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	<title>Studio Legale Corciulo &#187; Circolazione stradale</title>
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		<title>Pedone investito: risponde il conducente che rispetta i limiti di velocità?</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
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		<description><![CDATA[Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094). La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non vale ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).</p>
<p>La vicenda portata all’attenzione della Corte trae origina dalla condanna, per il delitto di cui all’art. 589 c.p., di un automobilista, che, in violazione dell’art. 141 co. 1,2,3, C.d.S., nel procedere ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto (attraversamento di zona abitata) ed alle condizioni ambientali esistenti (asfalto bagnato per il violento temporale), investiva, cagionando lesioni personali da cui derivava il decesso, un pedone intento ad attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali.</p>
<p>Il giudice di primo grado, concludendo, a seguito di istruttoria dibattimentale, che il pedone fosse visibile dall’automobilista – e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento – ritenendo configurabile un rimprovero di colpa nei confronti dell’imputato, per non aver guidato con la massima attenzione, correlata alle avverse condizioni di tempo e luogo, sia pure rispettando il limite di velocità, condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Con unico motivo di appello, l’imputato lamentava che il sinistro mortale si fosse verificato esclusivamente per fatto illecito della vittima, configurandosi una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l’evento. In particolare, analizzando le emergenze istruttorie, evidenziava la condotta del pedone, che avrebbe attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, nonostante l’incipiente arrivo dell’autovettura, facilmente visibile per la presenza dei proiettori ed a velocità – così come acclarato dal Ct del Pm – inferiore al limite stabilito di 50 km/h.</p>
<p>La Corte d’Appello confermava la pronuncia di condanna di primo grado.</p>
<p>Avverso tale provvedimento, a mezzo di proprio difensore di fiducia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, con unico motivo, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione – nonché travisamento della prova laddove, nonostante più volte segnalato dalla difesa, la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad una valutazione unitaria delle prove in atti, nonostante le numerose incongruenze in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di esclusione della responsabilità dell’imputato. Ci si duoleva, in particolare, che la Corte territoriale fosse giunta ad escludere l’esistenza di una condotta imprudente ascrivibile al pedone, sulla base del positivo accertamento della responsabilità colposa, per violazione delle norme del codice della strada, da parte dell’imputato, sebbene fosse pacifico che il pedone, in siffatte condizioni di tempo e della strada, non aveva fatto prudente uso delle strisce pedonali: sul punto il ricorrente rilevava che il pedone aveva posto in essere un comportamento colposo costituente causa esclusiva del suo investimento.</p>
<p>La sentenza<br />
La Suprema Corte, nella sentenza in epigrafe indicata, afferma in primo luogo che l’addebito di colpa nei confronti dell’imputato, quantunque concorrente con quello della vittima, risulta lineare e coerente con le risultanze processuali.</p>
<p>Osserva infatti che all’imputato non viene contestato il superamento dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, avrebbero dovuto orientare la condotta dell’automobilista alla massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale lì attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.</p>
<p>Secondo la Corte di legittimità, il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista.</p>
<p>L’art. 141 del codice della strada, come noto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. In particolare, la norma impone all’automobilista di padroneggiare il controllo del proprio veicolo, ed il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.</p>
<p>Il Supremo Consesso, nella sentenza in questione, analizza un importante principio in tema di circolazione stradale – evocato peraltro nell’atto di ricorso a favore dell’imputato, che assumeva la non prevedibilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che avrebbe attraversato la strada imprudentemente – ossia il principio di affidamento.</p>
<p>Come noto, il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività, e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito.</p>
<p>Tale principio, in tema di circolazione stradale, come più volte declinato dalla Suprema Corte, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis Cass., sez. IV, n. 51747 del 27.11.2019, Ripepi; Cass. pen., sez. IV, n. 5691 del 2.2.2016, Tettamanti, Rv. 265981).</p>
<p>Pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità, e, occorrendo, anche fermarsi, “allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così sez. IV, sent. n. 8859 del 1988).</p>
<p>In tema di reato colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell’ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.</p>
<p>Nel caso di specie, non ravvisando un’ipotesi in tal senso, ritenendo invece che dalle risultanze istruttorie valorizzate dai giudici di merito (in particolare, dalle testimonianze svolte nel corso dell’istruttoria, che avevano appurato l’effettiva visibilità del pedone che attraversava) fosse assolutamente visibile – e prevedibile – l’attraversamento del pedone successivamente investito, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Sosta su strisce blu con ticket scaduto? E&#8217; illecito amministrativo e contrattuale</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>
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		<category><![CDATA[strada]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile, sez. II, sentenza 03/08/2016 n° 16258 La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016, ha ritenuto che l’esposizione della ricevuta di pagamento per la sosta nelle strisce blu, se scaduta, riveste natura di illecito amministrativo e non soltanto di illecito contrattuale. Questo in quanto si verificherebbe un’evasione tariffaria con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cassazione Civile, sez. II, sentenza 03/08/2016 n° 16258</p>
<p>La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016, ha ritenuto che l’esposizione della ricevuta di pagamento per la sosta nelle strisce blu, se scaduta, riveste natura di illecito amministrativo e non soltanto di illecito contrattuale. Questo in quanto si verificherebbe un’evasione tariffaria con conseguente danno erariale.</p>
<p>La vicenda principia quando la Polizia municipale di Chiavari contestava, ad un uomo, la violazione dell’art. 7, comma XV, C.d.S., in quanto aveva sostato, con la propria autovettura, negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu, oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo soltanto per l’ora precedente a quella dell’accertamento. L’episodio approda in Cassazione, dove l’uomo sostiene la tesi che chi paga il ticket senza integrare il versamento per le ore successive non incorre in violazione alcuna della normativa stradale, bensì soltanto in un inadempimento dell’obbligazione contrattuale che sorge nel momento in cui si acquista il ticket, quindi regolamentata dal codice civile.</p>
<p>La Cassazione non sposa l’esposta interpretazione, bensì conferma il proprio orientamento in materia (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Il civile, 4 ottobre 2011, n. 20308) in conformità del quale l’art. 157 C.d.S. (Arresto, fermata e sosta dei veicoli) prevede, sottoponendo al comma VIII, la violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte: la prima, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa risulti prescritta per un tempo limitato, la seconda di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso sia espressamente previsto.</p>
<p>“Dispositivo di controllo di durata della sosta”, espressione utilizzata dal VI comma, comprende anche le ipotesi dei parcheggio a pagamento mediante acquisto di apposita scheda: per il collegio ciò discende dal rilievo che la formula è la medesima di quella utilizzata dalla disposizione stradale (art. 7, comma 1, lettera f, C.d.S.) che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli.</p>
<p>Lo stesso giudice di legittimità (Sezione II civile, 2 settembre 2008, n. 22036) aveva affermato che, là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei mezzi è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere per mezzo di dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria quando la sosta si protrae in violazione della regolamentazione al cui rispetto la stessa era subordinata.</p>
<p>Pertanto “In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del codice della strada”. Ciò in quanto l’assoggettamento al pagamento della sosta rappresenta un atto che disciplina la sosta medesima, la sosta del veicolo con ricevuta di pagamento esposta scaduta, rispetto al tempo di sosta pagato, riveste natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, similmente alla fattispecie della sosta effettuata trascurando l’acquisto del ticket orario, di un’evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico.</p>
<p>Fonte: Altalex.com</p>
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		<title>Pedone fuori dalle strisce: nessun risarcimento</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Corciulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti]]></category>
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		<description><![CDATA[Cassazione Civile 3 luglio 2014 n. 15279. Non si fa neppure in tempo a commentare la sentenza della Cassazione Civile Sezione III 27 giugno 2014 n. 14635, secondo la quale il conducente investitore è responsabile anche se al momento dell’impatto rispetta i limiti di velocità prescritti in quel tratto, per registrane una esattamente opposta della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;">Cassazione Civile 3 luglio 2014 n. 15279. Non si fa neppure in tempo a commentare la sentenza della Cassazione Civile Sezione III 27 giugno 2014 n. 14635, secondo la quale il conducente investitore è responsabile anche se al momento dell’impatto rispetta i limiti di velocità prescritti in quel tratto, per registrane una esattamente opposta della medesima sezione terza: quando l’automobilista procede a velocità moderata, non è responsabile per l&#8217;investimento di pedone che attraversa fuori dalle strisce. Trttasi di una vicenda che “investiva” (è il termine giusto) una donna al semaforo che serpeggiava tra le altre auto, prima di essere urtata da una moto che procedeva a velocità moderata. Per la Corte, a distanza di soli sei giorni dal precedente arresto, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest&#8217;ultimo alcuna possibilità di prevenire l&#8217;evento, situazione che ricorre quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile, sicchè il conducente si sia trovato nell&#8217;oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.</span></p>
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