass. n. 10313 del 2004, che ha ribadito, in tema di riparto dell&#8217;onere probatorio, che l&#8217;obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l&#8217;utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all&#8217;uopo, influenza la scelta dell&#8217;utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.<br />
Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.<br />
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l&#8217;onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l&#8217;onere di provare che l&#8217;eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell&#8217;impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi; deriva da quanto precede che non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell&#8217;inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante, nonchè non può ricadere sul fruitore della prestazione l&#8217;impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Decreto ingiuntivo non esecutivo: è opponibile al fallimento?</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Jul 2016 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tribunale, Rovigo, decreto 04/05/2016 Il tema di analisi oggetto del presente decreto è relativo all’ “estensibilità o meno del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dell’apposizione della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. in un decreto ingiuntivo prima della data di emissione della sentenza di fallimento ai fini dell’opponibilità di detto titolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale, Rovigo, decreto 04/05/2016</p>
<p>Il tema di analisi oggetto del presente decreto è relativo all’ “estensibilità o meno del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dell’apposizione della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. in un decreto ingiuntivo prima della data di emissione della sentenza di fallimento ai fini dell’opponibilità di detto titolo alla procedura di concordato preventivo qualora sfoci nella procedura fallimentare in virtù del principio della consecuzione tra le procedure”.</p>
<p>Nella fattispecie, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di una società in liquidazione nella parte in cui non era stato ammesso parte del credito richiesto e non era stato riconosciuto il privilegio indicato. Tale credito era stato escluso in quanto derivate da due decreti ingiuntivi privi della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. alla data del deposito della domanda di concordato preventivo, nella procedura cui è poi seguito il fallimento in questione.</p>
<p>In particolare, ad avviso del giudice delegato, in virtù del principio di consecuzione delle procedure ed in considerazione dello stato di insolvenza in cui già versava la società alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo, detti titoli sarebbero stati inopponibili alla procedura in ossequio al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. e degli art. 169 e 45 L.F..</p>
<p>Il ricorrente, opponendosi, contestava principalmente proprio l’applicabilità alla fattispecie del principio di consecuzione delle procedure, sottolineando il diverso carattere della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare, la prima implicante un accertamento di natura amministrativa e la seconda di natura costitutiva, tale per cui sarebbe irrilevante la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. prima dell’instaurazione del concordato.</p>
<p>Il Tribunale di Rovigo non ha però accolto l’opposizione sul punto. Ha infatti osservato che “il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile al fallimento attesa la valenza giuridica dell’attività di accertamento svolta in tale sede dal giudice, l’unica idonea a munire il titolo di valenza di cosa giudicata formale e sostanziale e a renderlo opponibile al fallimento, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori secondo la procedura prevista dalla legge fallimentare per l’accertamento del passivo”.</p>
<p>La chiave dell’applicabilità del principio di consecuzione delle procedure in detta ipotesi, sottolinea il giudice, “risiede non tanto nell’avvenuta ammissione o meno al concordato dopo la presentazione della relativa domanda, quanto piuttosto nella sussistenza ab origine, quindi sin dalla presentazione della domanda di concordato, di quello stato di insolvenza che comunque avrebbe dato luogo al fallimento”.</p>
<p>Nel caso in esame, infatti, emerge per tabulas (in particolare, considerato il breve lasso di tempo trascorso tra il deposito della domanda di concordato e il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento e il fatto che la società avesse già cessato la propria attività prima della presentazione della domanda di concordato) che alla data di presentazione della domanda di concordato sussistesse già quello stato di insolvenza idoneo a provocare una declaratoria di fallimento.</p>
<p>Ne consegue l’inopponibilità al fallimento dei d. i. e delle relative iscrizioni ipotecarie in quanto basate su titoli non opponibili al fallimento.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Decreto ingiuntivo: in caso di contestazione la banca deve provare il credito</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.09.2014 n° 19696 L’onere della prova ricade in capo all’istituto di credito nel caso vi sia esplicita contestazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ogni qualvolta l’istituto bancario proceda giudizialmente contro il cliente tramite ricorso per decreto ingiuntivo che venga opposto dallo stesso cliente, la banca deve dimostrare il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione civile, sez. I, sentenza 18.09.2014 n° 19696<br />
L’onere della prova ricade in capo all’istituto di credito nel caso vi sia esplicita contestazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.</p>
<p>Ogni qualvolta l’istituto bancario proceda giudizialmente contro il cliente tramite ricorso per decreto ingiuntivo che venga opposto dallo stesso cliente, la banca deve dimostrare il proprio credito nel caso in cui quest’ultimo sia stato contestato specificamente.</p>
<p>Nella decisione 18 settembre 2014, n. 19696 i giudici, richiamando precedenti sul tema (Cass. n. 1842/2011) ricorda che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all&#8217;onere di provare il proprio credito invocando l&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell&#8217;ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all&#8217;attività imprenditoriale non può sollevarla dall&#8217;onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.</p>
<p>Il principio, con specifico riferimento alla nullità di clausole riguardanti interessi ultralegali non dovuti, è stato affermato anche nella pronuncia n. 23974/2010, secondo la quale non si può confondere l&#8217;onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito, cui la banca risulta gravata.</p>
<p>La banca deve dimostrare il “percorso” del calcolo del saldo negativo che imputa al proprio cliente, depositando tutti i documenti nonché gli estratti conto dall’inizio del rapporto; non solo la documentazione concernente gli ultimi dieci anni.</p>
<p>Ancora in tema di capitalizzazione trimestrale i giudici della I sezione civile della Cassazione con la decisione del 18 settembre 2014 n. 19696 hanno precisato che la nullità della clausola, appunto, di capitalizzazione trimestrale degli interessi, posti a carico del cliente dell’istituto bancario, produce i propri effetti sin dall’inizio del rapporto di conto corrente.</p>
<p>La dichiarata nullità della citata clausola originariamente applicata al rapporto rende indispensabile il recupero dell’intero saldo sin dall’attivazione del conto (sul punto si veda Cass. civ. n. 21466/2013).</p>
<p>Fonte: Altalex</p>
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