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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; Danno non patrimoniale</title>
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		<title>Responsabilità oggettiva del proprietario dell&#8217;animale che aggredisce un passante</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:57:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916 La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, sez. XIII civile, sent., 22 settembre 2025, n. 12916</p>
<p>La decisione del Tribunale di Roma rappresenta un cambiamento significativo in merito alla responsabilità per danni causati da animali domestici, stabilendo che il proprietario o custode di un cane aggressivo è direttamente responsabile, indipendentemente dalla colpa o dalla negligenza. La sentenza chiarisce come il legame giuridico tra il proprietario e l&#8217;animale sia determinante, escludendo la possibilità di sottrarsi alla responsabilità addossandola a terzi, anche nel caso in cui si tratti di minorenni.<br />
Nel caso specifico, in un parco cittadino, un cane riusciva a liberarsi dal controllo della minore che lo teneva al guinzaglio (peraltro in assenza di museruola) ed attaccava una passante procurandole gravi ferite; nonostante ciò, la proprietaria dell&#8217;animale, madre della ragazza, decideva di non costituirsi in giudizio per difendersi dalla richiesta di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti dalla danneggiata.<br />
Il Tribunale di Roma riconosceva la proprietaria come responsabile del danno subito dalla vittima, in qualità di custode effettiva dell&#8217;animale, affermando inequivocabilmente la responsabilità oggettiva del custode.</p>
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		<title>Condominio e rumore di tacchi dal piano superiore: no al reato di disturbo della quiete pubblica</title>
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		<pubDate>Sat, 10 May 2025 08:41:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposto delle persone (art. 659 c.p.).<br />
Se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i residenti dell’appartamento sottostante è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica?<br />
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, risponde negativamente. La fattispecie contravvenzionale postula che la fonte sonora arrechi disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, ma è configurabile anche nel caso di un ristretto numero di soggetti, come i residenti in uno stabile condominiale. Tuttavia, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente, non basta che i rumori arrechino disturbo ai soli residenti degli appartamenti inferiori (o superiori) rispetto alla fonte di propagazione, ma è necessario che tali emissioni rumorose arrechino disturbo ad una più consistente parte degli occupanti del condominio, poiché solo così può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica.<br />
Gli ermellini precisano che è irrilevante che le lamentele provengano solo da uno o due soggetti, mentre occorre accertare che l’emissione sia idonea ad arrecare disturbo a molti condomini e non solo a quelli sottostanti. Inoltre, è necessario acclarare che la diffusività in concreto dei rumori sia tale da superare i limiti della normale tollerabilità. Nel caso di specie, i giudici di legittimità escludono che la condotta molesta dei due condomini del piano superiore integri il reato, poiché il rumore provocato dal calpestio dei tacchi e dallo spostamento dei mobili non è idoneo a propagarsi e a recare disturbo ad altri. Tuttavia, la circostanza che tale condotta non integri un illecito penale non esclude che possa configurare un illecito civile con eventuale diritto al risarcimento del danno (ex art. 844 c.c.). Infatti, le ragioni della persona disturbata possono essere fatte valere in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato.<br />
Fonte: Altalex.com (articolo di Marcella Ferrari)</p>
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		<title>Il rinnovo del CTU e i poteri discrezionali del giudice di merito</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 16:07:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022. Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione della CTU. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022.<br />
Il caso: Il Tribunale rigettava il ricorso proposto da Tizio nei confronti dell&#8217;INPS ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l&#8217;accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;indennità di accompagnamento e dell&#8217;accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.<br />
Il giudice del merito riteneva infatti pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato in sede di ATP, tratte dall&#8217;esame della documentazione allegata in atti e &#8220;&#8230;da accurati accertamenti diagnostici effettuati in base a corretti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile&#8221;. Tizio ricorre in Cassazione, contestando le conclusioni del CTU in merito all&#8217;inquadramento delle patologie dallo stesso sofferte in quanto sottostimate rispetto al quadro diagnostico rappresentato. Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto ribadisce che:a) in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un&#8217;esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell&#8217;indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto; b) nel caso in esame, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver tenuto conto di alcune certificazioni e della gravità della patologia sofferta, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni rese dal CTU, si traducono in un mero dissenso diagnostico e non si rivelano idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale; c) nel giudizio in materia d&#8217;invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.</p>
<p>Fonte: www.avvocatoandreani.it</p>
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		<title>Tik Tok, madre condannata a rimuovere i video con la figlia</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021) Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici. Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il padre non era d&#8217;accordo: il Tribunale di Trani ricorda che è necessario che il consenso alla pubblicazione sia prestato dai genitori, concordemente tra loro (ordinanza 30 agosto 2021)</p>
<p>Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.</p>
<p>Per la prima volta il Tribunale di Trani &#8211; con l’ordinanza del 30 agosto 2021 (testo in calce) &#8211; si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata.</p>
<p>Il Tribunale ha considerato che la pubblicazione da parte della madre di video con la figlia minorenne (di circa nove anni) integra violazione di una serie di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali.</p>
<p>In particolare, l’articolo 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che stabilisce che “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione” e che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.</p>
<p>Il Tribunale ricorda poi come il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il Codice della Privacy considerano l&#8217;immagine fotografica dei propri figli un dato personale, la sua diffusione integrando così un&#8217;interferenza nella vita privata. Dunque, nel caso di minori di anni quattordici, secondo le normi vigenti in Italia, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, invece dei propri figli, concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all&#8217;onore, al decoro e alla reputazione dell&#8217;immagine del minore.</p>
<p>Nell’ordinanza, il Tribunale di Trani fa anche sue le considerazioni del Tribunale di Mantova, che precisava in una sentenza del 19 settembre 2017 che “l&#8217;inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l&#8217;ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l&#8217;ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha condannato la madre a rimuovere i video ed a versare una somma di 50 euro sul conto della figlia per ogni eventuale giorno di ritardo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p>Al di là del diritto all’immagine, infatti, le conseguenze della condivisione di immagini o video di minori su Internet sulla loro Privacy ma anche la loro sicurezza possono essere altamente dannose.</p>
<p>Questa pratica, che consiste nel condividere continuamente foto dei propri figli sui social, è chiamata “sharenting”  ed è già stata oggetto di diversi commenti. Infatti, la condivisione di tali immagini regala ai bambini un “tatuaggio digitale” indelebile, di cui non sono sempre contenti in seguito. Inoltre, non è esente da rischi. Ad esempio, si considera che entro il 2030 lo sharing rappresenterà i due terzi di tutte le frodi di identità che colpiscono i giovani. Le informazioni condivise dai genitori possono essere successivamente utilizzate per prestiti fraudolenti, transazioni con carta di credito e truffe negli acquisti online.</p>
<p>Non solo, tale pratica può anche creare problemi per l&#8217;incolumità fisica di un bambino. Molte foto d&#8217;infanzia &#8220;innocenti&#8221; pubblicate dai genitori trovano la loro strada nei siti Web pedofili. Una foto può esporre un luogo a estranei. Le persone malintenzionate possono utilizzare le informazioni per contattare i bambini sotto falsa identità con l&#8217;intenzione di abusarne. Questo è ancora più vero considerando i video che vengono spesso caricati sul social TikTok.</p>
<p>È altresì importante ricordare che ogni foto postata online verrà infine analizzata da diversi algoritmi che sono in grado di elaborare ed acquisire da tali immagini numerosi dati personali. Sebbene il GDPR sancisca l’esistenza del diritto alla cancellazione dei dati, quando si tratta di diffusione online, da un lato molto spesso i dati ivi presenti non vengono cancellati ma solo resi invisibili, dall’altro lato la perdita del controllo sugli stessi è di fatto inevitabile, essendo impossibile rintracciare le singole ipotesi di “copia” o “download” su terminali di terze parti.[1]</p>
<p>Il considerando 38 del GDPR recita che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. È proprio per questo motivo che, come ricorda il Tribunale di Trani nell’ordinanza commentata, è necessario che il consenso alla pubblicazione online di immagini dei figli minori sia prestato dai genitori.</p>
<p>Tuttavia, secondo alcuni autori[2], il Regolamento europeo trascura purtroppo la possibilità che i genitori possano non essere tecnologicamente competenti per salvaguardare la privacy dei propri figli o che non sempre si sentano obbligati ad agire nel migliore interesse dei propri figli. Così, l&#8217;uso della &#8220;condivisione&#8221; come mezzo per convalidare il ruolo dei genitori è cresciuto in modo esponenziale e ha portato all&#8217;esposizione online dell&#8217;identità dei bambini senza alcun riguardo per le possibili conseguenze negative come il furto di identità, la criminalità online e la privazione dell&#8217;autonomia e del diritto all&#8217;autodeterminazione dei propri figli.</p>
<p>Pertanto, il Tribunale ha giustamente accolto il ricorso del padre nel caso di specie per tutelare i diritti della figlia minorenne. È da augurarsi che decisioni analoghe, e la loro diffusione, possano accrescere la consapevolezza dei genitori delle possibili conseguenze e dei rischi della condivisione di immagini, e a maggior ragione video, dei propri figli online.</p>
<p>Fonte: Altalex.com &#8211; articolo a cura di Marco Martorana </p>
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		<title>Uso di carta di credito altrui: quando è legittimo?</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 09:50:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021) L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare che siano legittimate condotte abusive occorre provare l&#8217;autorizzazione del titolare e il suo interesse esclusivo (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021)</p>
<p>L&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi deve essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive (Cass. pen., sentenza n. 18609/2021 &#8211; testo in calce).</p>
<p>La pronuncia che si annota consegue al ricorso proposto avverso la sentenza d&#8217;appello che, in riforma dell&#8217;assoluzione pronunciata in prime cure, condannava i coimputati per indebito utilizzo di carta di credito, intestata alla persona offesa, per ripetuti prelievi di carburante, effettuati in un&#8217;area di servizio in orario notturno.</p>
<p>Il giudice di prime cure aveva ritenuto scriminata la fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, vigente all&#8217;epoca del fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concludendo che questa avesse assentito all&#8217;utilizzo della carta per estinguere il debito intercorrente con uno dei due imputati. La Corte d&#8217;appello aveva ribaltato il verdetto assolutorio riscontrando un prelievo di importo superiore al debito.</p>
<p>Con il ricorso veniva dedotta la mancanza di prova circa il contributo del ricorrente, sotto il profilo materiale e psicologico, all&#8217;ipotizzato utilizzo abusivo dell&#8217;altrui carta di credito; veniva altresì censurata la mancata considerazione dell&#8217;argomento utilizzato dalla sentenza di primo grado per dimostrare l&#8217;esistenza del consenso dell&#8217;avente diritto all&#8217;uso dello strumento di pagamento.</p>
<p>La Corte di cassazione ha considerato immune da censure il decisum dei giudici di secondo grado evidenziando come il giudizio di responsabilità dell&#8217;imputato fosse stato da questi fondato sull&#8217;apprezzamento delle modalità oggettive della condotta degli imputati e sugli accertamenti di pg che, ad onta delle dichiarazioni della persona offesa, impedivano di ipotizzare la rilevanza di un eventuale consenso dell&#8217;avente diritto e facevano emergere l&#8217;uso indebito &#8211; perchè finalizzato all&#8217;esclusivo profitto dell&#8217;imputato &#8211; della carta di credito di cui altri era titolare.</p>
<p>Ha poi precisato la Corte che la scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto non possa operare rispetto alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 oggi trasfusa nell&#8217;art. 493 ter c.p.. Ciò in quanto l&#8217;esimente in questione richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili e tale non è l&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell&#8217;utilizzazione da parte dei consociati di mezzi sostitutivi del contante che, unitamente al patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento, viene protetto dalla norma che sanziona l&#8217;uso indebito di carte di credito.</p>
<p>Stante la natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice e l&#8217;indisponibilità dell&#8217;oggetto di tutela, la Corte ha concluso che l&#8217;omesso esame dell&#8217;operatività della causa di giustificazione da parte della sentenza impugnata non aveva prodotto alcun effetto deteriore per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.</p>
<p>Secondo la Corte di cassazione, i giudici territoriali avrebbero poi valutato correttamente la condotta considerata anche sotto il profilo dell&#8217;esame del requisito soggettivo del reato contestato, desumendo la consapevolezza dell&#8217;uso indebito della carta di credito e il fine di profitto perseguito dalle modalità della condotta e dall&#8217;assenza di prova circa un&#8217;eventuale autorizzazione da parte del titolare della carta di credito: autorizzazione che assume rilevanza solo ove sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisca esclusivamente nell&#8217;interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l&#8217;uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.</p>
<p>Ed invero – ha precisato la Corte &#8211; se pur non può ignorarsi che l&#8217;utilizzo degli strumenti elettronici da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo &#8211; dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute &#8211; il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità), è necessario che l&#8217;eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la realizzazione esclusiva dell&#8217;interesse del titolare della carta di credito.</p>
<p>Ne consegue quindi che l&#8217;esistenza della volontà da parte del titolare della carta di credito all&#8217;uso ad opera di terzi debba essere rigorosamente valutata, al fine di evitare che siano legittimate condotte abusive poste in essere grazie all&#8217;apparente autorizzazione del titolare.</p>
<p>Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Anna Larussa)</p>
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		<title>Pedone investito: risponde il conducente che rispetta i limiti di velocità?</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094). La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).</p>
<p>La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per il delitto di cui all’art. 589 c.p., di un automobilista, che, in violazione dell’art. 141 co. 1,2,3, C.d.S., nel procedere ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto (attraversamento di zona abitata) ed alle condizioni ambientali esistenti (asfalto bagnato per il violento temporale), investiva, cagionando lesioni personali da cui derivava il decesso, un pedone intento ad attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali.</p>
<p>Il giudice di primo grado, concludendo, a seguito di istruttoria dibattimentale, che il pedone fosse visibile dall’automobilista – e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento – ritenendo configurabile un rimprovero di colpa nei confronti dell’imputato, per non aver guidato con la massima attenzione, correlata alle avverse condizioni di tempo e luogo, sia pure rispettando il limite di velocità, condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Con unico motivo di appello, l’imputato lamentava che il sinistro mortale si fosse verificato esclusivamente per fatto illecito della vittima, configurandosi una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l’evento. In particolare, analizzando le emergenze istruttorie, evidenziava la condotta del pedone, che avrebbe attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, nonostante l’incipiente arrivo dell’autovettura, facilmente visibile per la presenza dei proiettori ed a velocità – così come acclarato dal Ct del Pm – inferiore al limite stabilito di 50 km/h.</p>
<p>La Corte d’Appello confermava la pronuncia di condanna di primo grado.</p>
<p>Avverso tale provvedimento, a mezzo di proprio difensore di fiducia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, con unico motivo, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione – nonché travisamento della prova laddove, nonostante più volte segnalato dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad una valutazione unitaria delle prove in atti, nonostante le numerose incongruenze in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di esclusione della responsabilità dell’imputato. Ci si duoleva, in particolare, che la Corte territoriale fosse giunta ad escludere l’esistenza di una condotta imprudente ascrivibile al pedone, sulla base del positivo accertamento della responsabilità colposa, per violazione delle norme del codice della strada, da parte dell’imputato, sebbene fosse pacifico che il pedone, in siffatte condizioni di tempo e della strada, non aveva fatto prudente uso delle strisce pedonali: sul punto il ricorrente rilevava che il pedone aveva posto in essere un comportamento colposo costituente causa esclusiva del suo investimento.</p>
<p>La sentenza<br />
La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe indicata, afferma in primo luogo che l’addebito di colpa nei confronti dell’imputato, quantunque concorrente con quello della vittima, risulta lineare e coerente con le risultanze processuali.</p>
<p>Osserva infatti che all’imputato non viene contestato il superamento dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, avrebbero dovuto orientare la condotta dell’automobilista alla massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale lì attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.</p>
<p>Secondo la Corte di legittimità, il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista.</p>
<p>L’art. 141 del codice della strada, come noto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. In particolare, la norma impone all’automobilista di padroneggiare il controllo del proprio veicolo, ed il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.</p>
<p>Il Supremo Consesso, nella sentenza in questione, analizza un importante principio in tema di circolazione stradale – evocato peraltro nell’atto di ricorso a favore dell’imputato, che assumeva la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente – ossia il principio di affidamento.</p>
<p>Come noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività, e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito.</p>
<p>Tale principio, in tema di circolazione stradale, come più volte declinato dalla Suprema Corte, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis Cass., sez. IV, n. 51747 del 27.11.2019, Ripepi; Cass. pen., sez. IV, n. 5691 del 2.2.2016, Tettamanti, Rv. 265981).</p>
<p>Pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità, e, occorrendo, anche fermarsi, “allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così sez. IV, sent. n. 8859 del 1988).</p>
<p>In tema di reato colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.</p>
<p>Nel caso di specie, non ravvisando un’ipotesi in tal senso, ritenendo invece che dalle risultanze istruttorie valorizzate dai giudici di merito (in particolare, dalle testimonianze svolte nel corso dell’istruttoria, che avevano appurato l’effettiva visibilità del pedone che attraversava) fosse assolutamente visibile – e prevedibile – l’attraversamento del pedone successivamente investito, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Reagisce al bullo? Nessuna condanna</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:36:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto. E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate. E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli ermellini (ordinanza civile n. 22541/2019) non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l&#8217;adolescente è stato ripetutamente sottoposto.<br />
E’ necessario prestare attenzione e tutela all&#8217;adolescente che è esposto ad atti di bullismo idonei a provocare delle reazioni amplificate.<br />
E’ quanto emerge dall&#8217;ordinanza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 22541/2019 (testo in calce).<br />
Il caso vedeva un giovane, vittima da tempo di atti di bullismo, reagire sferrando un pugno al volto dell’aggressore. Per tale motivo i giudici di merito di secondo grado condannavano l’adolescente in solido con i suoi genitori a risarcire il danno cagionato al bullo.<br />
Questo in quanto, secondo i giudici territoriali, la reazione era arrivata in un secondo momento rispetto alla condotta persecutoria da parte del bullo, con la conseguenza di non poter configurare come legittima difesa la reazione del bullizzato.<br />
Secondo i giudici della Suprema Corte, quando l’autore della reazione è un adolescente, vittima di comportamenti prevaricatori, reiterati nel tempo, occorre tener conto che la sua personalità non si è ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato sottoposto.<br />
E’ prevedibile, continuano, che la vittima possa reagire con comportamenti aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi particolarmente elevati in termini emotivi, in forma di resilienza passiva e autoconservativa, evolversi in forme di autodistruzione oppure tradursi, come in questo caso, in comportamenti esternalizzati aggressivi.<br />
Sempre secondo la Cassazione in assenza di prove circa come le istituzioni, la scuola, in particolare, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo, mancando anche la prova di espressioni di condanna pubblica e sociale del comportamento adottato dai cosiddetti bulli, non era legittimo attendersi da parte dell’adolescente una reazione razionale controllata e non emotiva.<br />
Per gli ermellini, quindi, non si possono ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente è stato ripetutamente sottoposto.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (articolo di Simone Marani)<a href="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg"><img src="http://www.studiolegalecorciulo.it/wp-content/uploads/2019/09/bullismo-3-490-x-330.jpg" alt="bullismo-3 (490 x 330)" width="490" height="330" class="alignleft size-full wp-image-388" /></a></p>
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		<title>Mazza da baseball in auto? E&#8217; reato se manca il giustificato motivo</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 12:14:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/12/2018 n° 55037 La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Trento che, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. 110 del 1975, art. 4 comma 3, aveva condannato l’imputato che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/12/2018 n° 55037</p>
<p>La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Trento che, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. 110 del 1975, art. 4 comma 3, aveva condannato l’imputato che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, per essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 60 cm.  </p>
<p>E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 55037 del 10.12.2018 (ud. 6.11.2018).</p>
<p>Il difensore proponeva ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2.  In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che nel caso specifico difettavano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta in suo possesso non costituiva oggetto atto ad offendere, essendo di ridotte dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. In aggiunta, la mazza in sequestro non poteva in alcun modo considerarsi un&#8217;arma, ma solo un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l&#8217;imputato era tifoso.</p>
<p>Secondo la Suprema Corte, l’assunto difensivo non aveva individuato un’unica, precisa e verificabile giustificazione del porto fuori la propria abitazione di una mazza da baseball. Invero, nel caso di specie, la difesa aveva richiamato evenienze teoriche e possibili in natura, senza però offrire una giustificazione positivamente riscontrabile, rapportata al caso concreto. Si era limitata a prospettare, in via astratta ed ipotetica, che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica dell’imputato, ovvero per mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi del tutto leciti. L’art. 4 co.2 della Legge 110 del 1975 richiede invece espressamente che il porto fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di essa, di strumenti atti ad offendere, costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga “senza giustificato motivo” ed a prescindere quindi dall&#8217;ulteriore condizione che esso appaia “chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l&#8217;offesa della persona”.</p>
<p>Il Supremo Collegio sottolinea come la giurisprudenza di legittimità detta i criteri per ricostruire la fattispecie di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, nel senso che il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell&#8217;agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell&#8217;oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell&#8217;accadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466). </p>
<p>Il Supremo Collegio condividendo le conclusioni del Tribunale respinge il ricorso dell’imputato in quanto il giustificato motivo rilevante ai sensi della normativa contestata, non è quello dedotto a posteriori dall&#8217;imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all&#8217;attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli agenti verbalizzanti (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023). </p>
<p>Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell&#8217;impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, poiché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita.</p>
<p>Quanto al secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità sotto il profilo della potenzialità dell&#8217;uso offensivo dell’oggetto portato in luogo pubblico, al di là delle contingenze del singolo momento, la Corte ritiene che siffatto accertamento non sia stato dedotto dalla difesa nel corso del giudizio di prima grado, ma solo con il ricorso per cassazione, incorrendo così nella sanzione della inammissibilità per difetto di prova.</p>
<p>Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com (nota di Serena Masi)</p>
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		<title>Danno alla vita di relazione? E’ compreso in quello biologico</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 16:51:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513 I pregiudizi relazionali rientrano nel concetto di danno alla salute, per cui la personalizzazione del risarcimento potrà scattare soltanto in presenza di conseguenze straordinarie. È quanto chiarito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza n.7513/18, pubblicata il 27 marzo scorso. Nella vicenda in esame, il ricorrente, ferito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 27/03/2018 n° 7513</p>
<p>I pregiudizi relazionali rientrano nel concetto di danno alla salute, per cui la personalizzazione del risarcimento potrà scattare soltanto in presenza di conseguenze straordinarie. È quanto chiarito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza n.7513/18, pubblicata il 27 marzo scorso.</p>
<p>Nella vicenda in esame, il ricorrente, ferito in conseguenza d&#8217;un sinistro stradale, ha impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado, ritenendola contraddittoria, nella parte in cui la Corte territoriale aveva stabilito una riduzione del 25% del risarcimento del danno biologico, ricalcolando il credito residuo dell&#8217;attore.</p>
<p>Per accertare se la decisione dei giudici dell’appello sia effettivamente contraddittoria, la Suprema Corte ha preliminarmente, precisato cosa sia il &#8220;danno dinamico-relazionale&#8221;. A tal riguardo, la Cassazione ha rilevato che l&#8217;espressione &#8220;danno dinamico-relazionale&#8221; venne utilizzata, per la prima volta, nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, in cui si stabilì che oggetto dell&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l&#8217;indennizzo del danno biologico, per poi ricomparire nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli.</p>
<p>Assume rilievo il D.M. 3 luglio 2003, in cui si afferma che la commissione ministeriale incaricata di redigere la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di &#8220;danno biologico&#8221; desumibile sia dal D.Lgs. n. 38 del 2000, sia dalla L. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell&#8217;integrità psico-fisica della persona, &#8220;la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato&#8221;. </p>
<p>Pertanto, anche in tale decreto, con l&#8217;espressione &#8220;compromissione degli aspetti dinamico-relazionali&#8221; non si volle indicare un danno a sé stante, ma venne usata come perifrasi del concetto di &#8220;danno biologico&#8221;. Inoltre, nell&#8217;ulteriore &#8220;Allegato 1&#8243; del suddetto testo, si soggiunge che &#8220;ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l&#8217;eventuale maggiore danno&#8221;. Dunque, il danno biologico consiste in una &#8220;ordinaria&#8221; compromissione delle attività quotidiane; nel caso in cui esso, a causa della specificità del caso, abbia compromesso non attività comuni, ma attività &#8220;particolari&#8221;, ovvero i &#8220;particolari aspetti dinamico-relazionali&#8221;, di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. </p>
<p>Ebbene il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è convenzionalmente liquidato in base al grado percentuale di &#8220;invalidità permanente&#8221;, che viene determinato secondo apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali.</p>
<p>Pertanto, secondo la medicina legale &#8220;per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all&#8217;integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (&#8230;). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all&#8217;integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti&#8221;.</p>
<p>Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, esaminare tutte le conseguenze dannose dell&#8217;illecito, e dall&#8217;altro, evitare di attribuire nomi diversi a identici pregiudizi. Di conseguenza, in sede istruttoria, occorrerà effettuare un approfondito accertamento, facendo anche riferimento al fatto notorio, alle massime di esperienza ed alle presunzioni, non attuando alcun automatismo risarcitorio.</p>
<p>Inoltre, la Cassazione ha precisato che, nel caso vi sia un danno permanente alla salute, si determinerebbe una duplicazione risarcitoria l’attribuzione d&#8217;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l&#8217;attribuzione d&#8217;una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente. Pertanto, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme, adottato dai giudici di merito, potrà essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Dunque, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, non consentono né giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.</p>
<p>Al contrario, in presenza di un danno alla salute, non costituisce una duplicazione risarcitoria l’attribuzione d&#8217;una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi, se essi non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore. Orbene, se provata l&#8217;esistenza di pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di una valutazione e liquidazione separata. Di conseguenza, il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, come nel caso del danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa, quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso, ed in entrambi i casi, senza automatismi risarcitori.</p>
<p>Per tali motivi, la Cassazione ha condiviso la decisione della Corte d&#8217;appello, che, senza negare che il ricorrente, a causa dell&#8217;infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con altre persone, ha rilevato che tale pregiudizio vada &#8220;compreso&#8221; nel danno alla salute, e che di conseguenza, ha stabilito che nessun risarcimento aggiuntivo spetti al ricorrente, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 38% adeguata all&#8217;età della vittima.</p>
<p>(Fonte: Altalex, 23 aprile 2018 &#8211; Nota di Maria Elena Bagnato)</p>
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		<title>Ritardo aereo: il passeggero non deve dimostrare l’inadempimento</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratti e obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 23/01/2018 n° 1584 In materia di trasporto aereo, secondo la normativa europea il ritardo oltre determinate soglie comporta il risarcimento del danno da parte della compagnia a favore del viaggiatore. In caso di contestazione, come si riparte l&#8217;onere della prova tra passeggero e vettore? A questa domanda risponde la Corte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 23/01/2018 n° 1584</p>
<p>In materia di trasporto aereo, secondo la normativa europea il ritardo oltre determinate soglie comporta il risarcimento del danno da parte della compagnia a favore del viaggiatore.<br />
In caso di contestazione, come si riparte l&#8217;onere della prova tra passeggero e vettore?<br />
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l&#8217;ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584.<br />
Con ordinanza n. 1584/2018 la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto secondo cui &#8220;il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell&#8217;aeromobile rispetto all&#8217;orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell&#8217;inadempimento del vettore. Spetta a quest&#8217;ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l&#8217;avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall&#8217;art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004&#8243;<br />
La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini concerne il tema dell&#8217;onere della prova in caso di ritardo del vettore aereo. Diverse normative si sono pronunciate sul tema senza tuttavia fornire una regola univoca circa la prova dell&#8217;inadempimento.<br />
La Convenzione di Montréal, ad esempio, punta sul caso fortuito e sulla forza maggiore; cosicchè il vettore è liberato dall&#8217;onere della prova se dimostra l&#8217;imprevedibilità del danno e l&#8217;impossibilità di attuare comportamenti idonei ad evitare l&#8217;evento.<br />
Ancora, il Regolamento CE n. 261/2004 parla di assistenza ai passeggeri mediante somministrazione di pasti e alloggi e di diritto al rimborso del costo del biglietto o, ancora, di imbarco su di un volo alternativo; ma non fa riferimento i alcun modo all&#8217;onere della prova in caso di inadempimento totl o parziale del vettore. Sulla questione, infine, è intervenuta la Corte di Giustizia, la quale ha precisato che le due normative precedenti non si escludono a vicenda, ma, al contrario, si compensano. Tali discipline si basano sull&#8217;affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.<br />
Pertanto, una volta provato l&#8217;inesatto adempimento, spetta al vettore fornire la prova liberatoria allegando il caso fortuito o la forza maggiore.<br />
Solamente nel caso di cancellazione del volo o di ritardo pari o superiore a tre ore, tempestivamente prevista, dei quali sia stato fornito l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 5, comma 1, lett. C del Regolamento, la sopra citata presunzione di responsabilità non si applica.<br />
Conseguentemente, e così come previsto dall&#8217;art. 1218 c.c., in tema di obbligazioni e con riferimento alla prova dell&#8217;inadempimento, il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, o ancora, per l&#8217;inadempimento, deve fornire la prova della fonte del suo diritto; sarà onere del debitore dare prova dell&#8217;avvenuto adempimento.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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