Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno risposto al quesito sollevato dall’ordinanza n. 33741/2025 chiarendo che il deposito telematico effettuato su una casella pec non presente negli elenchi ministeriali (DGSIA) equivale ad un deposito inesistente ai fini della validità procedurale. Tale principio si applica anche nel caso in cui l’invio sia riferibile all’ufficio giudiziario competente e nonostante la cancelleria abbia preso in carico il fascicolo.
In conclusione, secondo il parere degli “ermellini”, l’errore sull’indirizzo pec non consente alcuna rimessione in termini, ragion per cui ricade sull’avvocato la responsabilità di individuare correttamente il domicilio digitale dell’ufficio giudiziario.





