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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; danno patrimoniale</title>
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		<title>Comune ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. delle infiltrazioni provenienti da una piazza pubblica</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 471 resa in data 28 maggio 2026, il Tribunale di Livorno ha condannato il Comune ritenendolo responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. (obbligo di custodia) dei danni materiali derivanti dai difetti di impermeabilizzazione della copertura della pubblica piazza sovrastante un garage privato che presentava al suo interno gravi infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dal predetto suolo pubblico.<br />
La  pronuncia &#8211; ravvisato il nesso di causalità tra la pavimentazione della piazza pubblica e le infiltrazioni nel sottostante garage &#8211; conferma l&#8217;orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il cittadino dinanzi all&#8217;inerzia manutentiva della P.A. sui beni di cui ha il controllo diretto ex art. 2051 c.c.</p>
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		<title>Responsabilità oggettiva del proprietario dell&#8217;animale che aggredisce un passante</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:57:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916 La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916</p>
<p>La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il legame giuridico tra il proprietario e l&#8217;animale sia determinante, escludendo la possibilità di sottrarsi alla responsabilità addossandola a terzi, anche nel caso in cui si tratti di minorenni.<br />
Nel caso specifico, in un parco cittadino, un cane riusciva a liberarsi dal controllo della minore che lo teneva al guinzaglio (peraltro in assenza di museruola) ed attaccava una passante procurandole gravi ferite; nonostante ciò, la proprietaria dell&#8217;animale, madre della ragazza, decideva di non costituirsi in giudizio per difendersi dalla richiesta di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti dalla danneggiata.<br />
Il Tribunale di Roma riconosceva la proprietaria come responsabile del danno subito dalla vittima, in qualità di custode effettiva dell&#8217;animale, affermando inequivocabilmente la responsabilità oggettiva del custode.</p>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Uso di carta di credito altrui: quando è legittimo?</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021) L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021)</p>
<p>L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021 &#8211; testo in calce).</p>
<p>La pronuncia che si annota consegue al ricorso proposto avverso la sentenza d&#8217;appello che, in riforma dell&#8217;assoluzione pronunciata in prime cure, condannava i coimputati per indebito utilizzo di carta di credito, intestata alla persona offesa, per ripetuti prelievi di carburante, effettuati in un&#8217;area di servizio in orario notturno.</p>
<p>Il giudice di prime cure aveva ritenuto scriminata la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, vigente all&#8217;epoca del fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che questa avesse assentito all&#8217;utilizzo della carta per estinguere il debito intercorrente con uno dei due imputati. La Corte d&#8217;appello aveva ribaltato il verdetto assolutorio riscontrando un prelievo di importo superiore al debito.</p>
<p>Con il ricorso veniva dedotta la mancanza di prova circa il contributo del ricorrente, sotto il profilo materiale e psicologico, all&#8217;ipotizzato utilizzo abusivo dell&#8217;altrui carta di credito; veniva altresì censurata la mancata considerazione dell&#8217;argomento utilizzato dalla sentenza di primo grado per dimostrare l&#8217;esistenza del consenso dell&#8217;avente diritto all&#8217;uso dello strumento di pagamento.</p>
<p>La Corte di cassazione ha considerato immune da censure il decisum dei giudici di secondo grado evidenziando come il giudizio di responsabilità dell&#8217;imputato fosse stato da questi fondato sull&#8217;apprezzamento delle modalità oggettive della condotta degli imputati e sugli accertamenti di pg che, ad onta delle dichiarazioni della persona offesa, impedivano di ipotizzare la rilevanza di un eventuale consenso dell&#8217;avente diritto e facevano emergere l&#8217;uso indebito &#8211; perchè finalizzato all&#8217;esclusivo profitto dell&#8217;imputato &#8211; della carta di credito di cui altri era titolare.</p>
<p>Ha poi precisato la Corte che la scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto non possa operare rispetto alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 oggi trasfusa nell&#8217;art. 493 ter c.p.. Ciò in quanto l&#8217;esimente in questione richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili e tale non è l&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell&#8217;utilizzazione da parte dei consociati di mezzi sostitutivi del contante che, unitamente al patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, viene protetto dalla norma che sanziona l&#8217;uso indebito di carte di credito.</p>
<p>Stante la natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice e l&#8217;indisponibilità dell&#8217;oggetto di tutela, la Corte ha concluso che l&#8217;omesso esame dell&#8217;operatività della causa di giustificazione da parte della sentenza impugnata non aveva prodotto alcun effetto deteriore per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione, i giudici territoriali avrebbero poi valutato correttamente la condotta considerata anche sotto il profilo dell&#8217;esame del requisito soggettivo del reato contestato, desumendo la consapevolezza dell&#8217;uso indebito della carta di credito e il fine di profitto perseguito dalle modalità della condotta e dall&#8217;assenza di prova circa un&#8217;eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito: autorizzazione che assume rilevanza solo ove sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisca esclusivamente nell&#8217;interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l&#8217;uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.</p>
<p>Ed invero – ha precisato la Corte &#8211; se pur non può ignorarsi che l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo &#8211; dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute &#8211; il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità), è necessario che l&#8217;eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell&#8217;interesse del titolare della carta di credito.</p>
<p>Ne consegue quindi che l&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi debba essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all&#8217;apparente autorizzazione del titolare.</p>
<p>Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Anna Larussa)</p>
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		<title>Danno patrimoniale, come calcolarlo se la vittima non percepisce reddito?</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020) Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Risarcibile il danno da perdita della capacità lavorativa, da liquidare con equo apprezzamento delle circostanze del caso (Cassazione, ordinanza n. 9682/2020)</p>
<p>Il soggetto non percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente) ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro. Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell&#8217;infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.</p>
<p>Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682 (testo in calce).</p>
<p>A seguito di un sinistro stradale, la danneggiata agiva contro il danneggiante e la sua società assicuratrice, al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, veniva accolta la richiesta risarcitoria limitatamente al danno non patrimoniale, mentre era rigettata quella relativa al danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno e dalla distruzione del veicolo. In sede di gravame, il giudice riteneva che l’attrice non avesse diritto al danno patrimoniale perché non lo aveva provato. Si giunge così in Cassazione.</p>
<p>La ricorrente si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In particolare, ella era in procinto di laurearsi in architettura e, benché non vi fosse la prova che avrebbe esercitato la libera professione in futuro, soffriva comunque di un’invalidità che le avrebbe impedito anche lo svolgimento del mero lavoro domestico. Infatti, la consulenza tecnica aveva individuato postumi invalidanti pari al 65%. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, in quanto il giudice del gravame non ha motivato il rigetto della domanda della danneggiata, o meglio la pronuncia risulta viziata da una motivazione apparente.</p>
<p>Nel caso di specie, occorre stimare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno di un soggetto che ha subito una rilevante invalidità e che non risultava percettore di reddito al momento dell’infortunio. Ricordiamo brevemente la differenza tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:</p>
<p>la perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;<br />
la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.<br />
Si ricorda che «gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito» (Cass. 12211/2015). Per un approfondimento, si rimanda alla lettura della guida sul danno futuro.</p>
<p>Invece, nella fattispecie oggetto di scrutinio, i giudici di merito avevano negato il risarcimento per tale ultima posta di danno.</p>
<p>Nel caso in cui il soggetto che riporti delle lesioni permanenti non sia percettore di reddito (si pensi alla casalinga o allo studente), il giudice di merito deve effettuare due valutazioni:</p>
<p>stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;<br />
accertare se i postumi precludano (o meno) la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e trarne un reddito.<br />
Invece, la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che:</p>
<p>la vittima non avesse offerto un riscontro probatorio circa la contrazione del proprio reddito,<br />
«non esiste alcuna presunzione del fatto che le pur gravissime lesioni subite dall&#8217;attrice non le avrebbero consentito di esercitare la professione di architetto, atteso che all&#8217;epoca dei fatti la stessa non era neanche laureata».<br />
La Suprema Corte ritiene tale motivazione “al di sotto del minimo costituzionale” richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8053/2014).</p>
<p>Quanto al primo rilievo, non si può pretendere da un soggetto non percettore di reddito la prova della contrazione delle proprie entrate come, invece, fatto dalla Corte d’Appello.</p>
<p>Quanto al secondo rilievo, non v’è consequenzialità tra il fatto che la vittima non avesse ancora conseguito la laurea con la circostanza che, in futuro, avrebbe potuto esercitare la professione di architetto.</p>
<p>Al giudice di merito era richiesto di liquidare un danno futuro, pertanto, avrebbe dovuto acclarare:<br />
se era verosimile che la vittima, rimanendo sana, si sarebbe laureata;<br />
se i postumi residuati all&#8217;infortunio erano compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima.<br />
La sentenza viene, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’appello che, nella decisione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:<br />
&#8220;il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell&#8217;infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.):<br />
a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;<br />
b) in secondo luogo, se i postumi residuati all&#8217;infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima&#8221;.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo dell&#8217;Avv. Marcella Ferrari)</p>
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